Pace fiscale: i casi di esclusione dalla definizione agevolata delle liti pendenti

Rosy D’Elia - Imposte

Pace fiscale: tra i casi di esclusione dalla definizione agevolata, le liti pendenti che riguardano bollo auto, contributi previdenziali, avvisi di liquidazione. L'Agenzia delle Entrate nella circolare numero 6 del 1° aprile mette in chiaro e approfondisce i requisiti d'accesso.

Pace fiscale: i casi di esclusione dalla definizione agevolata delle liti pendenti

Pace fiscale: tra i casi di esclusione dalla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dal DL 119 del 2018, bollo auto, contributi previdenziali, ruoli, cartelle e avvisi di liquidazione. L’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 6 del 1° aprile 2019 mette in chiaro e approfondisce i requisiti d’accesso e passa a rassegna i casi di esclusione che ne conseguono.

Si tratta del primo documento completo sulla definizione agevolata, nelle 54 pagine prende forma un utile vademecum da seguire per richiedere l’accesso e uno strumento prezioso per sciogliere i dubbi sulla possibilità di rientrare nei benefici previsti.

La circolare specifica quali sono gli atti ammessi alla definizione agevolata e passa a rassegna i provvedimenti esclusi: entro la scadenza del 31 maggio 2019 i contribuenti potranno presentare domanda per accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate.

Pace fiscale: le liti pendenti escluse dalla definizione agevolata

Prima di passare a rassegna i casi di esclusione, la circolare numero 6 del 1° aprile 2019 chiarisce quali sono le caratteristiche delle liti definibili facendo riferimento alla normativa.

L’articolo 6, comma 1, del decreto legge numero 119 del 2018 specifica che la definizione agevolata si può applicare alle “controversie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi” .

Più nello specifico si tratta dei seguenti atti:

  • avvisi di accertamento;
  • provvedimenti di irrogazione di sanzioni;
  • atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
  • ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata.

Nella circolare si legge:

Ne deriva che restano escluse dalla definizione le liti avverso gli atti diversi da quelli precedentemente indicati, tra cui quelli [...] che non costituiscono atti impositivi o che non recano una pretesa tributaria determinata.

Per gli atti definibili, secondo le caratteristiche stabilite, entro il 31 maggio 2019 i contribuenti devono trasmettere domanda di accesso all’agevolazione e pagare l’intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro.

L’importo da versare si calcola nel modo che segue:

  • in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, 100% del valore della controversia;
  • in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018, il 90%;
  • in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, pari al 40% e 15%
  • in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, pari al 5% del valore della controversia.

Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Pace fiscale: i casi di esclusione della definizione agevolata delle liti pendenti

Nella circolare numero 6 del 1° aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate passa a rassegna le liti escluse dalla definizione agevolata e che, quindi, non possono accedere alle agevolazioni appena descritte.

A regolare questo strumento della pace fiscale è l’articolo 6 del DL numero 119 del 2018, il documento sottolinea che restano fuori dal campo di applicazione i casi che seguono:

  • Dinieghi espressi o taciti di rimborso: controversie che vertono su dinieghi espressi o taciti di rimborso, e non attengono ad una pretesa dell’Agenzia delle entrate di tributi o di maggiori tributi o di sanzioni amministrative, ma a un’istanza di restituzione di somme ritenute dal contribuente indebitamente versate;
  • Atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata: liti nelle quali non sia possibili determinare un valore su cui calcolare le somme dovute, dalle controversie che hanno ad oggetto le agevolazioni a quelle relative ai provvedimenti di attribuzione della rendita catastale;
  • Dinieghi di precedenti definizioni agevolate: rapporti tributari e liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate, in particolare quelle connesse alla corretta applicazione delle stesse, come quelle che riguardano il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata o l’esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata;
  • Ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione: giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Si specifica, nel documento, che al recupero delle imposte non versate non si provvede, infatti, mediante emissione di un atto impositivo che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con un atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal
    contribuente o dal sostituto d’imposta nella dichiarazione e quindi non possono rientrare tra le liti agevolabili;
  • Sanzioni per omesso o ritardato versamento: la circolare sottolinea che l’esclusione delle controversie aventi ad oggetto atti di mera riscossione comporti, inoltre, la non definibilità in via agevolata dei giudizi concernenti unicamente le sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte indicate in dichiarazione;
  • Accertamenti sul bollo auto: le controversie inerenti alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale riguardano principalmente atti con cui si contesta al contribuente l’omesso versamento della tassa dovuta in base alle risultanze dei registri pubblici e sono, quindi, escluse;
  • Accertamenti riguardanti società di persone: quando l’accertamento impugnato da una società di persone si limita a rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, la controversia non è definibile dal momento che l’articolo 6 presuppone che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione. Sebbene l’atto di accertamento impugnato dalla società contenga l’indicazione dell’ammontare del reddito o del maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci, lo stesso non reca alcuna quantificazione né delle imposte né delle sanzioni dovute dai soci. Ne consegue che l’eventuale definizione della lite da parte della società è ammessa limitatamente alle sole imposte accertate nell’atto e di competenza della medesima;
  • Contributi e premi previdenziali e assistenziali: controversie relative a contributi e premi previdenziali e assistenziali liquidati in base al maggior imponibile accertato, instaurate nei confronti degli enti previdenziali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e si escludono;
  • Atti concernenti risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, IVA riscossa all’importazione e aiuti di Stato: in questo caso, richiamando il comma 5 dell’articolo 6 del DL 119 del 2018, il documento esclude le controversie che riguardano i seguenti casi:
    • risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 201425, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
    • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Nel documento-guida, strumento prezioso per chi intende accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti, l’Agenzia delle Entrate pone l’accento sugli elementi discriminanti che determinano l’esclusione dal beneficio di alcuni atti. E, in certi casi, fornisce esempi pratici per orientarsi tra le regole da applicare.

Tutti i dettagli nella circolare numero 6 del 1° aprile 2019.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 6 del 1° aprile 2019
Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

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