Prescrizione contributi dovuti dalla PA, termini sospesi fino al 31 dicembre 2019

Rosy D’Elia - Pubblica Amministrazione

Prescrizione contributi dovuti dalla PA, pubblica amministrazione, sospesi i termini per due anni: per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 è possibile effettuare i versamenti entro il 2021. A fornire le istruzioni operative è l'INPS con la circolare numero 122 del 6 settembre 2019.

Prescrizione contributi dovuti dalla PA, termini sospesi fino al 31 dicembre 2019

Prescrizione contributi dovuti dalla PA, pubblica amministrazione, termini sospesi: per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 è possibile effettuare i versamenti entro il 2021, concessi due anni in più per mettersi in regola. A stabilirlo è il decreto numero 4 del 2019 su reddito di cittadinanza e quota 100. Con la circolare numero 122 del 6 settembre 2019, l’INPS fornisce le istruzioni operative alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della gestione pubblica e illustra le regole che si applicano ai periodi esclusi dalla sospensione.

La legge numero 335 del 1995 ha previsto la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni.

Con le novità introdotte, per i contributi che le PA sono tenute a versare i tempi si congelano per due anni.

INPS - Circolare numero 122 del 6 settembre 2019
Articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Termine di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche.

Prescrizione contributi dovuti dalla PA, a chi si applica la sospensione: i chiarimenti INPS

Il comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, introdotto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 4/2019, dispone:

“Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore”

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Come si legge nel testo della circolare numero 122 del 6 settembre 2019, le disposizioni si applicano alle pubbliche amministrazioni che seguono:

  • le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; categoria in cui rientrano tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se non compresi nella legge n. 70/1975;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Come sottolinea il testo, rientrano nel campo di applicazione anche altri enti:

  • le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime, nonché le IPAB;
  • la Banca d’Italia;
  • la Consob;
  • le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche;
  • le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Oltre a chi opera nel settore privato, sono esclusi dalla sospensione dei termini di prescrizione anche i datori non qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo numero 165 del 2001:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Dopo aver passato a rassegna i destinatari della novità, la circolare chiarisce:

“Si evidenzia che la sospensione dei termini si applica, per espressa previsione normativa, alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS e, quindi, esclusivamente alla contribuzione afferente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG), alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).

Sono escluse dalla sospensione legale dei termini di prescrizione le contribuzioni pertinenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), ai fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS)”.

Termini di prescrizione dei contributi dovuti dalla PA, sospensione per i periodi contributivi fino al 2014

Secondo quanto previsto dal comma 10-bis, articolo 3, della legge numero 335 del 1995, introdotto dal decreto legge su reddito di cittadinanza e quota 100, la contribuzione dovuta dalle pubbliche amministrazioni, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata entro la scadenza ultima del 31 dicembre 2021.

Per ciò che riguarda i periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, si ritorna ai termini di prescrizioni ordinari previsti dalla legge, ovvero 5 anni.

Con la circolare numero 122 del 6 settembre 2019, l’INPS fornisce le istruzioni per calcolarli correttamente.

Il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere. Il termine di decorrenza coincide con il giorno in cui l’INPS può esigere la contribuzione, vale a dire la scadenza prevista per effettuare il versamento, fissata al 16 del mese successivo a quello di riferimento per la contribuzione.

I versamenti che riguardano i periodi retributivi del 2015 possono essere effettuati entro il 2020, solo dicembre 2015 slitta automaticamente, ma sempre in linea con i tempi previsti, al 18 gennaio 2021.

L’Istituto, infine, fornisce chiarimenti sull’applicazione della circolare n. 169 del 15 novembre 2017, dopo l’entrata in vigore delle novità previste dal decreto su reddito di cittadinanza e quota 100.

“Con la circolare n. 117 dell’11 dicembre 2018 è stato differito al 1° gennaio 2020 il termine dal quale, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, si pone a carico dei datori di lavoro iscritti alle casse pensionistiche della Gestione pubblica l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, da calcolarsi sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per i dipendenti iscritti alla CPI, secondo le indicazioni della citata circolare n. 169/2017, l’utilità dei periodi prescritti e non coperti da contribuzione è subordinata al pagamento dell’onere della rendita vitalizia

Le pubbliche amministrazioni per le quali, come chiarito in precedenza, si applica la sospensione legale dei termini introdotta dall’articolo 19 del decreto-legge n. 4/2019, potranno regolarizzare la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della Gestione pubblica, compresa la CPI, entro il termine del 31 dicembre 2021, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 e, entro i termini di prescrizione quinquennale, per i periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015”.

Per i datori di lavoro che non rientrano nella PA vige sempre il termine di decorrenza della circolare numero 169/2017, prorogato al 1° gennaio 2020 dalla circolare n. 117/2018.

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