Pensione di reversibilità: spetta anche ai nipoti maggiorenni, orfani e inabili al lavoro

Francesco Rodorigo - Pensioni

La pensione di reversibilità dei nonni deve essere concessa anche ai nipoti maggiorenni, orfani dei genitori e inabili al lavoro, lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 depositata il 5 aprile 2022.

Pensione di reversibilità: spetta anche ai nipoti maggiorenni, orfani e inabili al lavoro

La Corte Costituzionale ha stabilito nella sentenza n. 88/2022 che la pensione di reversibilità dei nonni deve essere concessa anche ai nipoti maggiorenni orfani dei genitori e inabili al lavoro.

È stato dichiarato incostituzionale l’art. 38 del DPR n. 818/1957 in quanto viola l’art. 3 della Costituzione.

Il trattamento del nipote maggiorenne, orfano e inabile, deve essere uguale al trattamento riservato ai minorenni.

Pensione di reversibilità: spetta anche ai nipoti maggiorenni, orfani e inabili al lavoro

La sentenza n. 88/2022 della Corte Costituzionale estende il diritto alla pensione di reversibilità dei nonni anche ai nipoti maggiorenni, orfani dei genitori e inabili al lavoro.

La Corte definisce incostituzionale e discriminatorio il fatto che solamente i nipoti che ricadono in questa categoria siano esclusi dal trattamento pensionistico previsto per la morte del nonno assicurato.

In particolare questa mancanza violerebbe gli articoli n. 3 e n. 38 della Costituzione italiana.

L’articolo 3 della Costituzione sarebbe violato per due motivi diversi:

  • primo, perché questa disparità di trattamento è irragionevole di fronte alla funzione solidaristica che ha la pensione di reversibilità nei confronti dei familiari superstiti;
  • secondo, perché questa carenza conduce a una disparità di trattamento ingiustificata rispetto a categorie che godono del trattamento di reversibilità, come i nipoti minorenni, sia abili sia inabili al lavoro, e i figli maggiorenni inabili al lavoro.

L’articolo 38 della Costituzione sarebbe violato, invece, in quanto nega, senza alcun motivo apparente, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale di nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro, poiché questi non possono procurarsi da soli i mezzi necessari per vivere.

La Corte, dunque, ha decretato incostituzionale l’art. 38 del DPR n. 818/195 nella parte in cui il diritto alla pensione di reversibilità non è riconosciuto al nipote maggiorenne, orfano e inabile che vive a carico del nonno.

Pensione di reversibilità ai nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro, la sentenza della Corte Costituzionale

La pensione di reversibilità dei nonni, dunque, deve essere assicurata anche ai nipoti maggiorenni, rimasti orfani dei genitori e inabili al lavoro.

La Corte era già intervenuta sul tema con la sentenza n. 180 del 1999 includendo tra i beneficiari della pensione di reversibilità tutti i nipoti minorenni:

“Su questo aspetto il giudice a quo evidenzia che è intervenuta questa Corte (sentenza n. 180 del 1999), che ha accertato il contrasto della previsione legislativa con il canone di ragionevolezza nella parte in cui, mentre includeva, fra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità, i minori non parenti, formalmente affidati al titolare della pensione principale, escludeva, tuttavia, dal beneficio dell’ultrattività pensionistica i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, per i quali il legislatore non avesse richiesto tale formale affidamento”.

La sentenza n. 88 specifica come nel quadro normativo fornito dalla sentenza 180/1999 il rapporto tra nonno e nipote maggiorenne, inabile e orfano subisca un trattamento inferiore rispetto a quello con un nipote minorenne. Quindi sulla base dell’art. 3 della Costituzione, che stabilisce, senza discriminazioni, la pari dignità dei cittadini davanti alla legge, la Corte si pronuncia in questo modo:

“È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione.”

Inoltre, non è accettabile l’argomentazione a favore dell’esclusione dei maggiorenni inabili secondo cui ai nipoti minorenni viene assicurato un trattamento di durata limitata nel tempo, in quanto è riconosciuto fino alla maggiore età, mentre per i maggiorenni si parla di una durata più lunga e astratta in quanto dipende dall’aspettativa di vita del soggetto.

Per la Corte questa differenza non è sufficiente a impedire la sussistenza di un diritto di matrice solidaristica e a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona come quello della pensione di reversibilità.

Corte Costituzionale - Sentenza n. 88 del 2022
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra C. C. nella qualità di tutore di S. R. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza dell’8 aprile 2021, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2021.

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