Regime forfettario 2026: limiti, requisiti e novità

Regime forfettario 2026: guida alla flat tax. Tutti i limiti, i requisiti e le novità per le partite IVA

Regime forfettario 2026: limiti, requisiti e novità

Il regime forfettario resta, anche nel 2026, una delle principali agevolazioni per le partite IVA.

La flat tax del 15 per cento, ridotta al 5 per cento per le nuove attività, consente di beneficiare di un’importante riduzione delle imposte dovute rispetto al regime ordinario IRPEF. In aggiunta, a rendere vantaggioso il forfettario sono anche le semplificazioni in materia di adempimenti.

Per poter aprire una partita IVA forfettaria, così come per la permanenza nel regime agevolato, è tuttavia necessario rispettare specifici limiti. Sui requisiti è ulteriormente intervenuta la Legge di Bilancio 2026, con novità per dipendenti e pensionati che intendono gestire un’attività autonoma applicando il regime fiscale di vantaggio.

Passiamo quindi in rassegna regole utili per capire come funziona e chi può accedere al regime forfettario.

Regime forfettario 2026: cos’è e limiti d’accesso

Per capire come funziona il regime forfettario è bene partire dalle definizioni.

Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, il forfettario è il regime naturale applicato alle persone fisiche titolari di partita IVA, che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale e che non superano un determinato limite di ricavi e compensi.

Si tratta di un regime fiscale agevolato, che prevede diverse semplificazioni in materia di adempimenti e IVA nonché una tassazione agevolata.

In luogo delle aliquote IRPEF, si applica un’imposta sostitutiva fissa pari al 15 per cento, che scende al 5 per cento nei primi cinque anni di attività. Comunemente nota come flat tax, si tratta di una forma di tassazione ridotta che consente di ottimizzare il carico fiscale, con importanti vantaggi.

Sul fronte dei requisiti d’accesso, il regime forfettario può essere applicato dalle partite IVA che non superano il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi.

Superata questa soglia, la possibilità di applicare il regime agevolato viene meno a partire dall’anno successivo, anche se è importante fare alcune precisazioni.

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la cosiddetta soglia di anti-elusione di 100.000 euro, prevedendo la cessazione immediata del forfettario in caso di ricavi o compensi percepiti di valore superiore.

In pratica quindi, al pagamento della fattura che comporta il superamento del tetto dei 100.000 euro, sarà necessario transitare subito al regime ordinario ed applicare l’IVA.

Regime forfettario per dipendenti e pensionati fino a 35.000 euro di reddito

Alle regole di cui sopra è necessario affiancare l’analisi delle novità. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato, per un ulteriore anno, l’aumento della soglia di reddito da lavoro dipendente e pensione che consente di aprire partita IVA applicando il regime forfettario.

Anche per quest’anno, come già previsto per il 2025, il limite resta fissato a 35.000 euro, e non a 30.000 euro come previsto in via ordinaria.

Cause ostative e d’esclusione dal regime forfettario

Il mancato rispetto dei requisiti per l’accesso determina l’impossibilità di applicare la tassazione agevolata.

Oltre al rispetto delle condizioni di cui sopra si deve fare attenzione alle cosiddette cause ostative, ovvero le cause d’esclusione.

Non possono applicare il regime in questione i titolari di partita IVA che rientrano nei seguenti casi:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Le principali regole che portano ad esclusione sono riportate nella tabella riassuntiva.

Regime forfettario 2026 Limiti e requisiti
Dipendenti e pensionati sopra i 35.000 euro di reddito non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento
Lavoratori dipendenti dimessi o licenziati Non si applica il limite di reddito di 35.000 euro
Partita IVA con dipendenti Limite di 20.000 euro per compensi a dipendenti e collaboratori
Partita IVA con quote di controllo in SRL Esce dalla tassazione agevolata chi ha avuto (nell’anno precedente) controllo diretto o indiretto di SRL che svolge attività collegata alla propria
Partita IVA che lavora con ex datore di lavoro o soggetto riconducibile Esce dal forfettario il titolare di partita IVA che ha percepito ricavi e compensi per più del 50 per cento dall’ex datore di lavoro o soggetto riconducibile

Oltre a tali limiti si devono considerare, come chiarito in precedenza, anche quelli sul superamento del tetto massimo di fatturato o compensi.

Tassazione agevolata e semplificazioni

Dopo aver esaminato le novità e i requisiti per l’applicazione della tassazione agevolata è necessario fare un passo indietro e soffermarsi su come funziona il regime forfettario e su quali semplificazioni sono previste per i contribuenti.

In linea generale sono tre i vantaggi per i soggetti che possono accedere al regime in questione:

  • la tassazione ridotta;
  • la riduzione dei contributi INPS;
  • le semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

Per prima cosa, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla legge, i soggetti possono versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF.

