Reddito di emergenza: a chi spetta, come fare il calcolo dell’importo, quando arriva

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Reddito di emergenza, a chi spetta, come fare il calcolo delle somme a cui si ha diritto, quando arriva. L'importo può arrivare fino a un massimo di 840 euro. Le istruzioni INPS sullo strumento di sostegno economico per le famiglie introdotto dal Decreto Rilancio. Requisiti e dettagli nella circolare numero 69 del 3 giugno 2020.

Reddito di emergenza: a chi spetta, come fare il calcolo dell'importo, quando arriva

Reddito di emergenza, la circolare INPS numero 69 del 3 giugno 2020 mette in chiaro a chi spetta, come fare il calcolo delle somme a cui si ha diritto, da un minimo di 400 euro a un massimo di 840 euro, quando e come arriva il pagamento.

Le istruzioni riguardano lo strumento di sostegno economico destinato alle famiglie in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza coronavirus istituito dall’articolo 82 del Decreto Rilancio.

Gli aspiranti beneficiari in possesso dei requisiti richiesti per beneficiarne devono presentare domanda, esclusivamente online usando il servizio dedicato disponibile dal 22 maggio, entro la scadenza del 30 giugno, tramite uno dei seguenti canali:

  • sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • istituti di patronato;
  • centri di assistenza fiscale, previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps.

A richiedere il reddito di emergenza è uno dei componenti della famiglia, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

Reddito di emergenza 2020, a chi spetta? I requisiti da rispettare

Come evidenziato nel testo della circolare numero 69 del 3 giugno 2020, il reddito di emergenza spetta ai nuclei familiari che presentano i requisiti che seguono:

  • residenza, è necessario essere residenti in Italia al momento di presentazione della domanda, ma non è prevista una durata minima di permanenza;
  • requisiti economici, ovvero:
    • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. Il reddito familiare si calcola secondo il principio di cassa ed è riferito al mese di aprile 2020. Sul punto la circolare precisa:

      “Per il mese di aprile 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne (articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)”.

    • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a 10.000 euro. Il limite si eleva di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
    • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro verificato dall’INPS in relazione all’ultima DSU, valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni risulta rilevante l’ISEE minorenni.
  • requisiti di compatibilità, il Reddito di emergenza non è compatibile con le prestazioni riportate di seguito:
    • indennità covid 19 riconosciute alle categorie di soggetti elencate di seguito:
      • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
      • liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;
      • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
      • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
      • lavoratori settore agricolo;
      • lavoratori dello spettacolo;
      • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
      • lavoratori intermittenti;
      • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
      • incaricati alle vendite a domicilio;
      • lavoratori domestici.
    • prestazioni pensionistiche, entrano in contrasto con il beneficio tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali ad esempio l’assegno sociale.
    • redditi di lavoro dipendente, la presenza di uno o più membri del nucleo familiare titolari di rapporti di lavoro dipendente con una retribuzione lorda complessiva superiore alla soglia massima di reddito familiare è incompatibile con il reddito di emergenza. Sul punto la circolare precisa:

      “Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse”.

    • Pensione e Reddito di Cittadinanza o prestazioni con finalità analoghe.

Sui requisiti che riguardano la compatibilità, però, la circolare INPS chiarisce:

“È fatto salvo un meccanismo di conguaglio qualora le istanze scartate per incompatibilità con il REM avrebbero dato luogo ad un trattamento più favorevole.”

I dati che riguardano i requisiti e le incompatibilità autodichiarati dagli aspiranti beneficiari del reddito di emergenza sono oggetto di verifica anche a campione.

In caso di informazioni non corrette, il beneficio viene revocato, le somme percepite devono essere restituite e si incorre nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore.

Reddito di emergenza 2020, quanto spetta? Come fare il calcolo

Come previsto dall’articolo 82 del Decreto Rilancio, l’importo del reddito di emergenza parte da un minimo di 400 euro e arriva fino a un massimo di 840 euro.

Il calcolo del suo valore si basa sulla scala di equivalenza del Reddito di cittadinanza modificata ai fini Rem.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione. La loro presenza nel nucleo familiare deve essere autodichiarata al momento della domanda.

In tabella alcuni esempi di calcolo del valore mensile del Rem considerando il nucleo familiare.

Composizione nucleoScala di equivalenzaImporto Rem
Un adulto 1 400 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2 (La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma) 800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave 2.1 (La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2. ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE) 840 euro

Reddito di emergenza 2020, quando arriva e come viene erogato dall’INPS

In presenza dei requisiti richiesti e in base alle somme che spettano, il reddito di emergenza viene erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

L’accoglimento della domanda viene comunicato dall’INPS con un SMS o una mail utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. Stessi canali in caso di rifiuto: in questo caso nella comunicazione vengono indicate anche le motivazioni.

La circolare numero 69 del 3 giugno 2020 chiarisce che se la domanda viene presentata entro il 31 maggio 2020 le due tranche saranno erogate a maggio e giugno, per coloro che presentano domanda a giugno le somme arriveranno a giugno e luglio 2020.

Il beneficio può essere erogato nelle modalità di pagamento che seguono secondo la preferenza del richiedente:

  • tramite bonifico bancario/postale;
  • accredito su Libretto postale;
  • bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Posta Italiane S.p.A.).

Nel testo si legge:

“Si precisa che, nelle ipotesi in cui l’Iban indicato in domanda non sia corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.”

In questo caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceve un SMS di notifica. Dopodiché viene inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o domicilio e il beneficiario può richiedere le somme in qualsiasi ufficio postale, avendo cura di portare con sé:

  • la comunicazione di POSTEL;
  • un proprio valido documento di identità;
  • un documento attestante il codice fiscale.

Tutti i dettagli nel testo della circolare numero 69 del 3 giugno 2020.

INPS - Circolare numero 69 del 3 giugno 2020
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”. Disciplina del Reddito di Emergenza.

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