Partite IVA alla cassa per il secondo acconto IRPEF: scadenza il 16 gennaio 2024. Come funziona la rateizzazione

Scadenza il 16 gennaio 2024 per il secondo acconto IRPEF dovuto dalle partite IVA fino a 170.000 euro di ricavi e compensi. Ammessa la rateizzazione in cinque quote, con applicazione degli interessi pari al 4 per cento sulle rate successive alla prima. Un focus delle regole da seguire

Partite IVA alla cassa per il secondo acconto IRPEF: scadenza il 16 gennaio 2024. Come funziona la rateizzazione

Partite IVA, scadenza il 16 gennaio 2024 per il secondo acconto IRPEF relativo alla dichiarazione dei redditi 2023.

Dopo la proroga prevista dall’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023, è tempo di versare le somme dovute, in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione.

La scadenza canonica del 30 novembre relativa al secondo acconto delle imposte sui redditi è stata differita al 16 gennaio 2024 per le partite IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro nel corso del 2022.

Una misura prevista al momento in via temporanea ed esclusivamente in relazione alla dichiarazione dei redditi 2023. Di seguito il riepilogo dei soggetti chiamati alla cassa e delle modalità di rateizzazione del secondo acconto.

Partite IVA alla cassa per il secondo acconto IRPEF: scadenza il 16 gennaio 2024

A dover versare il secondo acconto IRPEF 2023 entro la scadenza del 16 gennaio 2024 sono i titolari di partita IVA che nel corso del 2022 hanno registrato un volume di ricavi e compensi non superiori alla soglia di 170.000 euro.

Il rinvio previsto dall’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 si applica esclusivamente alle persone fisiche e, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/2023, accanto agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi il termine del 16 gennaio interessa anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Al contrario, il versamento doveva essere effettuato entro il termine ordinario previsto per il secondo acconto (30 novembre 2023) per le persone fisiche non titolari di partita IVA, tra cui i soci di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, per i titolari di ricavi o compensi superiori alla soglia di 170.000 euro e per le partite IVA diverse dalle persone fisiche, quali ad esempio società di capitali e enti non commerciali.

Chiarito l’ambito applicativo della proroga, è bene ricordare che la scadenza del 16 gennaio 2024 riguarderà il pagamento del secondo acconto dell’IRPEF, dell’imposta sostitutiva dovuta dai forfettari, così le ulteriori imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi 2023, quali la cedolare secca o ancora l’IVIE e l’IVAFE.

La possibilità di differire i versamenti dovuti si applica quindi in via generale ai versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023 e quindi anche ai contribuenti in possesso dei requisiti tenuti a versare l’acconto delle imposte sui redditi, sulla base di quanto emerso dal modello Redditi PF 2023, in un’unica soluzione.

Esclusi dal rinvio, invece, premi INAIL e contributi INPS, che dovevano essere versati entro lo scorso 30 novembre anche per i beneficiari della proroga dei termini.

Partite IVA, secondo acconto in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2024 o rateizzazione

Anche per chi verserà il secondo acconto il 16 gennaio 2024 è prevista la possibilità di rateizzazione.

Le somme dovute a titolo di IRPEF e le ulteriori imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi 2023 potranno quindi essere pagate in un’unica soluzione entro il termine di martedì 16 gennaio, senza alcun onere aggiuntivo.

In alternativa, sarà ammessa la rateizzazione in cinque quote da gennaio a maggio secondo le seguenti scadenze:

  • prima rata secondo acconto entro il 16 gennaio 2024;
  • seconda rata entro il 16 febbraio 2024;
  • terza rata entro il 16 marzo 2024 (18 marzo, cadendo di sabato);
  • quarta rata entro il 16 aprile 2024;
  • quinta rata entro il 16 maggio 2024.

Per espressa previsione normativa, sulle rate successive alla prima bisognerà calcolare gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.

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