Pensionati esteri, imposta sostitutiva al 7 per cento anche per i lingotti d’oro

Tommaso Gavi - Imposte

Pensionati esteri, agevolazione anche per chi ha dividendi e plusvalenze derivanti dalla cessione di lingotti d'oro. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 766 del 9 novembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate. Nel documento i requisiti da rispettare e i benefici del regime opzionale.

Pensionati esteri, imposta sostitutiva al 7 per cento anche per i lingotti d'oro

Pensionati esteri, L’agevolazione per i titolari di pensione estera che si trasferiscono in uno dei comuni individuati dall’articolo 24-ter del TUIR si applica anche per dividendi e plusvalenze derivanti dalla cessione di lingotti d’oro.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 766 del 9 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il pensionato che rispetta i requisiti previsti dalla legge può beneficiare dell’imposta sostitutiva al 7 per cento per i 9 periodi d’imposta successivi a quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale.

L’individuazione dei redditi esteri deve avvenire a specchio rispetto a quella dei redditi prodotti in Italia, secondo quanto previsto dal TUIR.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuto il cambio di residenza fiscale.

Pensionati esteri, imposta sostitutiva al 7 per cento anche per i lingotti d’oro

L’agevolazione per i pensionati esteri, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, è l’oggetto dei chiarimenti della risposta all’interpello numero 766 del 9 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 766 del 9 novembre 2021
Imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera per i redditi prodotti all’estero - articolo 24-ter del d.P.R 22 dicembre1986, n. 917.

L’Amministrazione finanziaria si esprime sulla possibilità per un pensionato estero di avere accesso al regime agevolato con imposta sostitutiva al 7 per cento.

L’istante che espone i suoi dubbi, oltre alla pensione possiede i redditi derivanti dal seguente elenco:

  • conti correnti e depositi all’estero da cui derivano interessi;
  • una partecipazione pari al 95 per cento di una società, con sede in Liechtenstein, dalla quale percepisce dividendi, ancorati alla percentuale di possesso;
  • dei lingotti d’oro depositati presso una banca estera, che in futuro potrebbero essere ceduti.

Il soggetto in questione spiega che gli utili della società sono al momento soggetti a imposta del 12,5 per cento, mentre i dividendi sono tassati in Germania con aliquota del 25 per cento.

L’istante intende trasferirsi in uno dei comuni del Sud Italia con meno di 20 mila abitanti.

L’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento ed esprime parere positivo all’applicazione dell’agevolazione.

La norma di riferimento con i requisiti da rispettare per l’accesso al regime agevolato è l’articolo 24-ter del TUIR, che prevede tale regime per le persone fisiche, titolari di redditi da pensione di fonte estera.

Tali soggetti devono trasferire la propria residenza fiscale in determinati comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20 mila abitanti o in uno di quelli con popolazione non superiore a 3 mila abitanti, situati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, e del 18 gennaio 2017.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce come devono essere definiti i redditi prodotti all’estero.

La norma di riferimento, in questo caso, è l’articolo 165, comma 2, del TUIR, che prevede quanto segue:

“i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.”

Pensionati esteri, requisiti e benefici dell’agevolazione

Nel recente documento di prassi l’Agenzia delle Entrate riepiloga quali sono benefici dell’agevolazione e i requisiti per l’accesso al regime.

I soggetti non devono essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui si ha accesso all’opzione.

Gli stessi devono provenire da Stati con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

La durata dell’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta sostitutiva al 7 per cento per i nove periodi d’imposta successivi a quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale.

Per esercitare l’opzione si deve comunicare la propria volontà nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui avviene il trasferimento.

Per essere considerati residenti i contribuenti devono essere iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, o avere il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta.

I chiarimenti sulle modalità applicative del regime sono contenute nella circolare numero 21 del 17 luglio 2020.

Come già chiarito, i redditi esteri devono essere individuati con una lettura “a specchio” della norma che definisce i redditi prodotti nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti (articolo 23 del TUIR).

Rientrano tra i redditi esteri, quindi:

  • gli interessi su conti correnti di banche estere o le plusvalenze da partecipazioni di società estere percepiti dai neo residenti;
  • le plusvalenze previste alla lettera c-ter) dell’articolo 67 del TUIR, tra cui, le plusvalenze “rinvenienti da depositi o conti correnti di metalli preziosi...” quali lingotti d’oro;
  • i dividendi distribuiti da un soggetto straniero residente in uno Stato a sistema fiscale privilegiato.

Infine, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sul caso di mancato o parziale versamento dell’imposta sostitutiva.

L’agevolazione si può recuperare se il pagamento è effettuato entro la data di scadenza del versamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la violazione.

L’opzione, però, deve essere stata espressa entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza, o al massimo entro i 90 giorni successivi.

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