Partita IVA, errore: come regolarizzare le fatture in un gruppo

Tommaso Gavi - IVA

Partita IVA, nel caso di errore nella fattura con l'indicazione del numero di quella relativa alla singola società al posto di quella del gruppo, si devono seguire i passaggi indicati dalla risposta all'interpello numero 373 del 17 settembre 2020 per regolarizzare la situazione. Se il fornitore non emette nota di variazione IVA in diminuzione si deve procedere con l'autofattura, seguendo l'apposita procedura spiegata nel documento di prassi.

Partita IVA, errore: come regolarizzare le fatture in un gruppo

Partita IVA, con la risposta all’interpello numero 373 del 17 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate spiega come comportarsi nel caso di errore nell’indicazione nei confronti di un gruppo.

Il caso concreto, infatti, è quello di sbagli dei fornitori nell’indicare la partita IVA di una società del gruppo al posto di quella del gruppo stesso.

L’Agenzia delle Entrate spiega che il primo passaggio da fare è quello di comunicare al prestatore o cedente l’errore commesso e far procedere lo stesso soggetto con l’emissione di una nota di variazione IVA a storno della fattura errata con una nuova emissione della fattura corretta.

Nel caso di inerzia del soggetto si dovrà seguire l’apposita procedura descritta dall’Amministrazione finanziaria, che consiste in un’autofattura entro trenta giorni dall’emissione della fattura errata.

Partita IVA, errore: come regolarizzare le fatture in un gruppo

Nel caso di errore nell’indicazione della partita IVA, quando il committente o cessionario è un gruppo, si deve seguire i passaggi spiegati dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 373 del 17 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 373 del 17 settembre 2020
Fatturazione a Gruppo IVA - Errata indicazione partita IVA.

Il caso concreto degli errori è l’indicazione della partita IVA della singola società al posto di quella del gruppo, da parte dei fornitori.

Come già spiegato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E del 2018, le società aderenti al gruppo perdono l’autonoma soggettività IVA e danno vita ad un nuovo soggetto di imposta, con un proprio numero di partita IVA e una propria autonoma iscrizione al VIES.

Nel caso della fatturazione, come stabilito nell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018, devono essere indicati:

  • la partita IVA del gruppo;
  • il codice fiscale del singolo acquirente.

Se la partita IVA è errata, si deve seguire i passaggi indicati dall’Agenzia delle Entrate per provvedere alla regolarizzazione della situazione.

In primo luogo il prestatore o cedente deve comunicare l’errore commesso dal fornitore al fornitore stesso, in linea con i chiarimenti della risposta all’interpello n. 133 del 18 maggio 2020 e secondo quanto indicato nell’articolo 26 del decreto IVA, per far procedere lo stesso soggetto:

  • all’emissione di una nota di variazione IVA a storno della fattura errata;
  • all’emissione di una nuova fattura corretta.

Qualora il soggetto in questione non provveda alla regolarizzazione in tal senso, il gruppo deve seguire quanto spiegato nella risoluzione risoluzione n. 72/E del 2019.

Il documento di prassi rimanda alle modalità indicate nell’articolo 6, comma 8, lettera b) del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

Partita IVA, i passaggi da seguire per regolarizzare l’errore

Se il fornitore non provvede all’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, il prestatore o cedente deve seguire la procedura prevista nella norma di riferimento.

Dopo il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta, la regolarizzazione deve avvenire presentando all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, entro 30 giorni, un documento integrativo in duplice copia con le stesse indicazioni.

Il comma 9, dell’articolo 6 della stessa norma stabilisce inoltre che:

“se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall’ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”

Dopo l’introduzione della fattura elettronica che utilizza il sistema di interscambio SDI, si devono seguire le indicazioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

Al punto 6.4 viene chiarito che il cessionario o committente trasmette l’autofattura al SDI compilando, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale, ovvero TD20 Autofattura.

Le sezioni anagrafiche del cedente o prestatore e del cessionario o committente devono essere compilate con i dati del fornitore e i propri dati. Questa procedura sostituisce la consegna del documento fisico all’ufficio indicato.

In conclusione, se la fattura originaria è già stata registrata, dal momento che la correzione riguarda un elemento formale si deve annotare nel registro IVA acquisti.

Nello specifico si deve indicare che la regolarizzazione della fattura è avvenuta attraverso l’emissione di un’autofattura, inserendo gli estremi del documento e conservandolo agli atti.

La stessa annotazione deve essere eseguita anche dal fornitore.

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