Le presunzione di evasione per omesso RW non è retroattiva

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

La presunzione relativa di redditi sottratti a tassazione, nel caso di attività finanziarie e investimenti detenuti in paradisi fiscali, ha natura sostanziale e non processuale e, in quanto tale, non ha efficacia retroattiva.

Le presunzione di evasione per omesso RW non è retroattiva

La presunzione relativa di redditi sottratti a tassazione, nel caso di attività finanziarie e investimenti detenuti in paradisi fiscali in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale di cui al DL 167/1990, ha natura sostanziale e non processuale e, in quanto tale, non ha efficacia retroattiva. Una differente interpretazione potrebbe pregiudicare il diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito.

Sono queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5471 pubblicata il 25 febbraio 2019.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 5471 del 25 febbraio 2019
La presunzione di evasione per omesso RW non è retroattiva, lo afferma l’Ordinanza numero 5471 del 2019.

Quadro RW: ecco cosa afferma l’Ordinanza della Corte di Cassazione

La controversia riguarda l’impugnazione di un atto di contestazione contenente le sanzioni per l’omessa presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi da parte di un contribuente per i beni detenuti in un Paese cd. black list.

Il contribuente ha proposto ricorso, accolto in entrambi i gradi di merito, con cui ha fatto valere la non applicabilità retroattiva della presunzione prevista dall’art. 12 comma 2 della legge 78/2009, secondo cui gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Stati a fiscalità privilegiata e non dichiarati in Italia si considerano, salvo prova contraria, redditi sottratti a tassazione.

Avverso la decisione del giudice d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando, per quanto qui di interesse, erronea applicazione dell’art. 12, nella parte in cui la CTR ha negato la retroattività della presunzione, che invece è consentita in ragione della natura processuale della norma, anziché sostanziale.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso con condanna alle spese a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni contenute nell’art. 12 del D.L. 78/2009 sono norme di contrasto ai paradisi fiscali e prevedono, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

Il tema verte sulla legittimità dell’applicazione retroattiva del raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione delle sanzioni a periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore del DL 78 del 2009.

Quadro RW: analisi della giurisprudenza di riferimento

Il tema è controverso tanto che, da un lato, con Sentenza n. 2662 del 2 febbraio 2019 la Corte di cassazione ha negato la retroattività perché, trattandosi di presunzione finalizzata all’individuazione di una base imponibile occultata, la norma ha “natura sostanziale” e, in quanto tale, non applicabile retroattivamente.

Radicalmente opposta, invece, l’Ordinanza n. 30472 del 28 novembre 2018, in cui i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato che le disposizioni di cui all’art. 12, avendo “natura procedimentale”, possono essere applicate anche ai periodi antecedenti all’entrata in vigore del relativo decreto legge.

Con la sentenza in commento la Corte torna sull’argomento respingendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate e affermando ancora una volta che la presunzione relativa “non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione”.

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