Malattia e quarantena: le istruzioni INPS per la tutela previdenziale

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Malattia e quarantena, l'INPS fornisce le istruzioni per la tutela previdenziale dei lavoratori con il messaggio numero 2584 del 24 giugno 2020. L'Istituto specifica la documentazione che deve essere prodotta per ottenere l'indennità.

Malattia e quarantena: le istruzioni INPS per la tutela previdenziale

Malattia e quarantena, con il messaggio numero 2584 del 24 giugno 2020 l’INPS fornisce le istruzioni sulla tutela previdenziale.

Nel documento di prassi sono spiegate le indicazioni da seguire per ottenere la documentazione necessaria e la certificazione sanitaria per il riconoscimento dell’indennità economica.

L’articolo 26, comma 1, del decreto Cura Italia equipara la quarantena a malattia e specifica le certificazioni che devono essere prodotte dal lavoratore.

Per il riconoscimento della tutela deve essere presentato il certificato di malattia che attesta il periodo di quarantena, nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Il messaggio INPS specifica anche come si devono comportare i lavoratori del periodo transitorio, precedente all’emanazione del decreto Cura Italia del 17 marzo 2020.

Malattia e quarantena: le istruzioni INPS per la tutela previdenziale

La quarantena, che viene equiparata alla malattia dall’articolo 26 del decreto Cura Italia, è l’oggetto del INPS messaggio numero 2584 del 24 giugno 2020, che spiega la documentazione che i lavoratori devono presentare per vedersi riconosciuta la tutela previdenziale.

INPS - Messaggio numero 2584 del 24 giugno 2020
Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.”

Il documento di prassi fornisce le linee guida da seguire in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare al vaglio ministeriale.

L’INPS precisa che l’articolo 26 del decreto Cura Italia prende in considerazione solo i lavoratori dipendenti, sono dunque esclusi i lavoratori iscritti alla gestione separata.

Il periodo di riferimento preso in considerazione è quello legato alle seguenti situazioni:

  • la quarantena con sorveglianza attiva (articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13);
  • la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13);
  • la quarantena precauzionale (dall’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

In base a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 26 del decreto Cura Italia il lavoratore deve produrre l’idonea documentazione che consiste nel provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria e il certificato INPS, rilasciato dal medico di base su indicazione dell’operatore di sanità pubblica.

Il certificato deve essere redatto dal primo giorno di malattia in modalità telematica.

Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’INPS entro due giorni.

Se al momento del rilascio del certificato, il medico non ha a disposizione le informazioni relative al provvedimento, tali informazioni devono essere acquisite dal lavoratore presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’INPS, tramite posta ordinaria o PEC.

In tale circostanza deve essere comunicato anche il PUC del certificato, se possibile allegando il provvedimento medesimo.

Malattia e quarantena: le istruzioni per i lavoratori con gravi patologie e disabilità

L’articolo 26 del decreto Cura Italia, al comma 2, stabilisce che fino al 31 luglio 2020 per determinate categorie di lavoratori con gravi patologie l’assenza è equiparata alla degenza ospedaliera.

I lavoratori in questione sono quelli con le seguenti situazioni:

  • disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992);
  • in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992).

In quest’ultimo caso la tutela è prevista soltanto in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

La condizione di rischio può essere attestata dal verbale di riconoscimento della disabilità o dagli organi medico legali delle autorità sanitarie competenti a livello territoriale.

In caso di degenza ospedaliera l’indennità è decurtata dei 2/5, qualora non vi siano familiari a carico. Il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è l’anno di prescrizione della prestazione.

Per quanto riguarda la certificazione sanitaria, il medico curante deve precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente.

La situazione di rischio del soggetto deve emergere dall’anamnesi personale critica del medico.

Malattia e quarantena: la malattia e il periodo transitorio

Gli ultimi due aspetti affrontati dal messaggio INPS sono la malattia conclamata da Covid-19, prevista nel comma 6 dell’articolo 26 del decreto Cura Italia, e il periodo transitorio precedente all’entrata in vigore del decreto stesso.

Nel caso della malattia conclamata da Covid-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Il caso rientra nella gestione della malattia comune ed è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata.

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all’entrata in vigore del decreto, il comma 4 dell’articolo 26 prevede alcune deroghe a quanto stabilito nel comma precedente.

Per il riconoscimento dell’indennità sono considerati validi i certificati medici prodotti anche in assenza del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Allo stesso modo sono accoglibili anche i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati senza il certificato di malattia del medico curante.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network