Associazioni sportive: agevolazioni contributive solo se non c’è lucro

Emiliano Marvulli - Associazioni

Possibile l'accesso alle agevolazioni contributive solo nel caso in cui l'associazione sportiva dilettantistica sia in grado di dimostrare che l'attività è svolta senza scopo di lucro. A stabilire questo principio è la Sentenza della Corte di Cassazione numero 21535 del 20 agosto 2019.

Associazioni sportive: agevolazioni contributive solo se non c'è lucro

L’esonero dall’obbligo contributivo sui compensi che l’associazione sportiva dilettantistica eroga agli istruttori che lavorano in palestra spetta solo a condizione che l’associazione dimostri che nei suoi locali viene svolta un’attività senza fine di lucro, non essendo sufficiente a tal fine la sola affiliazione alle federazioni sportive e al Coni.

Questo l’interessante principio espresso dalla Corte di cassazione nella Sentenza n. 21535 depositata il 20 agosto 2019.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 21535 del 20 agosto 2019
Associazioni sportive: agevolazioni contributive solo se non c’è lucro. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la Sentenza numero 21535 del 20 agosto 2019.

La sentenza – La vicenda trae origine dal ricorso avverso una cartella di pagamento proposto da un’associazione sportiva che gestiva una palestra. L’atto era stato emesso per l’omesso versamento di contributi, constatato dagli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro all’esito di una ispezione.

Nel corso della verifica e dopo l’esame delle posizioni lavorative degli istruttori impegnati nell’attività sportiva, gli ispettori accertavano che i compensi corrisposti dovessero essere assoggettati all’obbligo contributivo, avendo ritenuto che gli istruttori svolgessero un’attività meramente commerciale della palestra gestita dall’Associazione stessa, non funzionale alla partecipazione a manifestazioni sportive dilettantistiche.

Il ricorso era stato respinto sia in primo che in secondo grado. In particolare i giudici d’appello hanno evidenziato che la nozione “di attività dilettantistica”, rilevante ai fini contributivi, deve essere individuata nell’assenza di guadagno patrimoniale sotteso all’attività sportiva, risultando irrilevante a tal fine il riconoscimento dell’attività da parte del CONI. Nel caso di specie, invece, era emersa la natura commerciale dell’attività svolta nella palestra dell’Associazione e da qui l’assoggettabilità dei compensi alla contribuzione previdenziale.

L’associazione ha così proposto ricorso per cassazione eccependo che la Corte territoriale non avesse indicato sulla base di quali norme dovesse qualificarsi non dilettantistica un’attività sportiva sovrapponibile a quella di un’attività commerciale e in concorrenza con quella svolta da imprese commerciali.

La corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo e rigettato il ricorso.

I compensi erogati nell’esercizio di attività sportive da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, rientrano tra i redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR che, ai sensi del successivo art. 69, “non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro”. Ne consegue, quindi, l’esclusione dalla contribuzione alla Gestione Separata INPS.

L’esame della controversia parte dalla constatazione che l’attività svolta in palestra dall’associazione non fosse di tipo sportivo dilettantistico ma avesse natura commerciale. Ciò in quanto prevalentemente incentrata su attività riguardante la cura dell’esercizio fisico, come confermato dalla richiesta di iscrizione al C.O.N.I. Da qui la conseguente assoggettabilità ad obbligazione contributiva dei compensi corrisposti agli istruttori dei corsi riferibili all’attività di natura commerciale.

Sulla natura non commerciale, l’art. 148 del TUIR sancisce che, per le associazioni sportive dilettantistiche, “non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.

La Suprema Corte ha ribadito, in linea con la recente giurisprudenza di legittimità, che l’esenzione d’imposta prevista citato art. 148 “in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell’affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni”.

In merito poi alla corretta distribuzione dell’onere probatorio, è principio generale che lo stesso incomba su colui che intenda beneficiare dell’esonero dall’obbligazione contributiva. Nel caso in esame l’associazione che, fruendo dell’opera di collaboratori tecnici, invochi l’applicabilità dell’art. 67 del TUIR e l’esonero dall’obbligazione contributiva sui compensi erogati, “ha l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi che consentano di annoverare la fattispecie nella categoria redditi diversi”.

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