Raccolta differenziata, diritto alla detrazione dell’IVA collegata all’attività commerciale

Tommaso Gavi - IVA

Raccolta differenziata, il comune che affida l'attività ad una società può detrarre l'IVA che viene addebitata dall'azienda appaltatrice per la quota che si riferisce ai rifiuti oggetto dell'attività commerciali. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 107 del 15 febbraio 2021: non può essere tuttavia esercitato tale diritto per le annualità precedenti.

Raccolta differenziata, diritto alla detrazione dell'IVA collegata all'attività commerciale

Raccolta differenziata, il comune che affida l’attività ad una società può detrarre l’IVA che viene addebitata dall’azienda appaltatrice per la quota che si riferisce ai rifiuti oggetto dell’attività commerciali.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 107 del 15 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il diritto alla detrazione, tuttavia, non può essere esercitato per le annualità precedenti, in cui l’attività commerciale non è stata gestita con contabilità separata.

Il documento di prassi parte dal caso concreto del quesito posto dall’istante, un ente locale che ha commissionato a una società terza l’attività di raccolta differenziata dei rifiuti.

Raccolta differenziata, diritto alla detrazione dell’IVA collegata all’attività commerciale

La raccolta differenziata è al centro dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria da parte del Comune istante, riguarda il diritto alla detrazione dell’IVA, addebitata da una ditta appaltatrice all’ente locale per lo svolgimento dell’attività di raccolta dei rifiuti.

Nella risposta all’interpello numero 107 del 15 febbraio 2021 viene sottolineato che si può detrarre l’imposta che viene addebitata all’ente locale dalla ditta appaltatrice relativa ai rifiuti oggetto dell’attività commerciale.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 107 del 15 febbraio 2021
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Esercizio del diritto di detrazione dell’IVA. Articoli 19 e 19-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Di contro l’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di esercitare il diritto per le annualità precedenti. In tali annualità, infatti, l’attività commerciale non è stata gestita con contabilità separata.

Lo spunto per i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria arriva da un caso pratico.

Il comune istante ha commissionato a una società terza l’attività di raccolta differenziata dei rifiuti.

Tale attività consiste nel ritiro degli stessi, selezionati e separati direttamente dall’utente, anche mediante l’approntamento di una “piazzola ecologica”.

Per il servizio in questione viene emessa la fattura con applicazione dell’IVA.

Una quota dei rifiuti viene conferita ad appositi consorzi, per il riciclo. I soggetti pagano al Comune una somma calcolata sulla base della quantità e qualità del materiale ricevuto.

Dal momento che si realizza un’operazione commerciale, viene emessa una fattura con aliquota IVA al 10%, in base a quanto previsto dal numero 127-sexiesdecies, tabella A, parte terza, allegata al Dpr n. 633/1972 (decreto IVA).

Il quesito posto all’amministrazione finanziaria si concentra sulla possibilità di detrarre l’imposta addebitata dalla società a cui ha affidato il servizio, in quanto relativa a operazioni rientranti nell’ambito dell’attività commerciale esercitata nei confronti dei consorzi.

L’istante chiede anche delucidazioni sul trattamento dell’IVA relativa ai costi generali, stabilendo una certa percentuale anche per gli anni precedenti, quelli per i quali è ancora possibile presentare la dichiarazione integrativa a favore.

Raccolta differenziata, detrazione dell’IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate partono dal richiamo della normativa di riferimento che prevede, per gli enti non commerciali, la detrazione dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricole.

In base a quanto previsto dall’articolo 19-ter, Dpr n. 633/1972 la quota in questione è quella imputabile all’esercizio di tali attività.

Nel caso concreto, il Comune esercita un’attività commerciale dal momento che effettua una prestazione di servizi nei confronti di consorzi.

Può quindi detrarre l’imposta relativa ai costi per beni e servizi relativi all’attività commerciale.

Si deve tuttavia tenere conto del fatto che per i servizi utilizzati in parte per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa.

La relativa quota e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, stabiliti dall’articolo 19 del decreto IVA.

La distinzione fra acquisti commerciali, acquisti istituzionali e acquisti promiscui deve avvenire con l’apposita modalità di calcolo dell’imposta correttamente detraibile è demandata al contribuente, secondo quanto spiegato dalla circolare 328/1997.

In conclusione il comune può quindi detrarre la quota dell’Iva addebitatagli dalla società affidataria del servizio di raccolta differenziata e relativa ai rifiuti riciclabili, anche se sono inseriti nella generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che costituisce attività istituzionale per gli enti pubblici.

Gli stessi, infatti, diventano oggetto di una successiva operazione commerciale dei consorzi, che prevede l’imponibilità dell’IVA.

Per quanto riguarda i periodi d’imposta precedenti, dal momento che la norma prevede la possibilità di accedere alla detrazione solo nel caso in cui l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale, non sarà possibile esercitare il diritto.

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