NASpI, corsi di formazione obbligatori: chi non partecipa rischia di perdere l’indennità

Federica Battiato - Leggi e prassi

Chi perde involontariamente il lavoro può accedere alla NASpI, ma il sostegno economico è legato a precisi obblighi. Formazione e ricerca attiva di un impiego sono condizioni essenziali per continuare a percepire l'indennità

NASpI, corsi di formazione obbligatori: chi non partecipa rischia di perdere l'indennità

A lavoratori e lavoratrici che perdono involontariamente il lavoro è destinata un’indennità di disoccupazione, la cosiddetta NASpI.

La normativa non prevede soltanto un sostegno a livello economico, ma crea un quadro più ampio: l’erogazione della NASpI è infatti strettamente collegata a un percorso finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro tramite la formazione e la ricerca attiva di un nuovo impiego.

Negli ultimi anni questo principio è stato rafforzato con l’introduzione del Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) e della piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), che si inseriscono in un unico sistema di politiche attive per il lavoro.

NASpI: cos’è l’indennità di disoccupazione

Istituita dal decreto legislativo n. 22 del 2015, la NASpI ha la funzione di garantire un sostegno economico ai lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente il proprio lavoro.

Per accedere alla prestazione è necessario possedere determinati requisiti e trovarsi nello stato di disoccupazione. Come previsto dal decreto legislativo n. 150/2015,

“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.”

L’importo dell’indennità viene calcolato sulla retribuzione percepita negli ultimi quattro anni e la durata della prestazione corrisponde a un numero di settimane pari alla metà della contribuzione maturata nello stesso periodo.

Il diritto alla prestazione non dipende soltanto dai requisiti iniziali. La legge prevede infatti che l’erogazione della NASpI sia legata alla partecipazione del beneficiario alle misure di politica attiva del lavoro. Come stabilito dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 22/2015, “l’erogazione della NASpI è condizionata dalla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposto dai Servizi competenti”.

La “condizionalità”: il principio alla base della NASpI

Fin dalla sua introduzione, il decreto legislativo n. 22 del 2015 ha stabilito che la NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di ricerca attiva del lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

Il percorso che i lavoratori devono seguire viene definito attraverso il Patto di Servizio Personalizzato stipulato con il Centro per l’Impiego, nel quale il lavoratore si impegna a:

  • partecipare alle attività di orientamento e ai laboratori per la ricerca attiva del lavoro;
  • partecipare ai corsi di formazione e riqualificazione professionale;
  • aderire alle varie misure di politica attiva previste;
  • accettare eventuali offerte di lavoro considerate “congrue”.

La formazione non è, dunque, un’opportunità facoltativa, ma è un obbligo direttamente collegato al mantenimento della prestazione.

Programma GOL: la formazione al centro delle politiche attive per il lavoro

L’evoluzione più significativa è arrivata con il Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a cui sono assegnati più di 300 milioni di euro per il 2026.

Il programma rappresenta oggi il principale strumento attraverso cui vengono organizzati i percorsi di politica attiva destinati ai disoccupati, compresi coloro che ricevono la NASpI.

L’obiettivo del Programma è offrire percorsi personalizzati sulla base dei bisogni della persona, indirizzandola a seconda che questa abbia già un bagaglio di competenze immediatamente spendibile nel mercato del lavoro oppure abbia necessità di aggiornare o rafforzare tali competenze seguendo uno specifico percorso di formazione.

L’attuazione e la gestione del Programma GOL è affidata alle Regioni e alle Province autonome, che ne curano l’organizzazione attraverso i rispettivi Piani di Attuazione Regionali (PAR), predisposti in coerenza con gli indirizzi definiti a livello nazionale.

Il programma prevede cinque tipologie di percorso:

  • reinserimento occupazionale, per reinserire persone più vicine al mercato del lavoro e con competenze maggiormente spendibili;
  • upskilling , per l’aggiornamento delle competenze di persone che, pur distanti dal mercato, possiedono abilità spendibili;
  • reskilling , per la riqualificazione di persone con competenze non adeguate e che necessitano di nuovi percorsi formativi;
  • lavoro e inclusione, dedicato a persone in situazioni più complesse, che richiedono interventi oltre la sfera lavorativa, inclusi aspetti sociali;
  • ricollocazione collettiva, riservato a gruppi di lavoratori, coinvolti ad esempio in crisi aziendali.

SIISL, un’unica piattaforma a sostegno del lavoro

Dal 24 novembre 2024 il collegamento tra sostegno economico e politiche attive è stato ulteriormente rafforzato.

L’articolo 25 del decreto-legge n. 60/2024 stabilisce che:

“I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e quelli dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d’ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”

I percettori di NASpI vengono, dunque, iscritti automaticamente alla piattaforma SIISL da parte dell’INPS a partire dall’inizio della prestazione.

Entro quindici giorni dall’avvio della NASpI il beneficiario deve accedere alla piattaforma per:

  • sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale;
  • completare e aggiornare il proprio curriculum vitae;
  • inserire le informazioni necessarie alla predisposizione del Patto di Servizio Personalizzato.

Sarà poi compito del Centro per l’Impiego utilizzare queste informazioni per definire il percorso adatto al lavoratore o alla lavoratrice.

NASpI: se non si partecipa ai corsi di formazione si rischia di perdere l’indennità

Il mancato accesso alla piattaforma SIISL non comporta l’applicazione di sanzioni. I beneficiari della NASpI ricevono una ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l’Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività e aggiornamenti professionali come previsto dalla legge.

Diversa è invece la situazione quando il lavoratore, senza un giustificato motivo, non partecipa alle attività formative. In questo caso si prevede:

  • la decurtazione di una mensilità, alla prima assenza;
  • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriori assenze.

Anche nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro considerata “congrua”, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.

Il “giustificato motivo” ricorre nel caso di:

  • stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile, servizio di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, in base ai periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale;
  • gravi motivi familiari certificati;
  • limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni altro impedimento oggettivo o di causa di forza maggiore.

Le ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate entro la data in cui è previsto l’appuntamento o comunque entro e non oltre il giorno successivo per non incorrere in alcuna sanzione.