IVA ordinaria o agevolata per i servizi fotografici di matrimonio? Dipende anche dal numero degli scatti

IVA, l'aliquota da applicare ai servizi fotografici di matrimoni e altri eventi è ordinaria o agevolata al 10 per cento? Solo se le fotografie possono essere considerate oggetti d'arte, tra i criteri di valutazione anche il numero degli scatti. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 188 del 12 aprile 2022.

IVA ordinaria o agevolata per i servizi fotografici di matrimonio? Dipende anche dal numero degli scatti

IVA, l’aliquota da applicare ai servizi fotografici di matrimoni e altri eventi è ordinaria o agevolata al 10 per cento? L’imposta sul valore aggiunto è dovuta in misura ridotta solo se le fotografie possono essere considerate oggetti d’arte. Tra gli elementi da considerare anche il numero degli scatti.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 188 del 12 aprile 2022.

Quale aliquota IVA si applica ai servizi fotografici di matrimonio e di altri eventi?

Come di consueto, lo spunto per fare luce sul corretto trattamento fiscale arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è il titolare di uno studio fotografico.

Il contribuente ha sempre applicato l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento sui servizi fotografici per eventi come battesimi, cresime, matrimoni e altre ricorrenze.

Ma, rifacendosi a quanto stabilito dalla Sentenza Corte di Giustizia Europea del 5 settembre 2019, sostiene che i ritratti e le fotografie scattate per questo genere di eventi da parte di un fotografo professionista sono considerate oggetti d’arte e dovrebbero godere di un’aliquota IVA agevolata.

Per sciogliere i dubbi, il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate. I chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 188 del 12 aprile 2022.

L’Amministrazione finanziaria, tenendo conto delle disposizioni europee e nazionali, conferma che è possibile prevedere un’aliquota ridotta del 10 per cento, considerando le fotografie come oggetti d’arte, in linea con quanto stabilito dal Decreto IVA, ma solo nel rispetto di particolari requisiti indicati dalla norma nazionale, conforme a quella dell’UE.

Dal punto di vista pratico l’imposta sul valore aggiunto in misura ridotta si può applicare “alle cessioni delle fotografie effettuate dall’Istante solo se e nella misura in cui si tratti di fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.

Ma la posizione dell’Amministrazione finanziaria è abbastanza rigida:

“Resta inteso che qualora il Contribuente fornisca un servizio omnicomprensivo, ad esempio, di foto, video e anche dell’eventuale presenza di ulteriori operatori, detta prestazione sarà assoggettata all’aliquota IVA ordinaria”.

IVA ordinaria o agevolata per i servizi fotografici di matrimonio? Dipende anche dal numero degli scatti

Sotto la lente di ingrandimento il numero 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le “cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari”.

Tra questi rientrano anche le fotografie a patto che rispettino le condizioni descritte.

I criteri previsti dalla Direttiva IVA n. 2006/112/CE per valutare la possibilità di beneficiare del trattamento fiscale più favorevoli, infatti, riguardano:

  • l’identità e la qualità dell’autore della fotografia;
  • la modalità di tiratura;
  • la firma;
  • la numerazione e la limitazione del numero di esemplari.

Nel testo si legge:

“Tali criteri sono sufficienti per garantire che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie che soddisfano i criteri medesimi costituisca l’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota normale a qualsiasi altra fotografia”.

Per valutare il trattamento più favorevole, in ogni caso, ci si riferisce ad elementi oggettivi. D’altronde sarebbe difficile far dipendere il trattamento fiscale da una valutazione sul carattere artistico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 188 del 12 aprile 2022
Aliquota IVA 10 per cento cessioni fotografie quali oggetti d’arte - n. 127- septiesdecies) della Tabella A, Parte III, d.P.R. 633 del 1972 - condizioni

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