Aziende in crisi, esonero accantonamento TFR e contributo licenziamento

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Aziende in crisi, esonero accantonamento TFR e versamento contributo INPS di licenziamento: le istruzioni nella circolare del Ministero del Lavoro n. 19 dell'11 dicembre 2018.

Aziende in crisi, esonero accantonamento TFR e contributo licenziamento

Aziende in crisi, istruzioni operative per l’esonero dall’accantonamento del TFR e dal versamento del contributo di licenziamento INPS nella circolare n. 19 dell’11 dicembre 2018 pubblicata dal Ministero del Lavoro.

La circolare fornisce le istruzioni in merito alle novità introdotte dall’articolo 43 bis del Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito dalla Legge n. 130 del 16 novembre 2018.

Con il Decreto Genova è stato previsto l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e dal contributo di licenziamento per le Società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020.

La circolare n. 19/2018 fornisce le prime indicazioni in merito che riguardano le agevolazioni previste per le aziende in crisi relativamente alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro.

Aziende in crisi, le novità su esonero accantonamento TFR e contributo licenziamento

L’articolo 43 bis del Decreto Genova, convertito nella legge n. 130 del 16 novembre 2018, stabilisce per le società in crisi (procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria) che hanno usufruito della Cigs per il 2019 e il 2020:

  • l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro;
  • l’esonero dal pagamento del contributo di licenziamento (c.d. contributo Naspi, pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, triplicato nel caso di licenziamenti collettivi non oggetto di accordo sindacale).

La circolare del Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative per le aziende in crisi e, rimandando ad un apposito messaggio INPS per le istruzioni relative all’applicazione delle misure di esonero, di seguito vediamo la procedura prevista al fine di beneficare delle due agevolazioni.

Ministero del Lavoro - circolare n. 19 dell’11 dicembre 2018
Articolo 43 bis del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito in legge, con modifiche, dalla legge n. 130 del 16 novembre 2018.

Esonero pagamento quote accantonamento TFR

Sarà in sede di accordo per l’accesso alla Cigs per l’anno 2019 e 2020 che, sulla base dei dati comunicati al Ministero del Lavoro dai rappresentanti delle imprese, sarà quantificato il costo complessivo dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, TFR.

Successivamente, dopo aver valutato la capienza delle risorse complessive stanziate ed in sede di presentazione della domanda di Cigs, i rappresentanti legali delle aziende richiederanno l’ammissione alle citate misure di esonero.

Ai fini di quanto sopra indicato (accordo e istanza di CIGS), le aziende forniranno la stima delle misure di esonero alle quali richiedono l’ammissione, con specifico riguardo a:

  • la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 44, del decreto legge n. 109/2018, distinta in relazione ad ogni anno civile interessato dalla CIGS;
  • la misura complessiva del contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 come modificato dall’art. 1, co. 137, legge n. 205/2017 (cd. ticket di licenziamento), da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale straordinario autorizzato ai sensi del citato decreto legge.

L’ammissione alle misure di esonero sarà riportata nell’ambito del decreto di autorizzazione al trattamento di CIGS con evidenza separata dei relativi
oneri per accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento.

Una volta ottenuta l’ammissione al beneficio da parte dl Ministero del Lavoro, sarà l’INPS ad autorizzare la fruizione dell’esonero, secondo le modalità che dovranno essere stabilite dal messaggio dell’Istituto.

L’esonero relativo alle quote di TFR collegate alla Cigs fruita nel 2019 potranno essere autorizzate dall’INPS nel 2020. Per l’autorizzazione alla fruizione nel 2021 (relativo alla Cigs del 2020), bisognerà tener conto dei limiti di spesa fissati dalla norma.

La circolare precisa inoltre che le novità pensate per agevolare le imprese in crisi non modificano le regole generali sulla destinazione del TFR, che sarà versato dall’INPS al termine del periodo di fruizione della Cigs secondo le scelte adottate dal lavoratore e dall’impresa.

Soltanto nel caso di scelta di accantonamento presso il datore di lavoro, la quota di TFR maturata nel corso del periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale sarà liquidata al lavoratore da parte dell’INPS al termine del periodo di CIGS autorizzata e indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Esonero contributo Naspi per le aziende in crisi

Per quanto riguarda l’esonero dal pagamento del contributo di licenziamento (ex art. 1, comma 137, Legge n. 205/2017), la circolare n. 19/2018 del Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni per il calcolo dell’esonero previsto per le aziende in crisi.

Per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 990,68 euro (Massimale Naspi - 1208,15 euro x 82%).

Assumendo a riferimento la misura mensile del massimale Naspi 2018 e le variazioni dell’indice Istat relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati contenute nel DEF 2019-2021, sono di seguito indicate le misure del massimale Naspi, per gli anni 2019, 2020 e 2021:

  • anno 2019 euro 1.222,65;
  • anno 2020 euro 1.249,55;
  • anno 2021 euro 1.274,54.

Ne consegue che, secondo le modalità di calcolo sopra specificate, l’importo del contributo riferito ad un lavoratore che abbia un’anzianità aziendale pari o superiore a 36 mesi, sarà il seguente:

  • anno 2019: 1.222,65 x 82% x 3 = euro 3.007,71;
  • anno 2020: 1.249,55 x 82% x 3 = euro 3.073,89;
  • anno 2021 1.274,54 x 82% x 3 = euro 3.135,36.

Anche in questo caso, l’ammissione al beneficio avverrà tramite apposito decreto di autorizzazione della Cigs. L’esonero dal versamento del contributo di licenziamento per la Naspi sarà autorizzato nel 2020 per quanto riguarda il contributo dovuto per il 2019 e nel 2021 per quello del 2020.

L’agevolazione sarà concessa nel rispetto dei limiti di risorse stanziate.

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