La tassazione prevista è del 15 per cento e, in alcuni casi, l’aliquota scende al 5 per cento.

Il secondo vantaggio consiste nella riduzione del 35 per cento dei contributi INPS dovuti, che si applica previo invio di apposita comunicazione all’INPS entro la scadenza del 28 febbraio.

L’agevolazione spetta a chi:

  • svolge attività d’impresa;
  • ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.

Non spetta, invece, ai titolari di partita IVA in regime forfettario che svolgono professioni:

  • senza obbligo di iscrizione al CCIAA;
  • senza obbligo di iscrizione a una cassa professionale;
  • con l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.

Passiamo, quindi, alle semplificazioni fiscali.

Chi applica il regime forfettario non addebita l’IVA in fattura ai clienti e non liquida l’imposta.

Il soggetto è quindi esonerato dagli adempimenti collegati, tra

  • presentazione della dichiarazione IVA;
  • registrazione corrispettivi.

Come sopra già evidenziato, anche chi è in regime forfettario è obbligato ad emettere fattura elettronica.

Flat tax del 5 per cento per i forfettari startup

In alcuni casi l’ingresso nel regime forfettario permette di beneficiare dell’imposta sostitutiva con aliquota al 5 per cento per startup.

La possibilità è riservata alle nuove attività, per i primi 5 anni.

Possono applicare la flat tax al 5 per cento, in luogo dell’aliquota al 15 per cento, i soggetti che rientrano nei seguenti casi:

  • se il contribuente non ha esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • se la start up non è una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
  • nel caso in cui si prosegua l’attività svolta da un altro soggetto. In tal caso i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario.

Per gli altri contribuenti, nel rispetto dei requisiti già indicati, l’imposta sostitutiva deve essere versata nella misura del 15 per cento.

Come si calcola la flat tax: i coefficienti di redditività

Un ulteriore aspetto al quale prestare attenzione è relativo alle regole di calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta dai forfettari.

L’accesso al regime agevolato ha come effetto collaterale quello di non poter beneficiare di detrazioni fiscali o deduzioni (si deducono dal reddito solo i contributi INPS).

Un aspetto negativo che viene però sopperito considerando che la stessa base imponibile per il calcolo della flat tax del 15 o del 5 per cento si determina forfettariamente.

La base imponibile viene infatta determinata attraverso un “criterio forfettario”, ovvero moltiplicando il complesso delle somme percepite dal soggetto a titolo di ricavi o compensi per un determinato coefficiente di redditività.

In altre parole, il reddito complessivo deve essere moltiplicato per l’apposito coefficiente per ottenere l’importo che sarà “tassato.”

Il coefficiente in questione varia a seconda dell’attività svolta ed è individuato sulla base del codice ATECO.

L’elenco dei coefficienti di redditività, con il numero progressivo dell’attività, il settore e il relativo coefficiente di redditività, è riportato all’interno della tabella riassuntiva.

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO Coefficiente di Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40 per cento
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40 per cento
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40 per cento
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 54 per cento
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 86 per cento
6 Intermediari del commercio 46.1 62 per cento
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40 per cento
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 -71 - 72 - 73 - 74 - 75) -(85) - (86 - 87 - 88) 78 per cento
9 Altre attività economiche (01 -02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20- 21 - 22 - 23 - 24- 25 - 26- 27 - 28 - 29 - 30- 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60-61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) - (84) - (90 -91 -92 - 93) - (94 - 95- 96) - (97 - 98) - (99) 67 per cento

Si specifica che si è ancora in attesa dell’aggiornamento dei coefficienti di redditività alla luce della nuova struttura dei codici ATECO. Nel frattempo, restano applicabili le regole riassunte in tabella.

Si ricorda che, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta, dal reddito imponibile determinato forfettariamente sarà possibile dedurre i contributi previdenziali obbligatori. In questo senso attenzione a quelli previsti in favore dei fondi pensione: poiché la previdenza complementare per un titolare di partita IVA è facoltativa, quindi non obbligatoria, tali eventuali importi non saranno deducibili.

Fattura elettronica obbligatoria anche per i forfettari

In chiusura, vale la pena ricordare che anche i forfettari sono obbligati alla fatturazione elettronica: dal 2024 è venuto meno l’esonero residuale per le partite IVA di dimensioni ridotte.

Nell’ambito delle misure di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, così come modificata dalla direttiva 2020/285, dal 1° gennaio 2025 sono tuttavia operative le novità in materia di fatturazione semplificata.

Le regole previste dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972 si applicano pertanto senza limiti di importo e, nell’ottica di ridurre gli oneri amministrativi e creare presupposti per favorire la crescita, i titolari di partita IVA in regime forfettario possono emettere fattura in modalità semplificata anche se per operazioni di valore superiore al limite di 400 euro.

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