In caso di attività lavorativa a contatto con minori, il datore di lavoro che assume senza richiedere il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti incorre in una sanzione amministrativa. In caso di più assunzioni simultanee la multa è una sola. Questo è il principio espresso nella nota dell'INL n. 967 del 17 giugno 2021.
Attività lavorativa a contatto con minori: al datore di lavoro che procede all’assunzione di più dipendenti senza assolvere all’obbligo, previsto dalla legge, di richiedere il certificato del casellario giudiziale viene irrogata una sola sanzione.
Lo ha chiarito l’INL con la nota numero 967 del 17 giugno 2021, con riferimento alle cautele previste sui luoghi di lavoro in caso di svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
In altre parole, se l’assunzione di più lavoratori è contestuale, vale la maxisanzione, se invece sussiste uno scarto temporale tra l’una e l’altra, la multa viene applicata per ciascun soggetto impiegato.
Lavoro a contatto con minori, una sola sanzione per tutti i certificati del casellario giudiziale non richiesti
L’articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 impone a chi voglia impiegare personale in attività professionali o di volontariato che implichino contatti diretti e regolari con minori, di attuare specifiche cautele.
In particolare, per ogni lavoratore deve essere richiesto il certificato del casellario giudiziale per scongiurare l’esistenza di condanne per pedofilia o simili o anche solo l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino una vicinanza ai bambini.
La multa in caso di violazione va dai 10.000 ai 15.000 euro per ciascuna assunzione.
Ecco, quindi, che a seguito di richieste di chiarimenti e in base al parere rilasciato dal Ministero del Lavoro, l’INL con la nota del 17 giugno si è espressa in merito all’ipotesi di più assunzioni contemporanee senza che venga osservato l’obbligo prescritto.
“Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere contestualmente più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione”.
Si legge nel documento di prassi.
Viceversa, se le assunzioni sono state effettuate in diversi momenti, la sanzioni saranno diverse per ciascun lavoratore coinvolto.
Lavoro a contatto con minori, per chi vale l’obbligo di richiedere il certificato
Chi lavora a contatto continuo con minori deve non avere compiuto reati che abbiano come vittime bambini e, dal canto loro, i datori di lavoro hanno l’obbligo di effettuare le apposite verifiche richiedendo il certificato del casellario giudiziale.
Si tratta, in particolare, dei seguenti reati:
- prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis e 600-ter c.p.);
- detenzione materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- organizzazione attività turistiche con finalità di prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- adescamento minori (art. 609-undecies c.p.).
L’obbligo di diligenza in capo ai datori di lavoro vale per i rapporti di lavoro instaurati dal 6 aprile 2014 in poi, data di entrata in vigore dell’articolo 25 bis e sorge prima di effettuare ciascuna assunzione.
Riguarda tutti i datori di lavoro privato, incluse anche le associazioni e le organizzazioni di volontariato, in tutti quei casi in cui s’intenda stipulare un contratto di lavoro diverso da semplici forme di collaborazione.
Escluse dall’adempimento risultano le assunzioni riferite a dirigenti, collaboratori domestici, colf e badanti.
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