Ravvedimento dichiarazioni tributi locali: via libera anche dopo 90 giorni

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Il ravvedimento operoso oltre i 90 giorni dalla scadenza dell'adempimento potrà essere utilizzato anche per le dichiarazioni relative ai tributi locali. Il chiarimento fornito dal MEF durante Telefisco 2024

Ravvedimento dichiarazioni tributi locali: via libera anche dopo 90 giorni

Il ravvedimento per il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni dei tributi locali può essere utilizzato anche dopo il superamento dei 90 giorni.

I chiarimenti sono stati forniti dal Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta a un quesito di Telefisco 2024, l’appuntamento organizzato da Il Sole 24 Ore.

In relazione ai tributi locali non vengono previste differenze tra l’omesso adempimento e il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni.

Le situazioni si potranno regolarizzare anche oltre i 90 giorni ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso e pagando interessi e sanzioni previste.

Ravvedimento dichiarazioni tributi locali: via libera anche dopo 90 giorni

Il ravvedimento operoso per la presentazione con ritardo di dichiarazioni che si riferiscono a tributi locali può essere adottato anche se l’adempimento viene effettuato oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza.

L’occasione per i chiarimenti è Telefisco 2024, l’appuntamento organizzato da Il Sole 24 Ore il 1° febbraio scorso e giunto alla trentatreesima edizione.

In risposta a un quesito posto, il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che si può provvedere alla regolarizzazione dell’omissione dell’adempimento grazie al ravvedimento operoso.

Anche nel caso in cui siano superati i 90 giorni dal termine inizialmente stabilito, i contribuenti potranno ricorrere allo strumento previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Verrebbe quindi superata l’interpretazione che lega la regolarizzazione esclusivamente a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, lettera c) del Dlgs 472/1997, che prevede quanto di seguito riportato sulla sanzione ridotta:

“ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.”

Superato il termine di 90 giorni, infatti, la mancata presentazione degli adempimenti equivarrebbe al mancato adempimento.

I chiarimenti forniti, invece, si basano sul fatto che in relazione ai tributi locali non esistono regole che equiparano l’adempimento tardivo all’omessa dichiarazione.

Ravvedimento dichiarazioni tributi locali: si pagano sanzioni e interessi

Anche per le dichiarazioni relative a tributi locali, quindi, si potranno applicare le regole previste per l’adozione del ravvedimento operoso per la regolarizzazione dell’adempimento tardivo.

Nello specifico anche nel caso in cui siano trascorsi anche oltre 90 giorni dal termine originario, applicando le regole previste per la generalità delle violazioni.

La regolarizzazione della posizione deve avvenire, in ogni caso, prima che il contribuente riceva un atto di accertamento.

Nel caso in cui si ricorre al ravvedimento operoso entro 90 giorni i soggetti dovranno pagare la sanzione con la riduzione a un decimo.

Superato tale termine, invece, si dovranno applicare le regole previste dal ravvedimento operoso.

Un riepilogo è riportato nella seguente tabella riassuntiva.

Termine della scadenza Sanzione
entro 1 anno 3,75 per cento
entro 2 anni 4,29 per cento
oltre i due anni 5 per cento

Dovranno in ogni caso, oltre alla sanzione, essere corrisposti anche gli interessi che variano in base al numero di giorni di ritardo nell’adempimento.

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