Liquidazione Iva di gruppo e fusione per incorporazione: i chiarimenti AdE

Liquidazione Iva di gruppo e fusione per incorporazione: continuità tra i soggetti che partecipano all'operazione straordinaria. Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 25 del 2019.

Liquidazione Iva di gruppo e fusione per incorporazione: i chiarimenti AdE

Liquidazione Iva di gruppo e fusione per incorporazione: si verifica una situazione di continuità tra i soggetti che partecipano all’operazione straordinaria. In ogni caso, devono sussistere ed essere conservati, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, i requisiti per poter accedere alla procedura, ovvero il possesso, da parte della società controllante, delle azioni o quote delle società controllate per una percentuale superiore al 50%. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 25 del 6 febbraio 2019.

L’occasione per farle luce sulla questione arriva da una società che ha operato una fusione per incorporazione di un’altra società che si avvale, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo con altre due società controllate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 25 del 6 febbraio 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Liquidazione IVA di gruppo e operazione straordinaria di fusione per incorporazione - Articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Liquidazione Iva di gruppo e fusione per incorporazione: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Chi pone il quesito, quindi, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per avere conferma della possibilità di proseguire, in qualità di controllante a decorrere dal 1° gennaio 2019 che è la data di efficacia dell’operazione straordinaria e senza soluzione di continuità, nella liquidazione IVA di gruppo.

Nel caso esaminato nella risposta all’interpello numero 25 del 6 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla situazione di continuità che si realizza tra i soggetti che partecipano all’operazione straordinaria e richiama le disposizioni previste dall’articolo 73 del Decreto IVA e dal Decreto ministeriale del 13 dicembre 1979 e ammette la possibilità delineata. I requisiti che già sussistevano in capo alla società incorporata/ex controllante permangono, infatti, anche successivamente all’operazione di fusione per incorporazione.

E il documento entra anche nello specifico di alcuni aspetti. Si legge:

In particolare, si ritiene che:

  • la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, già avviata a decorrere dal 2017 dalla BETA S.p.a., possa proseguire, anche per il periodo d’imposta 2019, in capo alla ALFA S.p.a., con riferimento sia all’attività da quest’ultima svolta sia a quella acquisita per effetto dell’operazione straordinaria;
  • nel caso di specie, non trovino applicazione i chiarimenti resi con la risoluzione ministeriale n. 363998 del 1986. E ciò perché gli effetti contabili e fiscali dell’operazione decorrono dal 1° gennaio 2019 (quindi, l’operazione straordinaria non si è verificata in corso d’anno). Non occorre, pertanto, istituire una contabilità separata al fine di tenere distinte le risultanze dell’IVA afferente l’attività della società istante ante fusione, potendo la stessa confluire nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo;
  • il credito IVA del gruppo, generatosi nel periodo d’imposta 2018, possa essere utilizzato, in compensazione, con le eccedenze di debito trasferite nel corso del 2019 dalle società già partecipanti alla procedura avviata nel 2017. I motivi di cautela fiscale dettati dall’articolo 73, comma terzo, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - che non consente di tener “conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o la società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma” - non sussistono, infatti, nel caso di specie dal momento che, come già evidenziato, la fattispecie prospettata riflette, l’ingresso della società istante in una consolidata procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo per effetto di un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione. Va da sé che non può confluire nei calcoli compensativi relativi al 2019 l’eccedenza IVA detraibile maturata dalla società istante ed esposta nella dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2018.

Liquidazione Iva di gruppo e fusione per incorporazione: i riferimenti normativi

Nella risposta all’interpello numero 25 del 6 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate per fornire le indicazioni richieste dalla società coniuga, quindi, il principio fondamentale vigente in tema di trasformazioni sostanziali soggettive, secondo cui si realizza una situazione di continuità tra i soggetti che partecipano all’operazione straordinaria, con le regole dettate dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979. Evitare pratiche fraudolente o elusive è la ratio su cui si basano.

Secondo le disposizioni richiamate dall’Agenzia delle Entrate devono sussistere ed essere conservati, anche in caso di operazioni straordinarie, i requisiti per poter accedere alla procedura, ovvero il possesso, da parte della società controllante, delle azioni o quote delle società controllate per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.

Una imposizione introdotta per assicurare che l’acquisizione del controllo costituisca un’operazione che ha una valida ragione economica e non un mezzo per realizzare un vantaggio fiscale, come potrebbe essere l’utilizzazione del credito IVA di un altro soggetto.

Nel caso esaminato permangano i requisiti che già aveva la società incorporata/ex controllante per l’applicazione della procedura dell’IVA di gruppo dal momento che si verificano una serie di condizioni evidenziate dall’Agenzia delle Entrate:

  • l’intero capitale delle due società che partecipano all’operazione di fusione appartengono al medesimo unico socio (persona fisica);
  • la società incorporata già usufruiva della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo insieme alle controllate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dal decreto ministeriale del 1979;
  • il reale perimetro dell’IVA di gruppo non si è sostanzialmente modificato dopo l’operazione straordinaria di fusione.

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