Cassa integrazione per gli studi professionali, domanda per il Fondo di solidarietà al via

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Cassa integrazione per studi professionali: al via la domanda INPS al Fondo di solidarietà bilaterale in caso di riduzioni e sospensioni dell'attività lavorativa dal 5 maggio in poi. Le istruzioni e le regole sulle scadenze per le domande nel messaggio n. 3240 del 28 settembre 2021.

Cassa integrazione per gli studi professionali, domanda per il Fondo di solidarietà al via

Cassa integrazione per gli studi professionali: al via le domande al Fondo di solidarietà bilaterale per ottenere l’assegno ordinario a copertura dei periodi di sospensione e interruzione lavorativa dal 5 maggio 2021 in poi.

Con il messaggio n. 3240 del 28 settembre l’INPS ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro iscritti sulle modalità di presentazione delle richieste e sulle scadenze da rispettare.

Secondo quanto riportato dall’Istituto, in via generale l’inoltro della domanda deve avvenire non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività.

Sono escluse le domande per i periodi antecedenti alla pubblicazione del documento di prassi, ossia precedenti al 28 settembre.

Per gli eventi compresi tra il 5 maggio e il 28 settembre, quindi, il termine dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di cassa integrazione parte dal 28 settembre. Un’eccezione prevista per garantire la continuità di reddito per i dipendenti degli studi professionali iscritti al Fondo.

(...) il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato”.

Si legge infatti nel messaggio numero 3240.

Cassa integrazione per gli studi professionali, domande per il Fondo di solidarietà al via

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è operativo dal 20 maggio 2021, data di pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro che ha nominato il Comitato amministratore del Fondo.

Questo fondo d’integrazione salariale, costituito con un accordo sindacale tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, nasce per sostenere il reddito dei lavoratori degli studi professionali, con almeno tre dipendenti, compresi gli assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante.

La procedura per accedere alla cassa integrazione (assegno ordinario) è disponibile dal 28 settembre e deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente rispettando i seguenti limiti temporali:

  • non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o dell’interruzione a cui si riferisce;
  • non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio di detta sospensione o interruzione.

Entrambe queste scadenze non hanno natura perentoria e non incidono sulla perdita del diritto alla prestazione, ma implicheranno soltanto l’irricevibilità della domanda in caso di presentazione prima dei 30 giorni e lo slittamento della decorrenza dell’assegno per l’inoltro dopo i 15 giorni.

Per quanto riguarda questa seconda conseguenza, infatti, l’INPS ricorda che il trattamento di integrazione salariale non può avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della richiesta (articolo 15, comma 3, del D.lgs n. 148/2015).

Tuttavia, dal momento che i periodi di interruzione e sospensione lavorativa coperti sono quelli successivi al 5 maggio 2021 e il rilascio della procedura è intervenuto quattro mesi più tardi, l’INPS ha previsto una sanatoria con riferimento ai periodi precedenti al 28 settembre.

Ecco, quindi, che la scadenza dei 15 giorni non si applica alle domande relative a sospensioni e interruzioni intercorse tra il 5 maggio e il 28 settembre 2021 per cui il termine dei 15 giorni decorre dal 28 settembre, data di pubblicazione del messaggio numero 3240.

INPS - messaggio numero 3240 del 28 settembre 2021
Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14m settembre 2015, n. 148. Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Modalità di presentazione della domanda di assegno

Cassa integrazione per gli studi professionali: come fare domanda INPS

I datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali per accedere all’assegno ordinario di cassa integrazione dovranno inviare la relativa domanda esclusivamente in via telematica.

La procedura è la stessa per tutti i Fondi di solidarietà ed è disponibile nel portale INPS www.inps.it accessibile in base alle due modalità seguenti:

  • utilizzando la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”;
  • selezionando “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale seguendo il percorso:
    • Prestazioni e servizi”;
    • Servizi”.

Dopo l’autenticazione, l’interessato deve selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà”, “Fondi di solidarietà”.

Per ogni ulteriore dettaglio per l’invio della domanda, l’INPS ricorda che per Aziende e Consulenti è disponibile all’interno dell’applicazione stessa un manuale nella sezione “Area Download”.

Si ricorda, infine, che a tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo di 16 caratteri alfanumerici.

Questo codice, acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online, è reperibile nella sezione “Cerca esiti” della procedura di domanda inserendo la matricola aziendale.

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