La lista Dubai e il fenomeno delle liste di evasori come strumento di accertamento internazionale

Il fenomeno delle liste di evasori come strumento di accertamento contro l'evasione internazionale: dalla nascita all'utilizzabilità dei dati. Un'analisi sul tema partendo dalla Lista Dubai.

La lista Dubai e il fenomeno delle liste di evasori come strumento di accertamento internazionale

Il contrasto all’evasione fiscale internazionale ha avuto in questi ultimi anni un particolare impulso anche grazie all’utilizzo, nell’ambito dei canali di cooperazione internazionale, delle cosiddette “liste”, l’ultima delle quali è quella di Dubai: un elenco di cittadini italiani con patrimoni depositati negli Emirati Arabi, al quale il nostro Paese ha chiesto di poter accedere grazie alla Germania, che ha acquistato (pagandoli circa 2 milioni di euro) le informazioni da una fonte anonima.

Il ministero delle Finanze Olaf Scholz aveva infatti affermato che tutte le informazioni così acquisite sarebbero state messe a disposizione, oltre che per i Laender tedeschi, per le omologhe autorità dei Paesi che ne avessero fatto richiesta.

L’Italia è stato quindi il secondo paese, dopo la Francia, a rivolgersi all’autorità tedesca per ottenere i dati.

Nonostante l’origine anonima di queste informazioni, i dati ottenuti potranno peraltro essere sicuramente utilizzati sia in sede amministrativa sia giudiziale.

Nascita e utilizzo delle liste per contrastare l’evasione fiscale

Pioniera (anche sul fronte dell’interpretazione giurisprudenziale) degli effetti giuridico/accertativi legati alle “liste” è stata, in tal senso, la famosa Lista Falciani, laddove, nell’ambito dei canali di collaborazione informativa internazionale previsti dalla Direttiva n. 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, erano state acquisite informazioni riguardanti diversi contribuenti italiani, nei confronti dei quali erano state poi avviate rilevanti attività accertative.

A fronte dei recuperi poi contestati ai contribuenti sulla base di tale documentazione, nei giudizi che ne sono seguiti, l’eccezione principe, che è stata sollevata ha riguardato la asserita inutilizzabilità della documentazione così reperita.

L’eccezione però, come ormai confermato dalla giurisprudenza della Cassazione, risultava (e risulterà, se dovesse essere ripetuta nei procedimenti che seguiranno alla citata Lista Dubai) infondata.

Non esiste infatti nell’ordinamento processuale tributario italiano (a differenza che nel codice di procedura penale, ex art. 191 c.p.p.), un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite e pertanto gli organi di controllo tributario possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso, salvo la verifica dell’attendibilità, in considerazione della natura e del contenuto dei documenti stessi.

In tale senso, si è espressa la Cassazione con giurisprudenza ormai consolidata.

Già con la sentenza n. 8344 del 19 giugno 2001, la Corte affermava infatti che il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite “è stato introdotto nel nuovo codice di procedura penale, e vale, ovviamente, soltanto all’interno di tale specifico sistema procedurale (si veda l’art. 191 c.p.p.). L’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso”.

Nello stesso senso anche la sentenza n. 3852 del 16 marzo 2001, la cui massima afferma:

“… l’inutilizzabilità è categoria giuridica valida solo per il processo penale e, in specie, la … mancata previsione nel processo tributario non determina sospetti di incostituzionalità in ragione della particolare rilevanza degli interessi coinvolti nella giurisdizione penale”.

E la sentenza n. 8273 del 26 maggio 2003, la cui massima afferma che:

“In materia tributaria non vige il principio, presente invece nel codice di procedura penale, secondo cui è inutilizzabile la prova acquisita irritualmente, pertanto gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso salvo la verifica della attendibilità, in considerazione della natura e del contenuto dei documenti stessi, e dei limiti di utilizzabilità derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico”.

L’inutilizzabilità è dunque (almeno in Italia) categoria giuridica valida solo per il processo penale.

Per questo motivo, nei processi penali che si sono instaurati sulla Lista Falciani, i contribuenti sono stati spesso assolti, dato che la documentazione acquisita dall’Amministrazione Finanziaria da quella francese è stata in quel caso ritenuta non penalmente utilizzabile, in quanto viziata ab origine dal fatto che era stata sottratta da un dipendente della banca (il Sig. Falciani appunto), grazie ad un atto illecito di pirateria informatica, o comunque di accesso abusivo al sistema informatico della banca presso cui erano custoditi i nomi di cittadini (anche) italiani, poi risultati detentori di capitali e disponibilità mai dichiarati ai fini fiscali.

Ma tale eccezione, come detto, non prese campo in sede tributaria.

Questi principi sono stati infine espressi anche dalla sentenza n. 16950 del 19 agosto 2015, con cui la Cassazione, facendo seguito alle Ordinanze 8605 e 8606 del 28 aprile 2015, ha definitivamente ammesso l’utilizzabilità in Italia dei dati trafugati in violazione del segreto bancario e poi acquisiti dalle autorità fiscali degli Stati dei Paesi membri dell’Ue.

