Tutele per lavoratori fragili e malattia per quarantena: l’INPS illustra le date di scadenza

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Tutele per lavoratori fragili, lo smart working è fino al 31 ottobre ma l'assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero solo fino al 30 giugno. E per il 2021 non è prevista l'indennità di malattia per la quarantena: l'INPS illustra le date di scadenza e fa chiarezza sulle ultime novità approvate con il messaggio numero 2842 del 6 agosto 2021.

Tutele per lavoratori fragili e malattia per quarantena: l'INPS illustra le date di scadenza

L’INPS fa chiarezza sulle tutele per i lavoratori fragili attualmente in vigore: via libera allo smart working fino al 31 ottobre 2021, ma l’assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero soltanto fino al 30 giugno.

Allo stesso modo l’Istituto chiarisce che l’indennità di malattia per quarantena non potrà essere erogata per gli eventi avvenuti relativi al 2021, ma solo per tutto il 2020 nel limite delle risorse stanziate.

I chiarimenti sui tempi da considerare per l’accesso alle tutele sono riepilogati nel messaggio numero 2841 del 6 agosto 2021.

Tutele per lavoratori fragili e malattia per quarantena: l’INPS illustra le date di scadenza

Con l’ultimo documento pubblicato sul tema, l’INPS chiarisce che l’assenza dal lavoro per i lavoratori fragili è equiparata al ricovero ospedaliero solo fino al 30 giugno 2021, come previsto dal primo Decreto Sostegni.

L’Istituto procede a riconoscere agli interessati le prestazioni relative al 2020, anno per il quale è stata messa a disposizione una dotazione complessiva per questo tipo di tutele di 663,1 milioni di euro, e al 2021 solo per i primi sei mesi per i quali sono stati previsti 282,1 milioni di euro.

Le ultime novità approvate per i lavoratori fragili, infatti, hanno allungato la possibilità di beneficiare dello smart working ma non hanno previsto nuovi fondi per equiparare l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.

Nel testo si legge:

Relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe, considerato che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Tutele per lavoratori fragili fino al 30 giugno 2021 e indennità di malattia per quarantena solo per il 2020

Allo stesso modo l’indennità di malattia per il periodo di quarantena è riconosciuta solo per l’anno 2020 dal momento che, sottolinea l’INPS, non sono stati stanziati nuovi fondi per il 2021.

Per l’anno che si è concluso le Strutture territoriali stanno regolarizzando i certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza di documentazione: è stata, infatti, stabilita la validità, per il riconoscimento dell’indennità previdenziale delle certificazioni di quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Si procede, quindi, con il riconoscimento delle tutele entro i limiti delle risorse stanziate per il 2020.

Diverse sono le regole per quest’anno che rimane scoperto:

“Con l’occasione, si ricorda, come precisato nel citato messaggio n. 1667/2021, che il legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell’articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso”.

Restano coperti dalle tutele ordinarie gli eventi certificati come malattia da Covid 19.

Tutti i dettagli nel testo integrale del messaggio numero 2842 del 06 agosto 2021.

INPS - Messaggio numero 2842 del 6 agosto 2021
Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19 (articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020). Ulteriori indicazioni.

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