Modello Cupe 2018: scadenza e istruzioni certificazione utili corrisposti e ritenute

Redazione - Dichiarazioni e adempimenti

Istruzioni e scadenza della certificazione degli utili corrisposti e delle ritenute: ecco il modello Cupe 2018 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

Modello Cupe 2018: scadenza e istruzioni certificazione utili corrisposti e ritenute

Modello Cupe 2018 e istruzioni pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2018.

Il nuovo schema di certificazione degli utili corrisposti e delle ritenute sostituisce il modello approvato con provvedimento del 7 gennaio 2013 e viene introdotto al fine di recepire le novità previste dal decreto MEF del 26 maggio 2017.

La certificazione Cupe deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2018 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che nel corso del 2017 hanno percepito utili da partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

I soggetti percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Di seguito il modello Cupe 2018 e le relative istruzioni per la compilazione messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Attenzione: dal 1° gennaio 2018 è cambiata la modalità di tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche, ce ne siamo occupati in un approfondimento dedicato.

Modello Cupe 2018

Il modello Cupe 2018 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2018 sostituisce lo schema di certificazione approvato nel 2013.

Si allega di seguito il modello Cupe 2018 messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

Modello Cupe 2018
Scarica il modello Cupe aggiornato con provvedimento del 15 gennaio 2018 dall’Agenzia delle Entrate

Nel dettaglio, l’aggiornamento del modello per la certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno d’imposta 2018 recepisce le novità contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017, nel quale è previsto che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

  • partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
  • partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);
  • partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.

Istruzioni certificazione utili corrisposti e ritenute (CUPE)

Istruzioni modello Cupe 2018
Istruzioni per la compilazione della comunicazione utili e ritenute 2018

Si ricorda che, così come illustrato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, anche se assoggettati ad aliquote diverse, dovranno essere rilasciate distinte certificazioni.

Soggetti tenuti al rilascio del modello Cupe 2018

La certificazione di utili corrisposti e ritenute dovrà essere rilasciata dai seguenti soggetti:

  • società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
  • i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
  • le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • le imprese di investimento e gli agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
  • gli associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR.

Scadenza e quando deve essere rilasciato il modello Cupe 2018

Il modello Cupe deve essere rilasciato entro la scadenza del 31 marzo 2018 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Così come previsto dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).

La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Rilascio Cupe a soggetti non residenti

Il modello Cupe può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l’Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.

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