Escluso il regime di favore per l’associazione sportiva che esercita solo attività lucrativa

Emiliano Marvulli - Associazioni

Associazioni sportive: agevolazioni fiscali precluse qualora si svolga esclusivamente attività di tipo commerciale, ecco le ultime novità dalla Corte di Cassazione.

Escluso il regime di favore per l'associazione sportiva che esercita solo attività lucrativa

In tema di associazioni sportive dilettantistiche si deve sempre distinguere tra la questione relativa all’individuazione della qualità dell’ente da quella relativa alla qualificazione delle attività poste in essere dallo stesso, ai fini fiscali, quali commerciali o non commerciali. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione con l’Ordinanza numero 8182 del 27 aprile 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 8182 del 27 aprile 2020
Escluso il regime di favore per l’associazione sportiva che esercita solo attività lucrativa. A stabilirlo è la Corte do Cassazione con l’Ordinanza numero 8182 del 27 aprile 2020.

La sentenza – La controversia ha ad oggetto l’impugnativa degli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato ad una Associazione sportiva dilettantistica di aver operato quale ente commerciale, non potendo quindi godere del regime agevolativo previsto dalla legge, e aveva proceduto al recupero delle imposte non versate.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sfavorevole dalla CTR, secondo cui l’Associazione aveva offerto prova sufficiente del fatto che l’attività dalla stessa esercitata non aveva natura commerciale.

Con specifico motivo l’Agenzia ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 del TUIR, per aver la sentenza impugnata riconosciuto il trattamento fiscale agevolato previsto da tali norme per le attività commerciali svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche in ragione dell’appartenenza dell’Associazione alla Federazione Italiana Nuoto e al C.O.N.I, nonché della partecipazione dei suoi atleti a gare ufficiali.

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di doglianza precisando che l’art. 73 del TUIR opera una distinzione tra enti commerciali e enti non commerciali, in relazione al fatto che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

In presenza di un ente non commerciale, trovano applicazione gli artt. 143 e 148 del TUIR.

In base all’articolo 143 non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. “rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione”.

Inoltre, il successivo articolo 148 prevede un regime di favore nel caso di associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali

“effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, qualora tali associazioni si conformino ad una serie di clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti, tra cui quelle aventi ad oggetto il divieto di distribuzione di utili durante la vita dell’associazione (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge), la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e la partecipazione effettiva degli associati alla vita dell’ente”

Pertanto, l’individuazione della qualità dell’ente è questione differente da quella relativa alla qualificazione delle attività poste in essere dallo stesso, ai fini fiscali, quali commerciali o non commerciali.

Di conseguenza, se da un lato l’Amministrazione può escludere dall’applicazione della richiamata norma agevolativa di cui all’art. 148, terzo comma del d.P.R. n. 917 del 1986, ostando alla qualifica delle attività svolte dall’ente quali attività non commerciali, dall’altro non può contestare il mancato riconoscimento della qualità di ente non commerciale dell’Associazione, la quale richiede che l’attività dell’ente abbia avuto per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Da qui il rigetto del ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria.

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