La lista Dubai e il fenomeno delle liste di evasori come strumento di accertamento contro l’evasione internazionale

Ancora, con la sentenza n. 16951 del 19 agosto 2015, la Cassazione ha espressamente riconosciuto l’efficacia delle cosiddette “Liste” come strumento di contrasto all’utilizzo dei paradisi fiscali.

Come detto, comunque, la lista Dubai non è la prima e non sarà l’ultima di tale tipo di “nuovo” strumento accertativo a disposizione delle Amministrazioni finanziarie.

Altra lista di rilievo è stata, ad esempio, la Lista Pessina (rinvenuta in un pc in occasione di una perquisizione nell’ambito di un’indagine di riciclaggio), laddove la Cassazione ha riconosciuto la valenza probatoria ai fini tributari della memoria informatica (naturalmente anonima) di un pc oggetto di sequestro.

Nella specie si trattava di una lista di centinaia nomi, con coordinate bancarie, codici cifrati, società di copertura e fatture emesse dall’Italia verso l’estero, di cui la Guardia di Finanza di Milano era riuscita a venire in possesso, dopo avere sequestrato il pc di un avvocato svizzero, sbarcato a Malpensa di ritorno da una breve vacanza in Spagna (la GdF lo inseguiva per suoi legami con un imprenditore per il quale aveva creato un sistema per nascondere fondi neri in Svizzera).

Il computer conteneva oltre 560 nominativi e migliaia di movimenti bancari di presunti evasori, che si estendevano in tutta Italia, in Europa (Germania, Svizzera, ma anche Grecia, Moldavia e Repubblica Ceca), e non solo in Europa (con ramificazioni anche in paesi come Panama, Iran, Israele e Russia, oltre a Marocco, Filippine ed Argentina).

L’indirizzo della Cassazione conferma dunque che, ormai, l’uso delle Liste ai fini del contrasto al deposito presso paradisi fiscali dei proventi dell’evasione fiscale è stato sdoganato.

L’elemento della prova per presunzioni può infatti ben essere costituito da acquisizioni provenienti da un’autorità straniera nell’ambito di direttive comunitarie (o di accordi bilaterali), fermo restando che è poi devoluto alle attribuzioni esclusive del giudice del Paese membro ricevente l’apprezzamento delle stesse prove.

Specificando poi il tema del valore probatorio della documentazione digitale, quanto al carattere indiziario degli elementi così raccolti, bisogna ricordare che anche un solo indizio può risultare già di per sè idoneo a giustificare la pretesa fiscale, essendo ormai ferma la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che, in materia tributaria, è sufficiente, quale prova presuntiva, anche un unico indizio, preciso e grave (ancorchè l’art. 2729 c.c. si esprima al plurale).

La relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve del resto avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevolezza e probabilità.

In conclusione, il tema delle “Liste” si ricollega comunque ad un argomento di portata più generale, quale quello della documentazione extracontabile digitale, laddove “i documenti informatici (cosiddetti ‘files’), …, costituiscono, …, elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità” (cfr., Cass., n. 5226 del 30 marzo 2012).

Il meccanismo presuntivo tratteggiato dal legislatore si presenta del resto in realtà assai semplice: l’Amministrazione finanziaria, che abbia intercettato presso una delle giurisdizioni black list consistenze patrimoniali riferibili ad un contribuente residente in Italia e dotate delle caratteristiche fissate ex lege, si trova, per ciò stesso, nelle condizioni di procedere immediatamente ad accertare, in capo al contribuente suddetto (persona fisica, ente non commerciale, società semplice o associazione assimilata), redditi non dichiarati di pari ammontare e a contestarne le relative sanzioni per l’omessa indicazione nel quadro RW.

In fondo è la stessa strategia “follow the money” già utilizzata anche da Falcone.

Il quadro normativo, nazionale ed internazionale, in tema di paradisi fiscali è del resto molto complesso ed in continua “rincorsa” di un fenomeno sfuggente.

Forse anche per questo motivo l’azione di contrasto che fa più scalpore è quella legata a fenomeni “estemporanei”, come la sottrazione di dati informatici da parte di dipendenti di istituti di credito o hacker anonimi, o inchieste giornalistiche, come, ad esempio, quella dei Panama papers (altra famosa lista).

Fenomeni che, a ben vedere, bypassano le difficoltà di relazioni tra Stati, imbrigliate dal diritto internazionale, dagli accordi del G20, dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, spostandosi su un piano molto più livellato, in cui tutto si gioca nelle aule processuali, dove il fatto di come quelle informazioni siano giunte all’Amministrazione Finanziaria sarà alla fine poco rilevante.

Come in quei film di spionaggio dove il buono di turno riesce per un soffio a rifugiarsi oltre le mura amiche dell’ambasciata.

A quel punto, a prescindere da come ci sia arrivato, è intoccabile.

E la stessa cosa si può dire delle ormai numerose liste di “evasori”, che, a partire dalla Lista Falciani, ci consegnano un quadro processuale forte e ormai ben delineato.

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