Obblighi IVA soggetti non residenti, quando è possibile l’identificazione diretta?

Obblighi IVA per i soggetti non residenti, quando è possibile l'identificazione diretta in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale? Le regole da applicare ai paesi terzi nella risoluzione numero 44 dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2020.

Obblighi IVA soggetti non residenti, quando è possibile l'identificazione diretta?

Obblighi IVA per i soggetti non residenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia, quando ci si può avvalere dell’identificazione diretta in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale?

Sempre possibile in presenza di strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, in linea con quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992”.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 44 del 28 luglio 2020, che analizza le regole da applicare ai soggetti stabiliti in Norvegia. Dall’analisi del caso particolare le indicazioni generali.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 44 del 28 luglio 2020
Applicabilità dell’art. 35-ter, comma 5, DPR 633/72 a soggetti stabiliti in Norvegia.

Obblighi IVA per i soggetti non residenti, quando è possibile l’identificazione diretta

Al centro dei chiarimenti è l’articolo 35 ter del Decreto IVA che, in attuazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della VI Direttiva (come modificato dalla Direttiva 2000/65/CE), disciplina l’identificazione diretta nel territorio dello Stato per isoggetti non residenti che effettuano in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad imposta.

Si tratta di una modalità per assolvere agli obblighi IVA riservata principalmente agli operatori stabiliti in un altro Stato membro dell’UE.

Ma è una strada percorribile anche in altri casi?

La risoluzione numero 44 del 28 luglio 2020 si sofferma sulla Norvegia e sulla possibilità per i soggetti non residenti in Italia, ma stabiliti nel paese del Nord Europa, di procedere sulla base dell’accordo sottoscritto il 1° agosto 2018 tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia che riguarda la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Dall’Agenzia delle Entrate arriva il via libera: l’accordo tra i due paesi è del tutto analogo a quanto previsto dalle norme che regolano l’assistenza tra Autorità fiscali dell’Unione europea in materia di IVA.

Nel testo si legge:

“In conclusione, si ritiene che l’accordo in esame consenta ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto IVA”.

Obblighi IVA per i soggetti non residenti e identificazione diretta: le regole da seguire

Secondo la Direttiva UE, infatti, gli stati membri devono consentire l’identificazione diretta agli operatori stabiliti in un altro Stato UE per assolvere gli obblighi IVA relativi alle operazioni effettuate all’interno dei loro territori.

La procedura, alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale, è automatica per i paesi UE ma è prevista anche per i paesi terzi nel caso in cui ci siano “accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE”.

A stabilirlo è il comma 5 dell’articolo 35 ter del Decreto IVA in cui si legge:

“possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992”.

Ed è proprio questo il caso della Norvegia analizzato nella risoluzione numero 44 del 28 luglio 2020.

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