Iva unica per più servizi: focus sulla quota di partecipazione ad attività culturali

Rosy D’Elia - Imposte

Iva unica per più servizi: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla quota di partecipazione a un premio artistico, che rientra tra le attività culturali e artistiche territorialmente rilevanti in Italia, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se si svolgono sul nostro territorio. I dettagli sul trattamento fiscale da applicare nella risposta all'interpello numero 62 del 19 febbraio 2020.

Iva unica per più servizi: focus sulla quota di partecipazione ad attività culturali

Iva unica per più servizi: per la quota di partecipazione a un premio artistico, comprensiva di iscrizione a un portale utilizzato per la visibilità delle opere, si applica l’articolo 7 quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, sia per i soggetti privati che per i soggetti passivi IVA.

Rientra, infatti, tra le attività culturali e artistiche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto territorialmente rilevanti in Italia, se si svolgono sul nostro territorio.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 62 del 19 febbraio 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 62 del 19 febbraio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - prestazioni di servizi relativi all’accesso ad attività culturali e artistiche - articolo 7-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972.

Iva unica per più servizi: chiarimenti AdE sulla quota di partecipazione ad attività culturali

Come di consueto, lo spunto per i chiarimenti arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è una società che opera nel settore dell’arte e che organizza in Italia un premio artistico al quale parteciperanno diversi artisti da tutto il mondo, sia privati che soggetti passivi IVA.

Il premio è organizzato come segue:

  • gli artisti devono iscriversi a un portale on line;
  • versare una quota di partecipazione fissa che garantisce all’artista l’iscrizione alla competizione e la visibilità della propria opera d’arte sul portale;
  • i partecipanti vengono poi selezionati da una giuria internazionale per partecipare alla mostra che si terrà in Italia.

Durante questa mostra le opere d’arte saranno esposte al pubblico, con accesso gratuito, e valutate da un’altra giuria per assegnare agli artisti migliori un premio in denaro.

Alla luce del regolamento e dell’iter previsto dalla manifestazione artistica, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per conoscere il corretto trattamento IVA da applicare alla quote di partecipazione e per sapere se è necessario suddividerle in due parti, considerando che comprendono anche un servizio di commercio elettronico, la registrazione in piattaforma.

Con la risposta all’interpello numero 62 del 19 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è necessario distinguere la quota per l’accesso alla competizione e quella per l’iscrizione al portale e che in entrambi i casi si applicano le regole previste dall’articolo 7-quinquies del Decreto IVA.

Iva unica per più servizi relativi ad attività culturali e artistiche svolte in Italia

La prestazione principale, garantita in seguito al versamento della quota, consiste nella partecipazione al concorso artistico e rientra tra le prestazioni di servizi relativi all’accesso ad attività culturali e artistiche ai fini IVA territorialmente rilevanti in Italia se ivi effettuate, sia se rese a committenti soggetti passivi sia se rese a committenti non soggetti passivi”, come sottolinea il testo dell’Agenzia delle Entrate.

A stabilirlo è l’articolo 7 quinquies, secondo il quale sono territorialmente rilevanti ai fini IVA:

  • a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;
  • b) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

Nel caso analizzato alla quota di partecipazione che comprende anche l’iscrizione al portale va applicata un’IVA unica dal momento che si tratta di più servizi che possono essere comunque considerati come una unità.

Il servizio di iscrizione al portale compreso nello stesso corrispettivo risulta, infatti, di natura accessoria e può essere trattato allo stesso modo di quello principale.

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