Agevolazioni disabili, quando si può richiedere l’IVA al 4% sugli ascensori?

Tommaso Gavi - IVA

Agevolazioni disabili, in quali casi è possibile richiedere l'IVA al 4% per gli ascensori? L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la risposta all'interpello numero 3 del 13 gennaio 2020. Le strutture devono rispondere oggettivamente ai requisiti tecnici previsti dalla norma.

Agevolazioni disabili, quando si può richiedere l'IVA al 4% sugli ascensori?

Agevolazioni disabili, quando è applicabile l’aliquota del 4% dell’IVA per gli ascensori? In seguito a un quesito sollevato da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la risposta all’interpello numero 3 del 13 gennaio 2020.

Il tema è quello dell’IVA per interventi con lo scopo di superare le barriere architettoniche.

Il quesito ruota attorno alla possibilità di derogare ai criteri previsti dall’articolo 8.1.13 del Decreto ministeriale numero 236 del 1989 ed ottenere comunque l’IVA agevolata.

L’Agenzia delle Entrate spiega che le peculiarità tecniche delle disposizioni sono inderogabili e ribadisce il criterio oggettivo delle norma: l’agevolazione è destinata ai soli beni che risolvono i limiti di deambulazione dei soggetti.

Quello che conta è la natura del prodotto più che dello status di invalidità dell’acquirente.

Agevolazioni disabili, quando si può richiedere l’IVA al 4% sugli ascensori: i dettagli dell’Agenzia delle Entrate

La risposta all’interpello numero 3 del 13 gennaio 2020 si esprime sulle agevolazioni per disabili con problemi di deambulazione.

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sui criteri che devono rispettare ascensori ed altri impianti di sollevamento per persone nella scala condominiale per poter sfruttare l’aliquota agevolata dell’IVA al 4%.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 3 del 13 gennaio 2020
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche.

Il documento cita inizialmente il Decreto IVA, d.P.R. n. 633 del 1972, in particolare il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata che prevede l’agevolazione per “opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.

Barriere architettoniche che sono definite dalla Legge numero 13 del 9 gennaio 1989 e descritte nell’articolo 2 del Decreto Ministeriale numero 236 del 14 giugno 1989 come segue:

  • gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  • gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
  • la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

In linea con i precedenti documenti di prassi, tra i quali è citata la risoluzione numero 70/E del 25 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’oggettività della norma che contiene requisiti tecnici inderogabili per ottenere l’aliquota agevolata.

In altre parole il documento sottolinea nuovamente che la finalità della norma è:

“agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap”.

In altre parole si deve fare riferimento alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità dell’acquirente.

Agevolazioni disabili, quando si può richiedere l’IVA al 4% sugli ascensori: l’oggettività e l’inderogabilità della norma

Con la risposta all’interpello numero 3 del 13 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i criteri per richiedere l’IVA agevolata sugli ascensori condominiali.

In linea con altri documenti di prassi, tuttavia, la risposta ribadisce alcune indicazioni che hanno portata più generale.

In primo luogo viene sottolineata l’oggettività della norma: vengono agevolati gli acquisti di beni che, oggettivamente, possono risolvere i problemi di deambulazione.

La natura del bene assume dunque maggior rilievo rispetto allo status dell’acquirente.

In secondo luogo l’inderogabilità dei criteri contenuti nella norma. Come diretta conseguenza dell’oggettivizzazione della legge i requisiti richiesti dall’articolo 8.1.13 del Decreto Ministeriale numero 236 del 1989, non sono derogabili e le specifiche tecniche devono essere rispettate senza eccezioni per poter usufruire dell’aliquota agevolata.

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