INPS: proroga contributi anche per artigiani e commercianti

Alessio Mauro - Leggi e prassi

INPS: proroga contributi anche per titolari, soci, artigiani e commercianti, inclusa nella sospensione la scadenza del 18 maggio. Lo ha chiarito l'INPS con il comunicato stampa del 15 maggio. L'Istituto, inoltre, dopo aver confermato e ribadito lo stop previsto dal Decreto Liquidità, mettendo in chiaro i requisiti per beneficiarne, ha pubblicato una nuova circolare, numero 59 del 2020, sul tema.

INPS: proroga contributi anche per artigiani e commercianti

INPS: proroga contributi anche per titolari, soci, artigiani e commercianti, inclusa nella sospensione anche la scadenza del 18 maggio: lo ha chiarito l’INPS con il comunicato stampa del 15 maggio 2020.

Nuove indicazioni sullo stop ai versamenti previsto dal Decreto Liquidità anche nella circolare numero 59 del 16 maggio 2020.

L’Istituto ha spazzato via ogni dubbio e si è espresso chiaramente sulla platea di beneficiari dall’articolo 18 del DL numero 23 del 2020.

In stand by la prima rata di contribuzione sul minimale anno 2020 per tutti coloro che hanno i requisiti richiesti.

INPS - Comunicato Stampa del 15 maggio 2020
Inps: sospensione dei contributi artigiani e commercianti.

INPS: proroga contributi anche per artigiani e commercianti

Riportando il testo della norma, nel comunicato stampa del 15 maggio 2020 sulla possibilità di includere anche la scadenza per i contributi di artigiani e commercianti del 18 maggio nella sospensione prevista dal Decreto Liquidità, l’INPS mette in chiaro i requisiti necessari per beneficiarne.

Di seguito le condizioni per rientrare nella proroga:

  • essere soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione;
  • avere domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • essere in una delle tre situazioni indicate:
    • avere ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
    • avere ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto con un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020;
    • avere intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

Dopo la diffusione della notizia della sospensione dei contributi per artigiani e commercianti con il comunicato stampa del 15 maggio 2020, l’INPS ha anche pubblicato una nuova circolare, la numero 59 del 16 maggio 2020, in cui si legge:

“Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che possono avvalersi della sospensione gli iscritti alle gestioni in possesso dei requisiti previsti dalla norma, compresi i soci lavoratori di società”.

Stando alle ultime novità sul calendario dei versamenti, la nuova scadenza prevista con la proroga dovrebbe essere fissata per il 16 settembre 2020, ma si attende ancora la pubblicazione del Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale e la sua conversione in legge.

INPS: nuove istruzioni su proroga contributi non solo per artigiani e commercianti

Il nuovo documento sul tema nasce dall’approvazione del Decreto numero 23 del 2020 che “ha previsto, tra l’altro, ulteriori interventi aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi” e integra le informazioni già fornite:

Si chiarisce che la sospensione dei versamenti si applica anche ai contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze e ai versamenti che riguardano i piani di rateazione concessi dall’Istituto.

Con il testo della circolare numero 59 del 2020, inoltre, le indicazioni sulla nuova sospensione dei contributi del Decreto Liquidità non sono indirizzate solo ad artigiani e commercianti, ma a tutti coloro che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 18.

Il documento si compone come segue:

  • Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
  • Modalità di sospensione:
    • Aziende con dipendenti;
    • Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria;
    • Artigiani e commercianti;
    • Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
    • Aziende agricole assuntrici di manodopera;
    • Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare;
    • Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
  • Proroga al 16 aprile 2020 dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020;
  • Istruzioni contabili.

Il testo, inoltre, specifica che la sospensione si applica a tutte le scadenze di aprile e maggio che riguardano i piani di rateazione concessi dall’Istituto, le note di rettifica, nonché gli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza.

Tutti i dettagli nella circolare numero 59 del 2020.

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