Prestazione occasionale: quali sono le sanzioni previste in caso di violazione della norma?

Maria Carmela Muscogiuri - Leggi e prassi

Sono diverse le sanzioni previste in caso di violazione dei limiti della prestazione occasionale per come stabilito dall'art. 54 bis del decreto legge 50/2017 e dalla circolare dell'Inps n. 107/2017. Ecco quali sono in riferimento ai nuovi voucher per le imprese.

Prestazione occasionale: quali sono le sanzioni previste in caso di violazione della norma?

La regolamentazione della prestazione di lavoro occasionale, in rifermento ai nuovi voucher introdotti con la Manovra 2017, è contenuta nell’art. 54 bis del decreto legge 50/2017.

Il comma 13 del suddetto articolo precisa che :

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale gli utilizzatori, che rivestono la qualifica di professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata e amministrazioni pubbliche, secondo una regolamentazione ad hoc (comma 2, dell’articolo 1, del D.lgs 165/2001) e le imprese del settore agricolo, acquisiscono, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro dei determinati limiti di importo e secondo determinate condizioni e modalità.

Si specifica che le sanzioni di seguito analizzate in caso di violazione dei limiti previsti dal DL 50/2017 per la prestazione occasionale si riferiscono esclusivamente ai nuovi voucher, il nuovo contratto PrestO introdotto per il lavoro occasionale nelle imprese.

Restano validi, invece, i precedenti limiti per quanto riguarda le prestazioni d’opera di cui all’art. 2222 del Codice Civile.

Quali sanzioni in caso di violazione dei limiti della prestazione occasionale?

Il comma 20 dell’art. 54 bis del decreto legge 50/2017 prevede un apparato sanzionatorio articolato su due piani:

  • la trasformazione della prestazione di lavoro occasionale in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
    Tale sanzione trova applicazione quando un utilizzatore, diverso dalla Pubblica Amministrazione, superi i limiti di importo di cui al comma 1, lettera c). Il riferimento è all’ importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione occasionale resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore - o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
    Con riferimento al settore agricolo, precisa la norma, il limite di durata è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • una sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero il pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
    Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
    Tale disposizione non trova applicazione quando l’ utilizzatore è una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ecco i casi in cui si applica la sanzione amministrativa

Si incorre nell’applicazione della sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla prestazione occasionale di cui al DL 50/2017 nel caso di:

  • ipotesi di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi secondo quanto previsto dal comma 17.
    Si tratta di una comunicazione che deve avvenire almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione attraverso la piattaforma informativa dell’INPS ovvero avvalendosi dei servizi di call center messi a disposizione dell’INPS.
    La dichiarazione deve contenere, tra l’altro, i dati angrafici del prestatore, il luogo di svolgimento e l’ oggetto della prestazione, la data e l’ora di termine della prestazione, il compenso pattuito;
  • l’utilizzatore della prestazione di lavoro occasionale abbia già alle dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale;
  • l’utilizzatore sia un’ impresa del settore agricolo, salvo che per le attività rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, disoccupati, giovani con età inferiore ai 25 anni di età regolarmente iscritti a qualsiasi ciclo di studi o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • l’utilizzatore della prestazione occasionale sia un’impresa dell’edilizia o di settori affini, un’impresa esercente attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo o un’impresa del settore delle miniere, delle cave o delle torbiere;
  • l’utilizzatore della prestazione occasionale operi nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

La sanzioni prevista dalla circolare INPS n. 107/2017

La circolare INPS n. 107/2017, nel ribadire l’apparato sanzionatorio fin qui evidenziato, prevede inoltre l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero quando l’utilizzatore revoca dalla piattaforma dell’INPS una prestazione di lavoro che invece sia stata effettivamente svolta.

A tal fine si precisa che l’Istituto, anche in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore.

Sanzioni in caso di violazione dei limiti della prestazione occasionale: criticità

Nessuna sanzione è invece introdotta per l’ipotesi in cui non siano rispettati i divieti previsti dal comma 5 dell’art. 54 bis.

Tale disposizione vieta l’acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Allo stesso modo non è stata inserita una sanzione per la violazione, da parte del prestatore, dei limiti economici previsti dal primo comma dell’ art. 54 bis fissati in 5 mila euro per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori e in 5 mila euro per ciascun utilizzatore, con riguardo alla totalità dei prestatori.

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