Pensione giornalisti, le istruzioni sul passaggio dall’INPGI all’INPS

Tommaso Gavi - Pensioni

Pensione giornalisti, con la circolare numero 92 del 28 luglio 2022 l'INPS fornisce le istruzioni dopo il passaggio dei lavoratori dipendenti dall'INPGI, stabilito dalla scorsa Legge di Bilancio. Dalle regole per il calcolo alla modalità di presentazione delle domande, passando per le differenti discipline per chi matura i requisiti prima e dopo il 20 giugno scorso.

Pensione giornalisti, le istruzioni sul passaggio dall'INPGI all'INPS

Pensione giornalisti, l’INPS fornisce le istruzioni sulle prestazioni pensionistiche e le modalità di calcolo, secondo il principio del pro-rata, sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

A fornire i dettagli sul passaggio dall’ex gestione INPGI 1 alla gestione dell’Istituto nazionale di previdenza sociale per i giornalisti dipendenti è la circolare numero 92 del 28 luglio 2022.

Sono molti gli aspetti presi in considerazione nel documento di prassi: dai requisiti pensionistici per chi ha maturato il diritto entro lo scorso 30 giugno 2022, secondo le regole INPGI, alle varie forme di pensione previste dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, FPLD.

Tra gli altri chiarimenti anche quelli sul cumulo dei periodi assicurativi e sulla cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro.

Pensione giornalisti, le istruzioni sul passaggio dall’INPGI all’INPS

L’oggetto della circolare INPS numero 92 del 28 luglio 2022 è la pensione dei giornalisti dipendenti.

Il documento di prassi fornisce istruzioni sulle regole relative al passaggio dall’INPGI all’INPS per giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.

Il cambio di gestione dalla cosiddetta “INPGI 1” al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, FPLD, è stabilito dall’articolo 1, commi da 103 a 118 della Legge di Bilancio 2022.

Il documento di prassi fornisce le istruzioni sulle prestazioni pensionistiche e sulle modalità di calcolo, secondo il principio del pro-rata.

Nello specifico, i chiarimenti sono suddivisi per temi, come di seguito riportato:

  • Premessa;
  • Ambito soggettivo di applicazione;
  • Regime pensionistico dei soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI;
    • Requisiti pensionistici vigenti presso l’INPGI al 30 giugno 2022;
      • Pensione di vecchiaia;
      • Pensione di anzianità;
      • Pensione anticipata;
      • Pensione di invalidità;
      • Pensione ai superstiti;
  • Regime pensionistico per i soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI;
    • Pensione di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24 commi 6, 7, 10 e 11 del decreto legge n. 201 del 2011;
    • Trattamenti previdenziali di invalidità;
    • Pensione ai superstiti;
    • Pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione;
  • Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS;
    • Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI;
    • Soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI;
  • Pensioni con il cumulo dei periodi assicurativi;
  • Pensioni in regime internazionale;
  • Prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  • APE sociale;
  • Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici;
  • Cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro;
  • Modalità di presentazione delle domande;
  • Pensioni già liquidate;
  • Domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi;
  • Domande di ricongiunzione;
  • Domande di riscatto ai fini pensionistici di periodi contributivi;
  • Accrediti figurativi;
  • Istruzioni contabili.

Prima di fornire le indicazioni sulle modalità di calcolo delle pensioni, l’INPS fa il punto sulle regole da applicare per i giornalisti che hanno maturato i requisiti per la pensione prima del 30 giugno 2022 e per quelli che li maturano successivamente.

INPS - Circolare numero 92 del 28 luglio 2022
Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Pensione giornalisti, le istruzioni per chi ha maturato i requisiti entro il 30 giugno 2022

Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, a partire dal 1° luglio sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Tuttavia, se hanno maturato i requisiti per la pensione prima di tale data, devono fare riferimento alle regole INPGI.

Per quanto riguarda i requisiti relativi alla pensione di vecchiaia, si deve fare riferimento ai criteri riportati nella tabella riassuntiva.

Anno Età uomini Età donne
2015 65 anni 62 anni
2016 65 anni 62 anni
2017 66 anni 64 anni
2018 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022 67 anni 67 anni

Deroga rispetto ai requisiti indicati la condizione delle lavoratrici che al 31 dicembre 2016 hanno 60 anni di età e 20 di anzianità contributiva, le stesse hanno diritto alla pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda la pensione di anzianità, i requisiti da rispettare sono quelli esposti di seguito.

Anno Contribuzione Età anagrafica
2015 35 62 anni
2016 35 62 anni
2017 38 62 anni
2018 39 62 anni
Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022 40 anni e 5 mesi 62 anni e 5 mesi

Il documento di prassi dell’INPS specifica che:

“È prevista inoltre una deroga per i lavoratori e le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica.”

A partire dal 1° luglio 2022 la pensione di anzianità è cumulabile con i redditi da lavoro.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, il trattamento viene corrisposto dopo che sono trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per ottenere la pensione di invalidità, invece, si devono rispettare i requisiti previsti dalla gestione INPGI:

  • a seguito di accertamento sanitario sia verificata la totale e permanente inabilità a esercitare l’attività professionale giornalistica;
  • siano versati/accreditati almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
  • il lavoratore cessi l’attività professionale giornalistica regolata dal contratto nazionale di lavoro o comunque subordinata.

