In vista del Natale professionisti e aziende si preparano ai consueti regali per clienti, dipendenti e collaboratori: ecco come funziona la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA in questi casi
Natale è ormai vicino ed è già tempo di regali.
A muoversi ci sono anche aziende e professionisti che vogliono fare degli omaggi ai propri clienti, dipendenti e collaboratori.
Queste categorie di spese sono deducibili e detraibili, ma occorre distinguere le diverse possibilità e le diverse casistiche utilizzabili oggi, tra fringe benefit e altri strumenti.
Deducibilità fiscale e detraibilità IVA di omaggi e regali ai dipendenti
- I fringe benefit per lavoratrici e lavoratori dipendenti come premialità per Natale
- Gli oneri di utilità sociale e i regali ai dipendenti
- Omaggi e spese di rappresentanza al di fuori degli oneri di utilità sociale e dei fringe benefit
- Gli omaggi dell’azienda ai dipendenti fanno sempre reddito, anche se questi ultimi sono prodotti dall’azienda medesima
I fringe benefit per lavoratrici e lavoratori dipendenti come premialità per Natale
Una prima modalità con la quale possono essere erogati dei regali a lavoratrici e lavoratori dipendenti sono i fringe benefit.
I fringe benefit sono somme relative all’uso di beni e servizi regalati ai dipendenti.
Si tratta di una retribuzione in natura, riconosciuta dal datore di lavoro.
La soglia di non tassabilità è normalmente fissata a 258,23 euro ma per il 2025 è stata innalzata a:
- a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico;
- a 5.000 euro nel caso di fuori sede, ossia per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri rispetto a quella originaria.
Con i fringe benefit, il datore di lavoro a Natale può quindi fare un importante omaggio ai propri dipendenti, magari nell’ottica di premialità individuale e/o come vero e proprio potenziamento della retribuzione ordinaria.
All’interno di tale soglia rientrano gli importi relativi all’uso di beni e servizi.
Al superamento delle soglie l’intero importo viene “tassato”.
Tra le somme che possono rientrare all’interno dei fringe benefit ci sono:
- le utenze domestiche del servizio idrico integrato, le bollette dell’acqua;
- le utenze dell’energia elettrica e del gas naturale, le bollette di luce e gas;
- le spese per il contratto di locazione della prima casa, le spese per l’affitto;
- le spese per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Tra i diversi fringe benefit possono essere ricomprese anche diverse altre tipologie, tra le quali:
- auto aziendali;
- buoni pasto;
- fabbricati concessi al dipendente;
- beni e servizi ceduti gratuitamente al dipendente;
- polizze sanitarie e prestiti concessi al dipendente.
I datori di lavoro devono tenere conto della scadenza per il pagamento dei fringe benefit relativi all’anno di imposta 2025.
Devono, infatti, pagare le somme riconosciute ai propri lavoratori dipendenti (a titolo di fringe benefit) prendendo in considerazione le regole previste dall’articolo 51 del TUIR, rubricato come “determinazione del reddito di lavoro dipendente”.
Al comma 1 viene previsto quanto di seguito riportato:
“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.”
Entro la scadenza del 12 gennaio 2026 devono quindi essere pagati gli importi relativi all’anno in corso.
La scadenza è frutto del cosiddetto “principio di cassa allargato” che fa rientrare tutti gli importi pagati nella parte iniziale dell’anno successivo al periodo d’imposta all’interno del reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno di imposta precedente, in questo caso il 2025.
Le somme pagate entro il 12 gennaio 2026 saranno considerate nell’anno di imposta 2025. Quelle pagate dopo il 12 gennaio finiranno nella dichiarazione dei redditi 2027, periodo d’imposta 2026.
Gli oneri di utilità sociale e i regali ai dipendenti
Attenzione al caso degli oneri di utilità sociale, individuati dall’articolo 100 del TUIR come:
spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto
La normativa prevede come il loro trattamento fiscale per la determinazione del reddito di impresa, prevedendone la deducibilità nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
In parole più semplici rappresentano, quindi, dei costi sostenuti dal datore di lavoro per rispondere a bisogni dei lavoratori che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela perché dotati di un intrinseco valore sociale.
Il legislatore fiscale, in un’ottica premiale e incentivante, prevede che tali oneri sostenuti dal datore siano assoggettati ad un regime fiscale di favore che consiste, come si è visto, nella loro parziale deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa.
Presupposti per la deducibilità nei limiti sopra riportati sono:
- l’erogazione dei servizi in favore della generalità o di una categoria di dipendenti;
- la natura volontaria dell’atto datoriale;
- la finalità delle opere e servizi oggetto dell’investimento del datore.
Ovviamente Natale è un’ottima occasione per potenziare questi strumenti oppure per iniziare ad utilizzarli nel caso in cui ancora non lo fossero.
Omaggi e spese di rappresentanza al di fuori degli oneri di utilità sociale e dei fringe benefit
Accanto ai fringe benefit (soprattutto monetari) e agli oneri di utilità sociali, ci sono i classici regali natalizi, si pensi alla tipica cesta con panettone e spumante, che vengono regalati dalle aziende ai propri clienti e ai propri dipendenti.
Qui siamo in un campo diverso che, in seguito alle modifiche intervenute ad opera della Finanziaria 2008 (Legge numero 244/2007), per i clienti rientra all’interno del concetto più ampio delle spese di rappresentanza di cui all’art. 108 DPR 917/1986 (TUIR).
