La pensione di settembre è in pagamento presso le banche e Poste. Chi non ha dichiarato i redditi 2022 deve provvedere entro il 15 settembre per evitare la revoca della prestazione
A partire da oggi i pensionati e le pensionate riceveranno l’assegno mensile spettante, con una nuova tornata di rimborsi IRPEF.
Per chi ha inviato il modello 730 nel mese di giugno, infatti, ha perso il via la fase dei conguagli, che possono essere a credito oppure a debito.
Settembre segna anche una scadenza importante per chi riceve prestazioni collegate al reddito ma non ha inviato la dichiarazione relativa al 2022.
Gli interessati già da agosto stanno ricevendo un assegno di importo ridotto. Se non provvedono a comunicare i dati mancanti entro il 15 settembre l’INPS revocherà definitivamente la prestazione.
Pensioni: importi in pagamento, proseguono i rimborsi IRPEF
La pensione di settembre è in pagamento sia presso le banche che tramite Poste Italiane.
A differenza del mese passato, a settembre il pagamento delle pensioni arriva nello stesso giorno per sia per chi riceve le somme spettanti tramite Poste Italiane sia per coloro che le ottengono attraverso le banche.
La data dell’accredito è quella di oggi, martedì 1° settembre.
Come ogni mese, pensionati e pensionate possono accedere al cedolino online disponibile sul sito INPS tramite le seguenti credenziali:
- PIN rilasciato dall’INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Va specificato che il PIN INPS non è più attivo dal 2020, ed è rimasto a disposizione solo per i cittadini e le cittadine italiane che risiedono all’estero e non possiedono un documento di riconoscimento italiano.
I dettagli sull’accredito della pensione si possono consultare anche tramite il modello ObisM, recentemente aggiornato dall’INPS, e si possono ricevere direttamente sull’app INPS mobile oppure direttamente tramite e-mail. Il servizio si attiva online in pochi passaggi.
A settembre continuano i conguagli IRPEF che derivano dalla dichiarazione dei redditi 2026. Per chi ha inviato il modello 730 dopo il 31 maggio e fino al 20 giugno prende il via la fase dei conguagli, che potranno essere a credito oppure a debito.
Quando dalla dichiarazione dei redditi, infatti, emerge un credito per il contribuente, l’INPS in qualità di sostituto d’imposta procede con il rimborso IRPEF. Al contrario, se è emerso un debito, scattano le trattenute.
Ricordiamo che per effetto della rivalutazione annuale dell’1,4 per cento, nel 2026 l’aumento è pieno per le pensioni fino a 4 volte il minimo INPS, mentre scende al 90 per cento per quelle tra 4 e 5 volte il minimo e al 75 per cento per quelle superiori a 6 volte il minimo.
Alla luce di tali novità, la rivalutazione 2026 è riconosciuta come indicato in tabella.
| Dal 1° gennaio 2026 | Fasce di importo | Percentuale indice perequazione da attribuire | Aumento del | Fasce di importo |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 4 volte il Trattamento Minimo | 100 | 1,4 per cento | fino a 2.413,60 | |
| Tra 4 e 5 volte il TM | 90 | 1,26 per cento | da 2.413,61 a 3.017 | |
| Oltre 5 volte il TM | 75 | 1,05 per cento | oltre 3.017,01 |
Da marzo, ricordiamo inoltre, si applicano anche le altre novità previste dalla Legge di Bilancio 2026 e che garantiscono aumenti dell’assegno pensionistico a chi ne ha diritto.
Chi non ha dichiarato i redditi 2022 deve provvedere entro il 15 settembre per evitare la revoca della prestazione
In aggiunta alle ordinarie detrazioni sull’assegno di settembre alcuni pensionati e pensionate vedranno, come già accaduto ad agosto, una trattenuta del 5 per cento.
Si tratta di una trattenuta applicata ai titolari di prestazioni collegate al reddito (come integrazioni al minimo o maggiorazioni) che non hanno comunicato i dati reddituali all’INPS. L’operazione è indicata nel cedolino con la dicitura “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10 bis, d.l. 207/2008”.
Nello specifico, ad essere coinvolti sono in particolare i pensionati e le pensionate che ricevono prestazioni collegate al reddito e che non hanno comunicato nei tempi previsti i redditi relativi al 2022.
Questo perché, come noto, in caso di prestazioni collegate al reddito (come ad esempio l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale o la pensione ai superstiti), l’INPS è tenuto a verificare di anno in anno le condizioni reddituali dei beneficiari così da confermare il possesso dei requisiti richiesti.
La seconda trattenuta sull’assegno è l’ultimo avviso per i pensionati coinvolti che non hanno ancora comunicato i dati richiesti. Per rimettersi in regola, infatti, c’è tempo fino al 15 settembre 2026.
Per farlo è disponibile il servizio di domanda denominato “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.
La domanda può essere presentata, accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS) al sito INPS al seguente percorso:
“Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > Aree tematiche > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > Accedi all’Area tematica > “Variazione Pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008.”
La richiesta si può inviare anche per il tramite degli Istituti di patronato.
Chi non dovesse trasmettere i dati mancanti entro tale data, presentando una domanda di ricostituzione, si vedrà revocare la prestazione in via definitiva. Nel caso di pensioni ai superstiti l’Istituto applicherà la riduzione massima prevista dalla legge. In entrambi i casi, l’INPS procederà al calcolo e al recupero delle somme eventualmente corrisposte e non dovute.
Come ricordato dallo stesso Istituto, sono escluse da questa operazione le prestazioni assistenziali di invalidità civile, gli assegni sociali e le pensioni sociali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensioni: assegni in pagamento, rischio revoca per chi non ha comunicato i redditi