Bonus autonomi e cassa integrazione nel DL Alluvioni: al via i pagamenti

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

I pagamenti del bonus per gli autonomi e i professionisti e per la cassa integrazione emergenziale previsti dal Decreto Alluvioni partiranno dalla prossima settimana. Sono state presentate in totale circa 8.000 domande. Lo ha annunciato oggi, 21 giugno, la Ministra del Lavoro durante il suo intervento al convegno organizzato da commercialisti e consulenti del lavoro

Bonus autonomi e cassa integrazione nel DL Alluvioni: al via i pagamenti

Tutto pronto per il pagamento dei sostegni previsti dal Decreto Alluvioni in favore dei lavoratori autonomi e dipendenti che vivono o lavorano nelle zone interessate dallo stato di emergenza.

Si tratta del bonus fino a 3.000 euro per professionisti che hanno sospeso o sospendono l’attività dal 1° maggio al 31 agosto 2023 e della cassa integrazione emergenziale fino a 15 o a 90 giorni.

In totale, per entrambe le misure, sono state presentate finora circa 8.000 domande.

A dichiararlo è stata la Ministra del Lavoro nel corso del suo intervento presso l’eventoLe riforme economiche del futuro. Governo e professioni a confronto” che si è svolto nella mattinata del 21 giugno a Roma.

Bonus autonomi e cassa integrazione nel DL Alluvioni: al via i pagamenti

Si sono conclusi i lavori del convegnoLe riforme economiche del futuro. Governo e professioni a confronto”, organizzato a Roma presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e a cui ha partecipato anche la redazione di Informazione Fiscale.

Tra gli ospiti anche la Ministra del Lavoro, Marina Calderone, la quale nel corso del proprio intervento si è soffermata sulle misure di sostegno previste dal Decreto Alluvione.

Si tratta, nello specifico, del bonus fino a 3.000 euro per gli autonomi e della cassa integrazione emergenziale per i dipendenti delle zone colpite dall’alluvione dello scorso maggio e interessate dallo stato di emergenza.

Le richieste per poter beneficiare di entrambi i sostegni si possono inviare dal 15 giugno e come dichiarato dalla Ministra, al momento, sono state ricevute circa 8.000 domande.

Inoltre, ha anticipato che i pagamenti cominceranno ad essere erogati a chi ne ha diritto a partire dalla prossima settimana.

Bonus autonomi e cassa integrazione per i lavoratori alluvionati: le istruzioni per fare domanda

Come detto, dallo scorso 15 giugno è possibile presentare la domanda per il bonus una tantum fino a 3.000 euro destinato a lavoratori autonomi e professionisti e per il nuovo ammortizzatore sociale unico emergenziale.

Per quanto riguarda il bonus autonomi c’è tempo fino alla scadenza del 30 settembre per inviare la richiesta utilizzando i canali messi a disposizione dall’INPS. Le istruzioni sono state fornite dall’Istituto con la circolare n. 54 dell’8 giugno.

Possono fare domanda:

  • collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
Beneficiari e beneficiarie dell’indennitàCaratteristiche
Collaboratori coordinati e continuativi Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alle seguenti gestioni:

    • Gestione separata dell’INPS;
    • Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI);
    • Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS);
  • dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica.
Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alle seguenti gestioni:

  • Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
  • Gestione separata dell’INPS (veditori porta a porta).
Autonomi, professionisti e titolari di attività di impresa Lavoratrici e lavoratori iscritti alle seguenti gestioni INPS:

  • gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
  • gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
  • gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • gestione speciale ex ENPALS.



Rientrano in questa categoria anche i professionisti iscritti alle casse private, i pescatori autonomi, i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri

L’importo del beneficio è stabilito in base alla durata della sospensione forzata dell’attività. L’indennità, infatti, è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni fino a un massimo di 3.000 euro.

Per quanto riguarda, invece, la cassa integrazione emergenziale, a dover presentare la domanda sono i datori di lavoro dei dipendenti che si trovano o lavorano nelle zone alluvionate.

La durata del periodo di cassa integrazione può arrivare fino a 15 giorni o fino a 90 giorni.

I datori di lavoro possono presentare la domanda di accesso entro la scadenza fissata alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificata la sospensione dell’attività lavorativa. Tutte le istruzioni sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 53 dell’8 giugno 2023.

Tipologia di lavoratrici e lavoratoriDurata
Lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto–legge n. 61/2023 – impossibilitati a prestare attività lavorativa Per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90
Lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori individuati dal DL Alluvione Per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15
Lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei Comuni alluvionati Per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90
Lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi Per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15
Lavoratori agricoli senza rapporto di lavoro in essere al 1° maggio 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei Comuni alluvionati, ovvero residenti o domiciliati nei Comuni negli stessi Comuni Per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90
Lavoratori agricoli senza rapporto di lavoro in essere al 1° maggio 2023, che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati Per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15

La misura non è compatibile con altri strumenti di integrazione salariale standard.

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