Tutele estese per i lavoratori fragili e quarantena con certificati più snelli: chiarimenti INPS

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Lavoratori fragili: assenza dal lavoro equiparata a malattia dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021. Arriva, poi, il via libera sulla tutela della quarantena in assenza dell'indicazione del provvedimento ASL all'interno dei certificati redatti dal medico anche relativamente al 2020. I chiarimenti INPS nel messaggio numero 1667 del 23 aprile 2021.

Tutele estese per i lavoratori fragili e quarantena con certificati più snelli: chiarimenti INPS

Lavoratori fragili, assenza dal lavoro equiparata a malattia dal 17 marzo al 30 giugno 2021. E le regole più morbide per la tutela della quarantena introdotte dal 1° gennaio 2021 si applicano anche per il 2020: sanatoria sui certificati redatti dal medico che non indicano il provvedimento ASL.

A fornire i chiarimenti su questi due punti e sulle novità introdotte dal Decreto Sostegni e dalla Legge di Bilancio 2021 è l’INPS con il messaggio numero 1667 del 23 aprile 2021.

INPS, lavoratori fragili tutelati fino al 30 giugno 2021: assenza dal lavoro equiparata a malattia

Il DL numero 41 del 22 marzo 2021 ha, infatti, esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in nessun modo in modalità di lavoro agile, neanche impegnando il lavoratore in altra mansione o in attività formative.

E ha specificato che il periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base dei contratti di riferimento.

Per il limite di durata della tutela previdenziale da parte dell’INPS bisogna far riferimento alla specifica qualifica e al settore di appartenenza del lavoratore.

Da ultimo, il Decreto Sostegni è intervenuto sul testo dell’articolo 26 del Decreto Cura Italia modificandolo come segue:

“Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero”

La norma, prima del DL numero 41 del 2021, faceva riferimento al 15 ottobre 2020 come termine ultimo per applicare la regola. La novità introdotta, quindi, interviene sia sul 2020 che sul 2021:

  • le tutele si applicano, quindi, dal 17 marzo al 31 dicembre per il 2020;
  • dal 1° gennaio al 30 giugno per il 2021.

Con il messaggio numero 1667 del 23 aprile 2021, infatti, l’INPS chiarisce:

“Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza”.

Tutele estese per i lavoratori fragili e certificati di quarantena più semplici: chiarimenti INPS

Per quanto riguarda la tutela della quarantena, anche questa equiparata a malattia come previsto dallo stesso articolo 26, invece, la Legge di Bilancio 2021 a partire dal 1° gennaio ha eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine “alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Resta il fatto, però, che per tutto il 2020 la norma ha creato diversi problemi pratici per il gran numero di eventi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali, soprattutto nelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria.

Molte Regioni, infatti, hanno adottato ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale per affidare ai medici di famiglia la disposizione dell’isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la certificazione da loro prodotta al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Dal momento che le criticità hanno avuto un impatto importante sul riconoscimento della tutela e l’INPS si è rivolto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per sciogliere i nodi.

Il Dicastero ha chiarito due punti:

  • le misure organizzative adottate dalle diverse Regioni possono considerarsi valide;
  • è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento, nella presunzione che siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o sulla base di un esito positivo del tampone molecolare o del test rapido.

Sulla base dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’INPS concede il via libera sui certificati del 2020:

“Tenuto conto, quindi, del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal Ministero vigilante, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale” (come già precisato nel messaggio n. 3653/2020)”.

Tutti i dettagli nel messaggio INPS numero 1667 del 23 aprile 2021.

INPS - Messaggio INPS numero 1667 del 23 aprile 2021
Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi.

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