Omaggi natalizi ai dipendenti: detraibilità IVA
Ai fini IVA occorre considerare l’articolo 2 c. 2 n. 4) del DPR 633/1972, dove si afferma che costituiscono cessioni imponibili IVA quelle gratuite di beni, eccezion fatta per quelle la cui produzione o commercio non rientra nell’attività dell’impresa, se di costo unitario non superiore a € 25,82, e ad eccezione di quelle per le quali all’atto dell’acquisto non si è detratta l’IVA.
Questa norma va letta insieme all’art. 19-bis1 c. 1 lett. h) secondo il quale non è detraibile l’Iva pagata sulle spese definite di rappresentanza, eccezion fatta per quelle non superiori a € 25,82.
Si può pertanto concludere che gli acquisti di beni e servizi qualificati come spese di rappresentanza non consentono il diritto alla detrazione dell’IVA, salvo quelli fino a € 25,82 .
| Spese di rappresentanza | Detraibilità IVA |
|---|---|
| beni di costo unitario maggiore di 50 euro | IVA indetraibile |
| beni di costo unitario inferiore a 50 euro | IVA detraibile al 100% |
Attenzione: non è lo stesso quindi per i regali di Natale per i dipendenti.
L’IVA sugli omaggi ai dipendenti è sempre indetraibile, ai sensi dell’ art. 19 c. 1 DPR 633/72, a prescindere dal costo, per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa; non può essere considerata spesa di rappresentanza in quanto priva del requisito di sostenimento per finalità promozionali.
Omaggi natalizi ai dipendenti: deducibilità costo
Anche ai fini della deducibilità del costo non bisogna confondere le regole sulle spese di rappresentanza con quelle degli omaggi ai dipendenti.
Per i regali di Natale, infatti, ai fini IRPEF e IRES i costi sostenuti vanno ricompresi tra le “spese per prestazioni di lavoro” di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 917/1986 e non nelle spese per omaggi.
Pertanto, tali oneri saranno interamente deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.
In questo caso il tema caldo è la verifica del superamento della franchigia dei fringe benefit, che deve essere considerata anche per le analoghe erogazioni corrisposte al dipendente durante l’anno.
In caso di superamento dei limiti di franchigia verrà ripreso a tassazione l’intero importo.
Occorre quindi prestare grande attenzione poiché in molte situazioni la franchigia dei fringe benefit è già in tutto o in parte occupata (cellulare in uso promiscuo, polizze sanitarie, ecc), per cui l’azienda dovrà verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare di tale franchigia ancora disponibile.
Una recente novità è data dal fatto che il medesimo regalo può essere fatto anche ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o categorie specifiche di dipendenti, e anche in occasioni diverse dalle festività natalizie, nazionali e/o dalle ricorrenze aziendali (es.: matrimonio, nascita di un figlio, ecc.).
Gli omaggi dell’azienda ai dipendenti fanno sempre reddito, anche se questi ultimi sono prodotti dall’azienda medesima. La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Gli omaggi offerti ai lavoratori concorrono sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se sono offerti per la promozione dell’immagine aziendale e/o prodotti dall’azienda medesima.
Inoltre, se superano il limite annuale previsto per i fringe benefit devono essere tassati ai fini IRPEF.
Su questo punto segnaliamo un recente ed interessante documento di prassi, l’interpello numero 89/2024 dell’Agenzia delle Entrate, dove si legge che:
“Al riguardo, occorre considerare che gli omaggi in questione, per quanto ’’utili’’ alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.”
Anche se sono forniti per promuovere l’immagine aziendale, gli omaggi ai dipendenti concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Tali benefit consistono in bevande gratis, sacchetti di caffè selezionati e prodotti di merchandising brandizzate.
A parere dell’istante gli omaggi non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti perché non arricchiscono il dipendente ma hanno finalità esclusivamente legate all’interesse aziendale.
Di diverso parere è l’Agenzia delle Entrate che, richiamando il quadro normativo di riferimento, fornisce gli opportuni chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare.
L’articolo 51 del TUIR fissa il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, che ricomprende anche i vantaggi economici aggiuntivi alla retribuzione in denaro.
Lo stesso articolo fissa anche il principio della determinazione del valore normale dei beni e servizi.
In linea generale il tetto è stabilito a 258,23 euro ma, dallo scorso anno la Legge lo ha innalzato come segue:
- 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.
La datata ma sempre attuale risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 178/2003 chiarisce che non concorrono alla formazione della base imponibile del reddito del lavoratore dipendente:
- le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore;
- le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Ulteriori chiarimenti sui casi in cui i valori non si debbano assoggettare a tassazione è contenuto nella circolare n. 37/2013. Questo documento di prassi specifica che i beni assegnati ai dipendenti ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente.
Soltanto nel caso in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro. In tale specifica ipotesi i valori non sono assoggettati alla tassazione ai fini IRPEF.
In tale caso non rientra quello posto dall’istante, in quanto gli omaggi possono essere utilizzati o meno dai dipendenti, in assenza di specifici obblighi contrattuali.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea, infatti, quanto di seguito riportato:
“Al riguardo, occorre considerare che gli omaggi in questione, per quanto ’’utili’’ alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.”
In conclusione, se il valore dei beni omaggio supera il tetto massimo annuale previsto per i fringe benefit concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In questo caso dovrà essere assoggettato ai fini IRPEF.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regali di Natale: deducibilità costo e detraibilità IVA