Massimali assegno di integrazione salariale, le istruzioni INPS sulle novità dal 1° gennaio 2022

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Massimali assegno di integrazione salariale, l'INPS fornisce i chiarimenti relativi alle novità a partire dal 1° gennaio 2022. Le istruzioni dell'Istituto sono nel messaggio numero 1282 del 21 marzo, che fa il punto sulle modifiche alla disciplina introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

Massimali assegno di integrazione salariale, le istruzioni INPS sulle novità dal 1° gennaio 2022

Massimali assegno di integrazione salariale, quali sono le novità a partire dal 1° gennaio 2022?

A fornire le istruzioni sulle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 è il messaggio INPS numero 1282 del 21 marzo 2022.

Nel documento di prassi l’Istituto fornisce precisazioni sui trattamenti di integrazione salariale e sull’assegno di integrazione salariale per l’anno in corso.

Tra gli aspetti affrontati:

  • le indicazioni operative sui trattamenti di integrazione salariale;
  • i chiarimenti sull’informazione e la consultazione sindacale;
  • le indicazioni relative ai licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo.

Massimali assegno di integrazione salariale, le istruzioni INPS sulle novità dal 1° gennaio 2022

Nel messaggio INPS numero 1282 del 21 marzo 2022 l’Istituto fornisce alcune precisazioni in merito all’assegno e agli altri trattamenti di integrazione salariale.

INPS - Messaggio numero 1282 del 21 marzo 2022
Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Precisazioni in ordine agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di integrazione salariale relativi all’anno 2022. Attività gestionali connesse ai trattamenti di integrazione salariale. Ulteriori indicazioni operative.

L’articolo 1, comma 194, della Legge di Bilancio 2022 ha inserito il comma 5-bis, dopo il comma 5 dell’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015.

La disposizione stabilisce le regole per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 2022.

Dall’anno in corso, infatti, è previsto il superamento dei due massimali per fasce retributive: viene infatti introdotto un unico massimale, rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

L’importo massimo è stato comunicato dall’INPS, nella circolare numero 26 del 16 febbraio 2022, e riguarda:

  • il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
  • l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale, FIS, e del Fondo di solidarietà del credito;
  • l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;
  • l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo;
  • l’indennità di disoccupazione NASpI;
  • l’indennità di disoccupazione DISCOLL;
  • l’indennità di disoccupazione agricola;
  • l’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, ALAS;
  • la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Come sottolineato nel messaggio dell’INPS:

“le modifiche non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.”

Secondo più specifici approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per nel caso di trattamenti iniziati nel 2021 e proseguiti nel 2022 si applica il massimale unico a partire dal 1° gennaio 2022.

Tale indicazione si applica:

  • alla cassa integrazione guadagni ordinaria;
  • alla cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale, FIS;
  • all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148 del 2015.

Rispetto all’ultima misura riportata, un’eccezione è data dai Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.

Massimali assegno di integrazione salariale, le indicazioni dell’INPS

Sulla base di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le durate massime riportate di seguito:

  • 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  • 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

I limiti massimi possono essere calcolati anche in relazione non all’intera settimana di calendario ma alle singole giornate della sospensione.

In tal caso si considera usufruita una settimana se i giorni interessati sono sei o cinque.

In merito alle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale, la sospensione o riduzione dell’attività produttiva deve essere comunicata dall’impresa alle rappresentanze sindacali aziendali, RSA, o alla rappresentanza sindacale unitaria, RSU, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nello specifico la comunicazione dovrà indicare:

  • le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
  • l’entità e la durata prevedibile;
  • il numero dei lavoratori interessati.

Infine, in merito ai licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo presso unità diverse da quelle interessate dai trattamenti di integrazione salariale, il messaggio chiarisce quanto di seguito riportato:

“Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità per i datori di lavoro di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in Unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale. Al riguardo, ferma restando la legittimità dei provvedimenti adottati, si conferma detta facoltà.”

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