Obbligo fattura elettronica e soci cooperative agricole: nella consulenza giuridica numero 10 del 2019 i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla numerazione e sulle modalità di comunicazione rispetto all'emissione del documento fiscale.
Obbligo fattura elettronica e soci cooperative agricole: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul sistema di numerazione dei documenti emessi per ogni produttore e sulle modalità di comunicazione rispetto all’emissione del documento fiscale nella consulenza giuridica numero 10 del 18 marzo 2019.
Lo spunto per fare luce sulla questione arriva da una cooperativa agricola, che richiede chiarimenti sull’emissione delle fatture elettroniche per conto dei produttori agricoli soci. In particolare richiama l’attenzione su due punti:
- il sistema da adottare per rispettare la progressività di emissione del documento;
- la possibilità per il cedente di ricevere la fattura emessa per suo conto nell’area riservata e per l’acquirente-emittente di comunicarglielo senza utilizzare il Sistema di Interscambio.
- Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 10 del 18 marzo 2019
- Consulenza giuridica - Associazione/Ordine - Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Obbligo fattura elettronica e soci cooperative agricole: come numerare e comunicare l’emissione
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni da seguire sui punti evidenziati dalla cooperativa agricola con la consulenza giuridica numero 10 del 18 marzo 2019.
Una numerazione progressiva diversa per i singoli soci per rispettare la progressività delle fatture e la possibilità di inviare una mail con allegato copia del file XML e relativa ricevuta di avvenuta consegna per le comunicazioni ai produttori agricoli è in estrema sintesi la risposta fornita alla cooperativa agricola.
Nell’argomentare la risposta, l’Agenzia delle Entrate parte dalle origini, dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo numero 127 del 2015, che stabilisce l’obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2019.
E ribadisce che l’innovazione tecnologica non cambia l’impianto del sistema di fatturazione: i vari interventi normativi non hanno modificato le previsioni del decreto IVA (o di altri provvedimenti) che dettano le regole relative alla certificazione delle operazioni. E questo vale anche anche nel caso delle cooperative agricole.
Obbligo fattura elettronica e soci cooperative agricole: le istruzioni da seguire
Il riferimento chiave sul tema è l’articolo 34 del decreto IVA, Regime speciale per i produttori agricoli.
Il comma 7 stabilisce:
“I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 [«prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli», ndr.] agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo”.
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, le indicazioni da seguire nel caso in cui le operazioni rientrino nel caso indicato dall’articolo 34, comma 7, sono state già fornite più volte: nella pagina dedicata alle FAQ sulla fattura elettronica e nella risposta all’interpello numero 30 del 2019, in cui si chiarisce proprio quale sistema di numerazione adottare.
Il documento del 18 marzo 2019, infatti, ribadisce che:
La società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).
E inoltre fornisce le istruzioni operative:
Nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente”.
Sulle modalità di comunicazione al produttore agricolo socio rispetto all’emissione della fattura elettronica per suo conto, la consulenza giuridica chiarisce che nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura.
In questo caso perché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di averla emessa:
deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Obbligo fattura elettronica e soci cooperative agricole: i chiarimenti AdE