Liquidazione IVA di gruppo: istruzioni per il calcolo dell’acconto annuale

Liquidazione IVA di gruppo, istruzioni per il calcolo dell'acconto annuale: partendo dalla richiesta di un contribuente l'Agenzia delle Entrate illustra regole da rispettare e operazioni da compiere. Le indicazioni da seguire nella risposta all'interpello numero 350 del 28 agosto 2019.

Liquidazione IVA di gruppo: istruzioni per il calcolo dell'acconto annuale

Liquidazione IVA di gruppo, istruzioni per il calcolo dell’acconto annuale: partendo dalla richiesta di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate illustra le operazioni da compiere e ripercorre i passaggi da seguire. Nella risposta all’interpello numero 350 del 28 agosto 2019, tutte le indicazioni da seguire.

L’analisi del caso pratico vede come protagonista una società controllante che deve procedere alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

E si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sciogliere i dubbi sulle giuste modalità da adottare per determinare il calcolo dell’acconto annuale, sorti dal momento che, diversamente dalla società controllata, applica il metodo storico speciale.

La società, infatti, rientra tra i contribuenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, “che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 350 del 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Liquidazione dell’IVA di gruppo – Determinazione e successivo versamento dell’acconto annuale.

Liquidazione IVA di gruppo: istruzioni per il calcolo dell’acconto

Con la risposta all’interpello numero 350 del 28 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire per il calcolo e chiarisce:

“Nell’ambito della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, la determinazione ed il successivo versamento dell’acconto annuale deve essere effettuato dalla società controllante sulla base degli importi comunicati dalle singole società che partecipano alla procedura stessa”.

Gli importi possono essere calcolati secondo uno dei metodi previsti: storico, previsionale o effettivo e devono essere determinati secondo il metodo storico speciale da quelle società che, rientrando nell’ambito di applicazione dei decreti del Ministro delle finanze nn. 366 e 370 del 2000, “nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro”.

In questa ultima ipotesi, che riguarda il caso analizzato, “deve tenersi conto, [...], dell’imposta a debito non versata dalle società controllate, ma da queste trasferita alla società controllante”.

Richiamando la circolare numero 54/E del 2005, il documento inoltre specifica che “In alternativa al metodo storico speciale è comunque consentito l’utilizzo del metodo di calcolo effettivo”.

Liquidazione IVA di gruppo, istruzioni per il calcolo dell’acconto: il ruolo della controllante

Nella procedura di liquidazione dell’IVA, alla società controllante spetta un ruolo di primo piano. Nel documento diffuso il 28 agosto, l’Agenzia delle Entrate ripercorre le operazioni da compiere, dopo aver ricevuto da parte di ogni società le risultanze determinate secondo le modalità indicate in precedenza.

I passaggi sono i seguenti:

  • calcolare l’acconto nella misura dell’88% della somma algebrica dei dati trasferiti dalle società che applicano il metodo storico o previsionale;
  • sommare l’importo con quello dell’acconto trasferito dalle società obbligate alla determinazione del medesimo col metodo storico speciale;
  • versare la somma che risulta.

Il testo, poi, chiarisce come procedere nel caso analizzato:

“Tenuto conto di quanto precede, l’istante è pertanto tenuta a determinare l’acconto del gruppo per il 2019:

  • calcolando l’acconto dallo stesso dovuto nella misura del 97 per cento dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso (metodo “storico speciale”);
  • calcolando l’acconto dovuto da [BETA] (società controllata ndr) nella misura dell’88 per cento del versamento effettuato o che avrebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente (metodo “storico”) o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso (metodo “previsionale”). E ciò anche nell’ipotesi in cui [BETA] evidenzi come dato “storico” o “previsionale” un importo a credito;
  • sommando algebricamente i suddetti importi e versando il risultato ottenuto”.

E conclude con una precisazione: nel caso in cui la controllante scelga di determinare l’acconto secondo il metodo effettivo, la metodologia di calcolo deve essere adottata anche dalla controllata.

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