Lotteria degli scontrini e privacy: l’ok del Garante su codice, sistema e portale

Lotteria degli scontrini e privacy: l'ok del Garante su come funziona il sistema e sul codice da utilizzare per partecipare. In arrivo un portale per consultare gli scontrini e i biglietti virtuali associati. Soggetti identificabili solo dopo l'estrazione per comunicare la vincita. I dettagli nel parere sullo schema di provvedimento numero 30 del 13 febbraio 2020.

Lotteria degli scontrini e privacy: l'ok del Garante su codice, sistema e portale

Lotteria degli scontrini, il sistema che debutterà dal 1° luglio è in linea con la tutela della privacy. A stabilirlo è l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con il parere favorevole sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate.

Via libera sul codice lotteria che tutela i consumatori nonostante la mole dei dati raccolti: approvato il meccanismo che si innesca. I soggetti diventano identificabili, dopo una serie di passaggi, solo dopo l’estrazione per comunicare la vincita.

Al Sistema Lotteria corrisponderà anche un Portale in cui i cittadini possono consultare gli scontrini e i biglietti virtuali associati. Escluse, nella prima fase, le prestazioni sanitarie e le fatture elettroniche, fino all’adozione di un successivo provvedimento.

Lotteria degli scontrini e privacy: l’ok del Garante sul codice

Con due diverse estrazioni mensili, 10 premi da 100.000 euro per i pagamenti elettronici e tre da 30.000 per chi paga in contanti, la lotteria degli scontrini debutta il 1° luglio 2020.

5 milioni di euro per gli scontrini per le spese pagate con moneta elettronica e 1 milione per quelle in contanti sono, invece, i premi annuali previsti.

Per poter partecipare e vincere i consumatori dovranno esibire agli esercenti il codice lotteria, in formato cartaceo o elettronico, al momento dell’acquisto.

Se l’idea di utilizzare il codice fiscale aveva destato diversi dubbi a causa delle informazioni su sesso, data e luogo di nascita, che contiene e che non sono necessarie per partecipare al concorso, la formula del codice lotteria ha ricevuto l’ok del Garante della privacy con il parere numero 30 del 13 febbraio 2020.

L’Autorità ha promosso il meccanismo delineato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle Entrate.

Come si legge nella notizia pubblicata il 3 marzo sul portale del Garante per la privacy, accedendo al Portale Lotteria, i consumatori grazie a una funzione dedicata potranno ottenere il codice da utilizzare al momento dell’acquisto, una sequenza di 8 caratteri alfanumerici e associata in modo univoco al codice fiscale.

Ogni consumatore potrà generare più codici lotteria, tutti ugualmente validi ai fini del concorso.

Si tratta di “una misura ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una raccolta massiva e su larga scala di dati presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle entrate, e, per come è organizzata la lotteria, anche presso gli esercenti”, sottolinea l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

“I dati potranno essere utilizzati solo ai fini della lotteria. Ogni ulteriore trattamento sarebbe, infatti, incompatibile in considerazione del contesto e delle modalità con le quali sono stati raccolti, che non prevedono l’identificazione del consumatore né al momento della generazione del codice lotteria né in quello dell’acquisto”.

Il codice lotteria consente infatti di rendere le informazioni raccolte non riconducibili al singolo individuo senza informazioni aggiuntive.

Lotteria degli scontrini e privacy: l’ok del Garante su come funziona il sistema

Una volta presentata la sequenza alfanumerica all’esercente, l’Agenzia delle entrate estrapola i dati necessari dai singoli scontrini trasmessi e li invia al Sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In particolare i dati memorizzati nella banca dati Sistema Lotteria sono i seguenti:

  • partita IVA e denominazione dell’esercente;
  • identificativo/progressivo completo del corrispettivo;
  • data e ora dell’acquisto;
  • importo totale del bene/servizio, distinguendo tra importo pagato in contanti, importo pagato con strumenti elettronici e importo non pagato;
  • codice lotteria del cliente;
  • data di trasmissione del corrispettivo all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a sua volta, converte i dati in biglietti virtuali della lotteria: gli abbinamenti tra i codici fiscali e i codici lotteria per tutelare maggiormente i consumatori sono conservati separatamente.

Solo dopo l’estrazione dei biglietti, sarà possibile risalire all’identità del consumatore per attribuire e comunicare la vincita via pec, se l’indirizzo è stato precedentemente fornito, o con l’invio di una raccomandata all’indirizzo di residenza.

Lotteria degli scontrini, via libera del Garante anche sul portale dedicato

Nel parere sullo schema di provvedimento dell’Agenzia Dogane e Monopoli, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali anticipa anche le caratteristiche del Portale Lotteria a disposizione dei consumatori, che avrà un’area pubblica con le principali informazioni per i partecipanti e un’area privata a cui si potrà avere accesso con diverse modalità:

  • identità digitale SPID livello2;
  • Carta anazionale dei servizi (CNS);
  • credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

La piattaforma dedicata alla lotteria degli scontrini potrà essere utilizzata dai consumatori non solo per ottenere la sequenza di caratteri alfanumerici da esibire al momento dell’acquisto, ma per diversi scopi:

  • consultare il proprio profilo e le informazioni dallo stesso fornite (indirizzo pec, altri dati di contatto);
  • verificare il corrispettivo e il numero di biglietti virtuali associati;
  • consultare i codici lotteria associati al proprio codice fiscale, con la relativa data di generazione;
  • verificare le vincite;
  • attivare o disattivare funzionalità di comunicazione (come la newsletter);
  • conoscere i corrispettivi vincenti prossimi a scadenza;
  • esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati attraverso modalità semplificate tra cui l’opposizione al trattamento (quali l’inibizione della generazione di nuovi codici lotteria o dell’ulteriore utilizzo di quelli già generati) e alla cancellazione dei dati (quale l’eliminazione dell’associazione tra il codice lotteria e i documenti commerciali).
  • effettuare segnalazioni di eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria e dello stesso Portale, nonché le segnalazioni dei consumatori relative al rifiuto di acquisire il codice lotteria da parte degli esercenti.

Tutti i dettagli nel parere numero 30 del 13 febbraio 2020 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Garante Privacy - Parere numero 30 del 13 febbraio 2020
Parere sullo schema di provvedimento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria di cui all’art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. lotteria dei corrispettivi) - 13 febbraio 2020.

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