Detrazione IVA: arrivo differito non rinvia i termini di pagamento

Detrazione IVA: per l'ANC dei commercialisti e Confimi Industria l'arrivo differito della fattura non comporta il rinvio dei termini di pagamento. Ecco le istruzioni fornite con la nota congiunta del 27 marzo 2018.

Detrazione IVA: arrivo differito non rinvia i termini di pagamento

Detrazione IVA, arrivo della fattura e DPR n. 100/98: è questo il titolo del documento pubblicato da ANC e Confimi Industria che fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito ai nuovi termini introdotti con l’art. 2 del DL 50/2017.

Il tema della data di ricezione della fattura e del diritto alla detrazione IVA sta causando non pochi dubbi e problemi a contribuenti e intermediari ma, secondo i commercialisti, l’arrivo differito non giustifica alcun slittamento dei termini di pagamento.

A contribuire a complicare il quadro delle regole sulla detrazione dell’IVA sulle fatture è stata l’interpretazione sul “criterio dell’arrivo” fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018 che, per l’Associazione Nazionale dei Commercialisti doveva esser letto soltanto come una soluzione per la gestione delle fatture di fine anno.

La nota congiunta ANC e Confimi Industria del 27 marzo 2018 interpreta in chiave “estensiva e distensiva” le regole sulla detrazione dell’IVA sulle fatture: l’esigibilità dell’imposta non cambia in base alla data di ricezione della fattura.

Detrazione IVA e data di arrivo della fattura: i chiarimenti di ANC e Confimi Industria

Le indicazioni fornite da ANC e Confimi Industria nella nota del 27 marzo 2018 partono smentendo quanti ritengono che l’IVA su una fattura datata fine mese ma arrivata i primi giorni del mese successivo non possa più essere detratta dal cessionario\committente già con la liquidazione del mese di emissione.

La ricezione tardiva della fattura non modifica il diritto alla detrazione:

a giudizio di ANC e Confimi Industria, invece, vi sarebbe spazio per una diversa interpretazione “distensiva” basata sulla distinzione fra dies a quo “teorico” (che sorge con l’esigibilità) e dies a quo “esercitabile” che consenta la detrazione delle fatture con Iva esigibile che siano pervenute (possesso) in tempo utile per la detrazione in sede di liquidazione ai sensi dell’art. 1 del DPR 100/98. Norma, quest’ultima, che, a giudizio delle due Associazioni, non solo non è stata abrogata ma non risulta nemmeno in contrasto con gli insegnamenti giurisprudenziali comunitari.

Secondo l’interpretazione fornita dalle associazioni, in sostanza, il diritto alla detrazione dell’IVA non presuppone il possesso della fattura entro la fine del mese di riferimento, bensì entro la data in cui si procede con la liquidazione.

Per Flavio Lorenzin, Vicepresidente di Confimi Industria con delega alla semplificazione e ai rapporti con la PA, l’interpretazione restrittiva e il rinvio dell’esigibilità dell’IVA sulle fatture di fine mese è, per alcuni operatori, soltanto un pretesto per tardare il pagamento delle forniture e invita a “rinviare al mittente” le pretese di slittamento dei termini di pagamento nel caso di fattura non arrivata nello stesso mese della fornitura.

Si allega di seguito la nota congiunta ANC e Confimi Industria del 27 marzo 2018 con tutti i chiarimenti su termini di detrazione dell’IVA e data di ricezione della fattura:

ANC - Confimi Industria, nota 27 marzo 2018 - Detrazione IVA
Scarica la nota ANC e Confimi Industria su detrazione IVA e data di arrivo della fattura

Detrazione IVA e DL 50/2017: necessaria una modifica

Nella nota congiunta del 27 marzo 2018, ANC e Confimi Industria partono dal motivo della discordia, ovvero la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018 pubblicata in seguito alle modifiche ai termini di detrazione dell’IVA introdotte con il DL 50/2017.

La circolare in oggetto, sanando i comportamenti di chi, fino al 16 gennaio 2018, aveva retro imputato le fatture 2017 ricevute nei primi giorni del nuovo anno, lascia intendere che il criterio della data di arrivo e del diritto alla detrazione IVA riguardi anche le fatture pervenute nei primi giorni del mese successivo (ad esempio una fattura datata 28 febbraio e ricevuta il 2 marzo).

Il “lasciar intendere” dell’Agenzia delle Entrate ha fatto sorgere l’obbligo di documentazione della data di arrivo della fattura e lo slittamento di un mese della possibilità di detrarre l’IVA in caso di ritardo.

Diverse sono state le interpretazioni creative e originali su come documentare la data di ricezione della fattura.

La circolare, sottolinea il documento, è nata dal bisogno di risolvere per le fatture di fine anno il problema di una norma “sciagurata”, così è definito l’art. 2 del DL 50/2017, nata con l’obiettivo di ridurre il rischio che il fornitore emetta fattura senza poi dichiararla.

Al netto delle intenzioni di contrastare il fenomeno dell’evasione IVA, per le associazioni è chiaro che è necessaria una modifica alle regole sulla detrazione IVA. La palla passa nella mani del nuovo Governo.

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