Da un lato i requisiti devono essere maturati entro il 30 giugno, dall’altro la domanda può essere presentata anche successivamente.

L’INPS sottolinea, inoltre, che la pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica svolta successivamente alla concessione della pensione.

Se si verifica l’incompatibilità il pensionato deve comunicarlo all’INPS che revoca con effetti immediato la pensione, a partire dal 1° giorno del mese successivo al verificarsi di tale incompatibilità.

L’ultimo aspetto legato alle pensioni che seguono le regole INPGI è quello relativi alla pensione ai superstiti.

Nel caso di morte del pensionato con almeno 180 contributi mensili o non meno di 60 nei 5 anni precedenti alla domanda o per decesso avvenuto sul lavoro, malattia professionale o guerra, la pensione è riconosciuta ai seguenti soggetti:

  • coniuge superstite;
  • figli minorenni o inabili al lavoro;
  • genitori ultra sessantacinquenni o inabili al lavoro, a carico del defunto.

Le aliquote di liquidazione previste sono le seguenti:

  • 75 per cento per un superstite;
  • 90 per cento per due superstiti;
  • 100 per cento per tre o più superstiti.

Nel caso di più superstiti gli importi sono ripartiti in parti uguali.

Gli scaglioni di importo sulla pensione di origine da tenere come riferimento sono quelli riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Scaglioni di importo della pensione origine Percentuale
fino a 30.988 euro 75 per cento
da importi superiori a 30.988 euro fino a 36.152 euro 70 per cento
da importi superiori a 36.152 euro fino a 41.317 euro 65 per cento
oltre 41.317 euro 60 per cento

Pensione giornalisti, le istruzioni per matura i requisiti a partire dal 1° luglio 2022

Per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che maturano i requisiti a partire dal 1° luglio, si devono adottare le regole INPS, comuni agli iscritti al FPLD.

I giornalisti in questione non possono beneficiare delle misure quota 100 e opzione donna, in quanto i requisiti dovevano essere perfezionati entro il 31 dicembre dello scorso anno.

A partire dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alle pensioni di vecchiaia e anticipata, sulla base dell’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201.

Gli stessi possono anche presentare domanda per i trattamenti previdenziali di invalidità, con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2022.

Per la pensione per i superstiti e per i decessi successivi al 1° luglio 2022 si applicano le regole per l’assicurazione generale obbligatoria.

I soggetti hanno diritto alla pensione anticipata se si perfeziona il requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi nel 2022.

Per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il requisito da rispettare è quello di almeno 25 anni di contribuzione, al netto di disoccupazione e malattia.

Nel documento di prassi sono presenti anche le istruzioni relative al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensione lavoratori sportivi.

Per i dettagli in merito alle indicate categorie di lavoratori, con contributi presso la gestione ex ENPALS, si rimanda al testo integrale della circolare dell’INPS.

Con il passaggio all’INPS, si continuano ad applicare i principi generali e le disposizioni contenute nelle convenzioni e negli accordi di sicurezza sociale, stipulati dall’Italia con Paesi extracomunitari e quelle contenute nei Regolamenti (CE).

Anche in questo caso si continua ad applicare il criterio del pro-rata.

In merito al prepensionamento, si devono continuare ad applicare le disposizioni previste dall’articolo 37, comma 1, lettera b) della legge numero 416 del 1981.

I giornalisti che rispettano i requisiti previsti dalla legge possono inoltre accedere all’APE sociale.

Pensione giornalisti: calcolo, cumulabilità e presentazione delle domande

La Legge di Bilancio 2022 stabilisce come deve essere determinato l’importo della pensione.

Nello specifico, devono essere sommate:

  • le quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI;;
  • la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nel documento di prassi vengono indicati quali sono i contributi da tenere in considerazione e i relativi periodi, oltre dalle regole da applicare nel calcolo.

Sulla cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro, a partire dal 1° luglio 2022 non si applica più l’articolo 15 del regolamento INPGI.

A partire dal mese in corso le pensioni di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro.

Una parte della circolare è dedicata alle modalità di presentazione delle domande.

Come di consueto, le stesse potranno essere inoltrate all’INPS secondo le seguenti modalità:

  • SPID, CNS, CIE;
  • contact center;
  • patronati o intermediari abilitati.

Per quanto riguarda i residenti all’estero:

  • il giornalista che risiede in uno Stato estero UE/SEE/Svizzera e Regno Unito che abbia periodi assicurativi anche in Italia, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all’Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari comunitari/SED;
  • il giornalista che risiede all’estero in uno Stato extracomunitario convenzionato e abbia periodi assicurativi anche in Italia, al fine di evitare ritardi nella lavorazione delle pratiche, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all’Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari previsti dalle Convenzioni bilaterali.

Nell’ultima parte della circolare vengono affrontati gli aspetti delle domande di ricongiunzione, di riscatto di periodi contributivi ai fini pensionistici e degli accrediti figurativi.

La parte finale è dedicata alle istruzioni contabili. Per i dettagli si rimanda al testo integrale del documento di prassi.

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