Omesso versamento contributi INPS: per la riduzione va applicata la sanzione minima di 10.000 euro

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Nel messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, l'INPS comunica che, in caso di omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, la riduzione va calcolata a partire dalla sanzione minima di 10.000 euro e non quella di 16.666 euro. Le indicazioni arrivano dal Ministero del Lavoro, che distingue tra le violazioni commesse prima e dopo il 2016.

Omesso versamento contributi INPS: per la riduzione va applicata la sanzione minima di 10.000 euro

Omesso versamento dei contributi INPS, in caso di riduzione sarà applicata la sanzione minima di 10.000 euro.

Lo comunica l’Istituto tramite il messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022.

Per i datori di lavoro che commettono questo tipo di reato è prevista, infatti, una sanzione da 10.000 a 50.000 euro.

Come specificato anche dal Ministero del Lavoro, in caso di riduzione prevale la misura minima, cioè 10.000 euro, e non quella ridotta che si calcola in base alla disciplina generale, per cui la sanzione è pari ad un terzo della misura massima (16.666 euro).

Inoltre, bisogna distinguere la fattispecie del regime sanzionatorio intertemporale, previsto per le violazioni precedenti al 2016 per cui si applica la riduzione del 50 per cento.

Omesso versamento dei contributi INPS: per la riduzione va applicata la sanzione minima di 10.000 euro

L’INPS, tramite il messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, comunica che in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali si applicherà la sanzione minima e non più quella ridotta.

Si tratta del reato da parte dei datori di lavoro che trattengono i contributi dalle buste paga dei lavoratori ma non li versano all’INPS.

L’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016 ha previsto una depenalizzazione del reato, per cui i datori di lavoro che omettono il pagamento delle ritenute previdenziali per un importo inferiore a 10.000 euro sono puniti con una sanzione che varia da 10.000 a 50.000 euro e non più con la reclusione.

Per questo tipo di illecito, a partire dal 2016, è possibile applicare la riduzione della sanzione prevista dall’articolo 16 della legge n. 689/1981, per cui chi ha commesso il reato ha la possibilità di pagare entro 60 giorni un importo pari ad un terzo della sanzione massima, che in questo caso risulta essere di 16.666 euro.

Come sottolineato anche dal Ministero del Lavoro, però, la misura minima della sanzione prevista per il reato in questione è pari a 10.000 euro.

Per questo motivo, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero e in seguito ad una serie di contestazioni, anche giudiziarie, l’INPS ha fornito le nuove indicazioni operative.

In caso di riduzione, pertanto, la sanzione dovrà essere applicata la misura minima e non quella ridotta prevista dalla disciplina generale.

Per i procedimenti dal 2016, l’Istituto procederà a correggere le ordinanze-ingiunzioni tramite le quali è stato richiesto il pagamento di 16.666 euro invece che di 10.000 euro.

In ogni caso, resta invariata la sanzione penale prevista per omessi versamenti di cifre superiori a 10.000 euro, per cui il datore di lavoro è punibile con la reclusione fino a 3 anni e una multa di 1.032 euro.

Omesso versamento dei contributi INPS: la misura ridotta si può applicare per le violazioni precedenti al 2016

Il datore di lavoro che commette questo tipo di reato, avrà tre mesi di tempo, dalla ricezione dell’avviso di accertamento, per procedere alla regolarizzazione e pagare quanto dovuto.

In caso di omesso versamento entro tale scadenza, riceve dall’INPS l’ordinanza-ingiunzione attraverso la quale viene richiesto il pagamento entro 60 giorni delle somme dovute più quello della sanzione ridotta.

Come detto, la diminuzione applicata finora è stata quella in misura ridotta, cioè 16.666 euro.

Secondo le indicazioni del Ministero, non è possibile applicare la misura ridotta per due ragioni:

  • il pagamento della sanzione in misura ridotta, da effettuare entro il termine di 60 giorni, è incompatibile con il termine entro il quale è ancora possibile effettuare il versamento delle ritenute per regolarizzare (tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento della violazione);
  • la misura della sanzione ridotta (16.666 euro) rende impossibile disporre una sanzione di importo inferiore e graduare la stessa a partire dalla misura minima prevista.

Sulla base di queste considerazioni, pertanto, non sarà più applicata la sanzione in misura ridotta.

Inoltre, il Ministero ha fornito chiarimenti anche per quanto riguarda le violazioni commesse prima del 2016, anno di entrata in vigore del Dlgs n. 8, e che abbiano ancora un procedimento penale in sospeso.

In questo caso, infatti, è prevista la possibilità di pagare metà della sanzione e la misura ridotta può essere applicata se l’importo di 16.666 euro risulta più favorevole di quello del 50 per cento della multa.

L’INPS, dunque, procederà alla rideterminazione dell’importo delle sanzioni da trasmettere con ordinanza-ingiunzione in modo che siano stabilite a partire dal minimo di 10.000 euro.

Per le ordinanze-ingiunzione già notificate e non opposte, le Strutture territoriali correggeranno l’importo della sanzione a seconda del periodo di riferimento:

  • fino al 2015, si applica il regime intertemporale e la sanzione con l’importo rideterminato può essere pagata al 50 per cento (o se più favorevole 16.666 euro) entro 60 giorni dalla comunicazione;
  • dal 2016, viene inviata la comunicazione della sanzione con l’importo rideterminato da pagare entro 30 giorni.

Infine, nel caso in cui sia stato richiesto e accolto il pagamento a rate della sanzione, verrà rideterminato il piano di ammortamento.

INPS - Messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022
Notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Nuove indicazioni operative

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