Ci sono delle situazioni particolari nelle quali dipendenti e pensionati si trovano a sorpresa un debito nel modello 730: ecco perché

Ieri è scaduto il termine per l’invio del modello 730 di quest’anno e, come spesso succede da almeno dieci anni a questa parte, torna in auge il tema dei “rimborsi IRPEF mancati”.
In presenza di redditi soggetti a imposta sostitutiva dipendenti e pensionati si trovano inaspettatamente debitori di IRPEF.
Vi è da qualche anno a questa parte una sempre maggiore diffusione delle imposte alternative all’IRPEF
ordinaria (le cd cedolari o flat tax), principalmente:
- il regime forfetario per le partite iva;
- la cedolare secca per le locazioni ad uso abitativo.
Ed è pensiero comune che queste esauriscano il loro peso in termini di imposizione dovuta per tali redditi con il pagamento delle rispettive imposte:
- l’imposta sostitutiva per i forfetari che va dal 5% fino al 15% per coloro che con la loro attività autonoma o di impresa introitano fino ad 85 mila euro l’anno;
- la cedolare secca sulle locazioni che va dal 10% al 21% finanche al 26% per le locazioni brevi.
In effetti, l’imposizione non si esaurisce qui.
Questi redditi, infatti, confluiscono nel calcolo del cosiddetto reddito complessivo ai fini dell’IRPEF, base di calcolo per una serie di agevolazioni e detrazioni fiscali tra le quali:
- le esenzioni ticket sanitari per reddito,
- le detrazioni per i familiari a carico,
- la detrazione per redditi di lavoro dipendente e di pensione.
La definizione del reddito complessivo è indicata all’articolo 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:
“L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 …”
Per dipendenti e pensionati, in particolare, in presenza di altri redditi soggetti d’imposta sostitutiva, comporta la sgradita sorpresa di vedersi riliquidare l’IRPEF complessivamente dovuta con un esborso economico tale da dover finanche azzerare l’entità della detrazione indicata nella Certificazione Unica.
L’amara sorpresa nel modello 730
In effetti, il datore di lavoro calcola la detrazione spettante come definita agli articoli del TUIR, il 12 per i carichi di famiglia e il 13 per il lavoro dipendente e di pensione, sulla base del reddito di lavoro e/o di pensione da questi erogato, non potendo essere a conoscenza degli altri redditi percepiti.
Essendo tali detrazioni inversamente proporzionali al reddito complessivo conseguito nell’anno, il dover tener conto in sede di dichiarazione dei redditi degli altri ulteriori redditi soggetti ad imposizione sostitutiva, in particolare per coloro che hanno predisposto la dichiarazione anche in forma precompilata, determina la sorpresa di vedersi rimborsare un importo inferiore.
Se non, addirittura, alcunché, a fronte dei diversi oneri sostenuti nell’anno tra spese mediche e scolastiche, mutui ristrutturazioni, per nominarne alcuni, se non anche il vedersi addebitare anche una IRPEF a conguaglio, oltre all’imposta sostitutiva che si attendeva dovuta.
Possibile la perdita del diritto dell’esenzione del ticket, oltre che la riduzione, finanche l’azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro riconosciute in dichiarazione dei redditi.
Soprattutto nei casi in cui la rendita attesa fosse di piccola entità meglio valutare anche l’impatto sulle suddette voci, da considerare complessivamente alla entità delle imposte sostitutive, prima di decidere la convenienza o meno di concedere in locazione un proprio immobile o intraprendere una attività autonoma secondaria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’amara sorpresa nel modello 730 che frena i rimborsi IRPEF