Quota TFR e ticket di licenziamento 2022: istruzioni INPS sull’esonero dal pagamento in caso di CIGS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Quota TFR e ticket di licenziamento 2022: arrivano le istruzioni INPS per le società in CIGS che possono presentare domanda di esonero dal pagamento. Le procedure da seguire nel messaggio numero 1400 del 29 marzo 2022.

Quota TFR e ticket di licenziamento 2022: istruzioni INPS sull'esonero dal pagamento in caso di CIGS

Anche per il 2022 le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che hanno usufruito della CIGS negli anni 2019, 2020 e 2021 possono beneficiare dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento TFR, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e del cosiddetto ticket di licenziamento.

Lo sgravio si applica ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale. La proroga è stata prevista dalla legge di conversione del DL n. 103 del 2021.

Quota TFR e ticket di licenziamento 2022: come funziona l’esonero dal pagamento in caso di CIGS

Con il messaggio numero 1400 del 29 marzo 2022, l’INPS fornisce le istruzioni da seguire per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che negli anni precedenti hanno avuto accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria e possono richiedere l’esonero dal pagamento della quota di TFR e del ticket di licenziamento.

Come specifica l’Istituto, l’agevolazione non ha un impatto sulle regole generali che riguardano l’assetto del TFR.

Le quote, infatti, in linea con le caratteristiche dell’azienda e le scelte del lavoratore, possono essere oggetto di:

  • versamento ai Fondi di previdenza complementare;
  • versamento al Fondo di Tesoreria;
  • accantonamento presso il datore di lavoro.

Nel primo caso l’INPS trasferisce il TFR maturato che riguarda il periodo di accesso alla CIGS al fondo pensione di destinazione.

Negli altri due casi provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo del trattamento autorizzato.

“Infatti, in ragione della tipologia di aziende destinatarie delle misure (imprese fallite o in amministrazione straordinaria, che abbiano cessato l’attività e per le quali sussistano concrete possibilità di cessione dei complessi aziendali), i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale, cesseranno il rapporto di lavoro per licenziamento o per passaggio alle dipendenze dell’acquirente ai sensi dell’articolo 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, senza applicazione dell’articolo 2112 del codice civile”.

Si legge nel messaggio.

Quota TFR e ticket di licenziamento 2022: istruzioni INPS sull’esonero dal pagamento in caso di CIGS

L’applicazione dell’esonero deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, insieme alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria o in sede di integrazione della stessa domanda.

Il decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione ai benefici e la spesa relativa al TFR e al ticket di licenziamento per ogni anno di competenza.

Già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’azienda infatti indica:

  • il valore complessivo delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, distinta in relazione per ogni anno interessato dalla CIGS;
  • la misura del ticket di licenziamento da calcolare con riferimento all’anno in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato.

“Sulla base dei dati forniti dai responsabili della procedura concorsuale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede alla verifica che gli importi richiesti trovino capienza nello stanziamento previsto dalla norma, autorizzando le domanda nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati dalle misure di esonero”.

Si accede all’esonero dal pagamento della quota di TFR e del ticket di licenziamento 2022 presentando, con il decreto ministeriale di autorizzazione, una apposita richiesta all’INPS tramite il modulo di istanza on line disponibile nella sezione “Portale Agevolazioni”.

L’operazione deve essere effettuata dai curatori fallimentari, dai commissari straordinari o dagli intermediari da essi incaricati.

In caso di richiesta con esito positivo, viene assegnato il Codice Autorizzazione 0Q “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)” dal mese di fruizione dell’esonero stesso, nel caso in cui sia richiesto per entrambe le somme, dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale è applicabile il beneficio, se riguarda solo il ticket di licenziamento.

Il messaggio numero 1400 del 2022 si sofferma, infine, anche sul particolare caso delle aziende che hanno sospeso la fruizione della CIGS per utilizzare la CIG Covid, come previsto dalla normativa emergenziale.

In questo caso le previsioni di spesa relative all’anno 2020 contenute nei decreti di autorizzazione della misura potrebbero non corrispondere più al periodo di fruizione del trattamento, slittato nel 2021.

In questi casi i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di adottare un provvedimento integrativo per la ripartizione degli oneri e inoltrare all’INPS una nuova domanda di ammissione all’esonero.

Il beneficio si applicherà in ogni caso ai periodi coperti dai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e non anche quelli relativi alla cassa integrazione emergenziale.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale del messaggio numero 1400 del 29 marzo 2022.

INPS - Messaggio numero 1400 del 29 marzo 2022
Proroga per l’anno 2022 delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Istruzioni contabili

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