Esenzione IVA per i servizi di ospitalità globale destinati alla casa di riposo

Esenzione IVA per i servizi di ospitalità globale destinati alla casa di riposo per anziani, anche se affidata a terzi: a confermarlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 221 del 2019. Stesse regole per asili nido e orfanotrofi.

Esenzione IVA per i servizi di ospitalità globale destinati alla casa di riposo

Esenzione IVA per tutti i servizi di ospitalità globale destinati alla casa di riposo per anziani, anche se viene affidata a terzi e indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che effettua le prestazioni. Sono escluse, quindi, dal campo di applicazione dell’imposta, anche le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali e le prestazioni curative e quelle accessorie. Le stesse regole valgono per asili e orfanotrofi. A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 221 del 1° luglio 2019.

L’articolo 10 del Decreto IVA, che stabilisce quali sono i casi di esenzione, finisce spesso sotto la lente di ingrandimento. Questa volta lo spunto viene fornito da una società che, tra le attività di impresa, si occupa della gestione dell’assistenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e comunità sia pubbliche che private.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 221 del 1° luglio 2019
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Prestazioni proprie delle case di riposo per anziani – regime di esenzione ex art. 10 n. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Esenzione IVA per i servizi di ospitalità globale destinati alla casa di riposo per anziani

L’azienda alle case di riposo per anziani offre servizi di ospitalità globale, pacchetti che spaziano dall’assistenza infermieristica a quelli di animazione, dalla ristorazione alla consulenza dietetico-nutrizionale, dalla lavanderia e pulizia ad altri servizi specifici per la loro gestione.

La società ha in corso una trattativa per la sottoscrizione di un contratto con un ente no profit per la gestione globale dei servizi sanitari, socio-assistenziali ed alberghieri destinati agli ospiti di una Residenza Sanitaria Assistenziale.

E si rivolge all’Agenzia delle Entrate con un dubbio: le prestazioni offerte possono essere considerate esenti dall’IVA, secondo le regole stabilite dall’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, al numero 21?

Con la risposta all’interpello numero 221 del 1° luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione dall’imposta per i servizi destinati alla casa di riposo e riporta, a sostegno del chiarimento, un’analisi della normativa sulla materia.

Esenzione IVA per i servizi destinati alla casa di riposo secondo l’articolo 10 del Decreto IVA

Il punto di partenza per argomentare la risposta fornita alla società è il testo dell’articolo 10 del DPR numero 633 del 1972, e in particolare il numero 21, che inserisce tra le operazioni esenti dall’imposta:

“le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.

Si tratta di una norma che ha natura oggettiva, vale a dire che si escludono dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni indicate dal testo, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le effettua.

Nel testo, inoltre, si legge:

“In vari documenti di prassi è stato, inoltre, precisato che l’esenzione presuppone la gestione globale delle strutture ivi indicate e che a tale regime sono da assoggettare anche le prestazioni rese da terzi, ancorché distintamente specificate, nell’ipotesi in cui caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una casa di riposo”.

Un’analisi che non lascia dubbi sulla possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA per le prestazioni destinate alla casa di riposo per anziani.

Resta necessaria una precisazione: la stessa regola non può applicarsi ai servizi extra offerti agli ospiti.

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