Pace fiscale, pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per le società sportive: definizione agevolata accertamenti con più scadenze per IRAP, IRES e IVA per gli atti notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018.

Pace fiscale con regole, istruzioni e scadenze in chiaro anche per le società sportive.
Le regole per ASD e SSD che intendono aderire alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre, sono contenute nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 13 novembre 2018.
La pace fiscale per lo sport prevede, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 119/2018, la possibilità di definire avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione versando un importo pari alla metà delle maggiori IRES, IRAP e del totale dell’IVA indicata nell’atto e con il pagamento di un forfait del 5% di sanzioni e interessi.
La prima scadenza relativa alla definizione agevolata degli accertamenti con adesione era fissata per la giornata di ieri, 13 novembre 2018 ma tenuto conto che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato nello stesso giorno, si fa avanti un’ipotesi di proroga.
Pace fiscale, scadenze e istruzioni per ASD e SSD
Così come previsto dal DL n. 119/2018, il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 13 novembre 2018 chiarisce che per le società sportive, ASD e SSD regolarmente iscritte al Coni, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre riguarda IRES, IRAP e IVA.
Sono queste le tre imposte per le quali, entro il limite di 30.000 euro cadauna, sarà possibile accedere alla pace fiscale, con la definizione a condizioni vantaggiose e il pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
L’importo indicato nell’atto oggetto di definizione agevolata potrà essere sanato versando la metà delle maggiori IRES e IRAP e il totale della maggiore IVA.
Le sanzioni e gli interessi dovranno essere pagati in percentuale pari al 5%, con l’esclusione di eventuali oneri accessori come, ad esempio, le spese di notifica.
Così come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla pace fiscale per le società sportive, se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, la società o l’associazione sportiva dilettantistica manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio competente entro le stesse scadenze previste per il versamento per ciascun procedimento.
La raccomandata A/R dovrà essere inviata all’indirizzo PEC dell’ufficio competente.
Prima di scendere nel dettaglio, si mette di seguito a disposizione il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 13 novembre 2018:
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 13 novembre 2018
- Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al successivo articolo 7
Pace fiscale, definizione agevolata avvisi di accertamento ASD e SSD
Per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento la scadenza per pagare l’importo complessivo ovvero la prima rata della maggiore IRAP, IRES o IVA è fissata al 23 novembre 2018. Se più ampio, sarà possibile versare l’importo dovuto per perfezionare la definizione agevolata entro il termine utile per la proposizione del ricorso.
Così come indicato nel provvedimento delle Entrate, ai fini dell’adesione alla pace fiscale la società o l’associazione sportiva dilettantistica utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 ricevuto unitamente all’atto da definire, riducendo gli importi dei tributi da versare al 50% e utilizzando i relativi codici tributo, il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento.
L’importo da versare pari al 5% delle sanzioni è calcolato sul totale delle sanzioni irrogate per intero, così come descritte nel provvedimento di irrogazione presente nell’atto da definire.
L’importo da versare pari al 5% degli interessi è calcolato sull’importo degli interessi relativi a ciascuna imposta, a cui va aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per ogni giorno successivo sino alla data di pagamento inclusa, così come indicati nel prospetto per la compilazione del modello F24 allegato all’avviso di accertamento
Pace fiscale, definizione agevolata inviti al contraddittorio ASD e SSD
Anche per gli inviti al contraddittorio la scadenza per l’adesione alla pace fiscale corrisponde al termine per il versamento dell’importo dovuto ovvero della prima rata, fissato al 23 novembre 2018.
Ai fini della definizione agevolata degli inviti al contradditorio l’ASD o la SSD può richiedere assistenza all’ufficio che ha notificato l’invito per la quantificazione degli importi da versare.
In ogni caso, per la compilazione del modello F24 bisognerà indicare i codici tributo previsti per l’accertamento con adesione reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107.
Pace fiscale, ipotesi proroga accertamenti con adesione società sportive
La criticità maggiore del provvedimento pubblicato il 13 novembre 2018 è senza dubbio rappresentato dal termine per la definizione agevolata relativa agli accertamenti con adesione.
La scadenza per il pagamento e quindi per manifestare la volontà di aderire alla pace fiscale era fissato al 13 novembre, stessa data in cui l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni e le regole per la definizione agevolata di ASD e SSD.
In attesa di ulteriori possibili novità, si ricorda che anche per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione la società o l’associazione sportiva dilettantistica è tenuta ad indicare i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 ricevuto al momento della sottoscrizione dell’avviso di accertamento con adesione, riducendo gli importi dei tributi da versare.
Tenuto conto che nel predetto prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi e per intero, mentre le sanzioni irrogate e definite sono calcolate separatamente per ciascun tributo nella misura agevolata di un terzo del minimo, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute con riguardo alle maggiori imposte, alle sanzioni ed agli interessi dovuti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pace fiscale, scadenze e istruzioni per ASD e SSD