Bollo fatture elettroniche, regolarizzazione automatizzata in caso di omesso versamento

Bollo sulle fatture elettroniche, regolarizzazione automatizzata in caso di omesso versamento. L'Agenzia delle Entrate integra i documenti trasmessi al SdI anche nell'ambito della fatturazione verso la Pubblica Amministrazione. Le indicazioni nella risposta all'interpello n. 570 del 30 agosto 2021.

Bollo fatture elettroniche, regolarizzazione automatizzata in caso di omesso versamento

Bollo sulle fatture elettroniche, il passaggio al SdI consente di automatizzare la procedura di regolarizzazione in caso di omesso versamento, gestita in toto dall’Agenzia delle Entrate.

La nuova procedura si applica anche alle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione, e non sarà quindi richiesto agli enti di inviare all’Agenzia delle Entrate i documenti non in regola ai fini dell’imposta di bollo.

A fornire ulteriori indicazioni operative sulla nuova procedura, operativa dal primo trimestre dell’anno, è la risposta all’interpello n. 570 del 30 agosto 2021.

Bollo fatture elettroniche, regolarizzazione automatizzata in caso di omesso versamento

Anche alle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione si applica la procedura automatizzata di regolarizzazione ai fini dell’imposta di bollo.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 570 del 30 agosto 2021, con la quale si conferma che gli enti pubblici non sono più tenuti ad inviare agli Uffici competenti le fatture elettroniche per le quali l’imposta di bollo risulta omessa.

Per le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio è l’Agenzia delle Entrate ad estrapolare i dati relativi all’imposta di bollo e, in caso di omesso versamento, invita il contribuente ad eseguire il versamento.

La procedura automatizzata di regolarizzazione in caso di omesso versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è diventata operativa dal 1° gennaio 2021, ed è disciplinata dall’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019.

Il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020 individua la procedura per il recupero dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, disponendo quelli che sono i compiti dell’Agenzia delle Entrate e le regole previste per il contribuente.

Dopo l’invio della comunicazione relativa all’omesso versamento, sono previsti 30 giorni di tempo per la regolarizzazione, pena l’iscrizione a ruolo dell’imposta non versata e delle relative sanzioni ed interessi.

Le regole operative sono state pubblicate con il provvedimento del 4 febbraio scorso, che indica nel dettaglio la procedura per l’integrazione delle fatture elettroniche per le quali l’imposta di bollo risulta omessa seppur dovuta.

Come indicato nella risposta del 30 agosto 2021, per le fatture elettroniche inviate tramite il SdI per le quali non risulta versata l’imposta di bollo, la regolarizzazione dovrà avvenire secondo la nuova procedura automatizzata.

Appare quindi utile fare un focus sulle regole previste in caso di omesso versamento, alla luce delle nuove modalità di versamento previste a decorrere dal 2021.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 570 del 30 agosto 2021
Regolarizzazione ai fini dell’imposta di bollo fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 209 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Fatture elettroniche senza bollo, come funziona la procedura di regolarizzazione automatica

L’obiettivo della nuova procedura di regolarizzazione in caso di omesso versamento dell’imposta di bollo è di fornire al contribuente una procedura semplificata per il corretto adempimento, ma anche garantire all’Erario la corretta e tempestiva riscossione.

Come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento del bollo sulle fatture elettroniche viene inviata un’apposita comunicazione al contribuente, al domicilio digitale registrato nell’indirizzo INIPEC.

La comunicazione deve contenere:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  • codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
  • gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
  • l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.

Il contribuente destinatario della comunicazione ha 30 giorni di tempo per eseguire il versamento o per fornire chiarimenti in merito ai pagamenti indicati dall’Agenzia delle Entrate. In sostanza, quando il versamento non risulta dovuto, si può quindi contestare, motivando, la pretesa del Fisco.

Quel che evidenzia l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 570 del 30 agosto 2021 è che la procedura automatizzata diventa uno standard per la regolarizzazione delle fatture elettroniche, anche nell’ambito dei rapporti verso la Pubblica Amministrazione.

Solo per i documenti che non transitano dal Sistema di Interscambio restano in vigore le precedenti procedure operative che, nel caso di specie, prevedono l’invio agli uffici delle Entrate da parte degli enti pubblici delle fatture non in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai fini delle opportune regolarizzazioni.

Restano quindi applicabili solo nei casi diversi dalla fatturazione elettronica le ordinarie procedure di recupero del tributo, ai sensi dell’articolo 19 e 31 del DPR n. 642 del 1972.

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