Pagamenti elettronici, esenti da IVA le commissioni della Banca

Pagamenti elettronici, esenti da IVA le commissioni della Banca. Sul rapporto tra istituto bancario ed esercenti non grava l'imposta sul valore aggiunto. Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 12 del 2019.

Pagamenti elettronici, esenti da IVA le commissioni della Banca

Pagamenti elettronici tramite app: esenti da IVA le commissioni della Banca. Si tratta di una esenzione a doppio senso nel rapporto tra istituto bancario ed esercenti.

L’imposta non è dovuta sia sulle commissioni che riguardano pagamenti elettronici dei clienti sia per quelle che vengono versate dalla Banca agli esercenti per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale ai pagamenti con moneta elettronica effettuati da questi ultimi.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 12 del 2 aprile 2019.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 12 del 2 aprile 2019
IVA – Esenzione su commissioni applicate da una Banca agli esercenti convenzionati per pagamenti in moneta elettronica effettuati dai clienti/correntisti – Esenzione su commissioni pagate da una Banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale all’effettuazione di pagamenti in moneta elettronica.

Pagamenti elettronici: esenti dall’IVA le commissioni della Banca

Nel testo firmato dal direttore Centrale, si chiarisce che le commissioni applicate da una Banca agli esercenti convenzionati, per i pagamenti effettuati dai clienti/correntisti con moneta elettronica, attraverso una specifica app, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

Si tratta di una remunerazione, infatti, di un servizio prestato dalla Banca che consiste nel trasferimento di fondi, sotto forma di moneta elettronica, tra i soggetti interessati dalle operazioni.

In questi casi, la Banca assume un ruolo di garanzia e gestione dei pagamenti a favore degli esercenti convenzionati, assimilabile all’attività di acquiring, approfondita nella risoluzione n. 354/E del 2007.

Allo stesso modo l’imposta sul valore aggiunto non grava sulle commissioni versate da una Banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale ai pagamenti con moneta elettronica effettuati da questi ultimi tramite applicazione informatica.

Il documento specifica che le commissioni, infatti, rappresentano la remunerazione di una “forma di interposizione nella circolazione di denaro contante, resa dall’esercente per conto della Banca, che integra una prestazione di mandato, mediazione o intermediazione relativa”.

Pagamenti elettronici, esenti dall’IVA le commissioni della Banca: i riferimenti normativi

Le radici del principio di diritto numero 12 del 2 aprile 2019, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, sono da rintracciare nell’articolo 10 del Decreto IVA, Operazioni esenti dall’imposta.

Per quanto riguarda le commissioni applicate dalla Banca, il riferimento specifico è il comma 1, numero 1 che lascia fuori dal campo IVA:

“Le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta”.

Per quanto riguarda, invece, il secondo caso, il riferimento è il numero 9 dello stesso comma. In cui si specifica che l’imposta non grava sulle:

“prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), nonché quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del presente decreto”.

Dall’analogico al digitale si applicano le stesse regole, e le commissioni sui pagamenti che avvengono tramite app e con moneta elettronica restano esenti dall’IVA.

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