Partite IVA colpite dal maltempo: come fare domanda per il contributo fino a 3.000 euro

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Alluvioni in Calabria, Sardegna e Sicilia: pronte le misure di sostegno al reddito. Le istruzioni INPS per autonomi e datori di lavoro privati. Quando si può fare domanda?

Partite IVA colpite dal maltempo: come fare domanda per il contributo fino a 3.000 euro

Gli autonomi che hanno subito danni per il ciclone Harry e gli altri eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni del Sud Italia possono ottenere un contributo fino a 3.000 euro.

L’INPS ha pubblicato le istruzioni operative per fare domanda. La finestra sarà aperta dal 20 aprile al 20 giugno 2026.

Dal 14 aprile, invece, i datori di lavoro possono richiedere la prestazione di integrazione salariale.

Partite IVA colpite dal maltempo: le istruzioni INPS per il contributo fino a 3.000 euro

Il decreto legge n. 25/2026 ha previsto una serie di interventi per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio scorso, hanno colpito i territori di Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il provvedimento non dispone solo interventi in favore di dipendenti e imprese, con la possibilità di richiedere nuovi periodi di cassa integrazione, ma anche per le partite IVA, per i liberi professionisti che svolgono la loro attività nelle zone interessate.

Il messaggio n. 1272, pubblicato dall’INPS il 14 aprile, fornisce tutte le istruzioni operative per la presentazione delle domande per le prestazioni di sostegno al reddito.

Partiamo dalle partite IVA. Gli autonomi possono richiedere un contributo una tantum dal valore di 500 euro per ciascun periodo di sospensione di massimo 15 giorni, entro il limite complessivo di 3.000 euro.

Nello specifico, possono fare domanda i:

  • collaboratori coordinati e continuativi (compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica);
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

Questi, alla data del 18 gennaio 2026, dovevano risiedere, essere domiciliati oppure svolgere la loro attività esclusivamente (prevalentemente nel caso degli agenti e rappresentanti) in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2026) e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa di detti eventi.

La domanda si può inviare all’INPS, accedendo all’apposito servizio sul sito tramite SPID, CIE o CNS, a partire dal 20 aprile. Ci sarà poi tempo fino alla scadenza fissata per il 20 giugno 2026. In alternativa è possibile inviarla tramite i patronati o rivolgendosi al contact center.

In fase di presentazione della domanda bisogna dichiarare il periodo o i periodi di sospensione dell’attività a causa degli eventi meteorologici, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.

Di può presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione, una domanda che interessa due o più periodi di sospensione oppure un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.

I periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 6, possono anche essere continuativi.

Cassa integrazione: le istruzioni per i datori di lavoro

Il messaggio INPS fornisce anche le istruzioni per i datori di lavoro privati che intendono accedere al nuovo ammortizzatore unico.

L’intervento prevede un importo massimo pari a quello delle integrazioni salariali ordinarie e comprende la relativa contribuzione figurativa. Si applica fino al 30 aprile e deve essere richiesta all’INPS per massimo 90 giornate per chi sospende l’attività e massimo 15 giornate per i dipendenti che non riescono a raggiungere il posto di lavoro.

Stesso limite ma con regole diverse per gli agricoli. Per i dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio, disponibile di seguito.

INPS - Messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026
Scarica il documento

La domanda si può presentare dal 14 aprile e fino alla scadenza del 16 maggio 2026. L’INPS precisa che quella di maggio non è una scadenza perentoria ma che è stata anticipata per consentire rapidità nei pagamenti.

Per poter trasmettere l’istanza, i datori di lavoro privati non agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, devono accedere in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.

Da qui bisogna selezionare “OMNIA integrazioni salariali”, quindi, cliccare in alto a destra su “crea domanda” e seguire l’iter di compilazione inserendo la matricola aziendale e selezionando la prestazione “domanda ISU”.

Dopo avere indicato l’unità produttiva si può procedere con la scelta di una tra le causali che fanno riferimento alla prestazione, secondo le specifiche indicate di seguito:

  • ISU - 704 - Art. 5 dl n. 25/2026 - Aziende operanti nel luogo dell’evento” per per i datori di lavoro che presentano la domanda per i dipendenti che, al 18 gennaio, sono stati o sono impossibilitati a svolgere l’attività in uno dei territori dei comuni interessati;
  • ISU - 705 - Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori residenti nel luogo dell’evento” e “ISU - 706 - Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento” se l’attività è sospesa perché i dipendenti, residenti o domiciliati alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei comuni interessati, sono impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro.

La causale “ISU – 707 - Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento” va utilizzata invece se la domanda viene presentata in riferimento a lavoratori somministrati/distaccati nei comuni interessati.