Diritto alla detrazione dell’IVA pur in assenza di dichiarazione

Il credito IVA deve essere riconosciuto fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, a patto che il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione, ovvero che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

Diritto alla detrazione dell'IVA pur in assenza di dichiarazione

Con l’Ordinanza numero 1890 del 28 gennaio 2021 la Corte di cassazione ha affermato che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, il credito IVA va riconosciuto dal giudice tributario fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, a condizione che il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione, ossia che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 1890 del 28 gennaio 2021
Scarica il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 1890 del 28 gennaio 2021.

La decisione – Il procedimento è stato originato dal ricorso proposto da parte di una società per l’annullamento della cartella di pagamento, emessa a conclusione del controllo formale della dichiarazione annuale Modello unico 2008 per l’anno di imposta 2007 che aveva portato al recupero del credito Iva, indicato quale eccedenza degli anni 2005 e 2006, per non essere stata presentata la relativa dichiarazione annuale.

Il ricorso proposto dalla contribuente è stato respinto dalla CTP mentre la CTR ha riformato la sentenza di primo grado e accolto l’appello proposto dalla società, in base alla considerazione che il diritto alla detrazione d’imposta relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto alla prelazione è sorto, aggiungendo il collegio che la detrazione è legittima anche in presenza della omissione della relativa dichiarazione.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 ,54, 54 bis e 55 del d.P.R. 633/1972, laddove il giudice d’appello ha ritenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale per l’anno 2007 non era ostativa all’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva concernente l’anno d’imposta precedente, in relazione al quale la relativa dichiarazione nel successivo anno era stata omessa.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di doglianza e ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.

Nella decisione in commento il Collegio di legittimità ha confermato il consolidato orientamento per cui

“la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, sempreché risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; sicché in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se risulti dimostrato in concreto, o non sia controverso, che si tratta di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”

Se ne deduce, pertanto, che il contribuente può legittimamente portare in detrazione l’eccedenza d’imposta pur in assenza della dichiarazione annuale finale fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, a condizione che siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione.

Nel caso in esame la CTR ha affermato che non era in discussione che la società avesse dimostrato di avere diritto alla detrazione.

D’altra parte la stessa Agenzia delle entrate non aveva contestato nella sostanza l’ammontare del credito, incentrando la propria contestazione solo sulla circostanza, di rilievo meramente formale, dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale.

Da qui il rigetto del ricorso in applicazione dei summenzionati principi.

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