Patent box: penalty protection anche per chi non ha l’obbligo di ruling

Tommaso Gavi - Imposte

Patent box, la penalty protection può essere estesa anche a chi non ha obbligo di ruling. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 400 del 24 settembre 2020: non è necessaria la dilazione in tre anni e la marca temporale deve essere precedente all'invio della comunicazione tramite PEC del possesso della documentazione.

Patent box: penalty protection anche per chi non ha l'obbligo di ruling

Patent box, la penalty protection può essere adottata anche dai soggetti che non hanno l’obbligo di ruling .

In altre parole anche per chi non è obbligato alla procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può essere posta in essere la causa di disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 400 del 24 settembre 2020.

In tal caso la marca temporale sulla documentazione deve essere precedente all’invio della PEC e non è prevista la dilazione in tre anni dell’agevolazione.

Patent box: penalty protection anche per chi non ha l’obbligo di ruling

La risposta all’interpello numero 400 del 24 settembre 2020 ha come tema la patent box.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 400 del 24 settembre 2020
Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Regime cd. Patent box.

L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla penalty protection per i soggetti che non hanno l’obbligo di ruling .

Il documento di prassi inizialmente ricapitola il quadro normativo relativo al regime agevolativo opzionale introdotto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero la legge di bilancio 2015.

Tale legge prevede una tassazione agevolata per i redditi che provengono dall’utilizzo di beni immateriali, con diverse finalità:

  • incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
  • incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
  • favorire il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero.

Il documento di prassi si concentra poi sulle specifiche richieste dell’istante, una società che vuole utilizzare la documentazione anti-sanzioni prevista dall’articolo 4, comma 5, del decreto Crescita.

Nello specifico i quesiti posti sono tre:

  • se dalla scelta della penalty protection da parte di chi non era obbligato al ruling discenda una suddivisione in tre anni della fruizione dell’agevolazione;
  • come sia da comunicare il possesso della documentazione per gli anni precedenti al 2019;
  • quando si deve dare data certa alla documentazione attraverso la marca temporale.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate chiarisce tali aspetti, prospettando un’estensione della disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione anche per chi non è obbligato alla procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria.

Patent box: la marca temporale sulla documentazione deve essere precedente all’invio della PEC

Nel fornire i chiarimenti sulla penalty protection , l’Agenzia delle Entrate richiama alcuni aspetti del regime di patent box.

I contribuenti che utilizzano direttamente il bene immateriale dovevano, prima dell’entrata in vigore del decreto Crescita, attivare la procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria, il cosiddetto ruling.

Tale passaggio era necessario per definire in contraddittorio metodi e criteri per determinare il reddito agevolabile.

Nel caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, invece, il soggetto ha la possibilità di determinare in autonomia il beneficio e può scegliere il ruling se l’utilizzo viene realizzato per operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019 semplifica la procedura, rendendo possibile in alcuni casi la dichiarazione diretta del proprio reddito agevolabile in alternativa al ruling, con la ripartizione della variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo e specifici obblighi di documentazione.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’autoliquidazione triennale e la penalty protection sono due aspetti che devono essere tenuti distinti.

In particolare l’Amministrazione finanziaria specifica che:

“possono accedere a tale opportunità anche i contribuenti che non sono (o non erano) tenuti alla presentazione dell’istanza di ruling in quanto si trovano (o si trovavano) in un’ipotesi diversa dall’utilizzo diretto del bene immateriale.”

La penalty protection è infatti pensata per dare certezza ai contribuenti: tale opportunità deve quindi essere riconosciuta a tutti i contribuenti e non può essere limitata solo a quelli interessati alla liquidazione triennale.

L’agevolazione è inoltre prevista anche per i periodi di imposta precedenti ma deve essere predisposta una dichiarazione integrativa.

Nello specifico il soggetto deve effettuare la comunicazione del possesso della documentazione prevista tramite PEC o raccomandata a/r all’Ufficio competente e tale comunicazione deve essere presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo.

Infine la marca temporale per esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Crescita deve essere precedente all’invio della comunicazione di possesso della documentazione, effettuato secondo le modalità previste dal punto 8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278.

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