IVA ristorazione, aliquota del 10% per ordini via app? Solo se c’è somministrazione

IVA ristorazione al 10% per ordini via app? Il veto dell'Agenzia delle Entrate se non c'è somministrazione. Alla vendita si applica l'aliquota ordinaria o comunque specifica del prodotto. Secondo i chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il periodo di emergenza dovrebbe fare eccezione, ma nella risposta all'interpello numero 581 del 14 dicembre 2020 non c'è nessun cenno a un'agevolazione ampia.

IVA ristorazione, aliquota del 10% per ordini via app? Solo se c'è somministrazione

IVA ristorazione, aliquota del 10% per ordini via app? Solo se ci sono tutti i presupposti per stabilire che si tratta di una somministrazione, altrimenti è necessario applicare l’aliquota ordinaria del 22% o comunque specifica del prodotto per la vendita di cibi e bevande. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 581 del 14 dicembre 2020.

Vengono ribadite e chiarite nel dettaglio le regole da seguire per il giusto trattamento IVA da applicare ai servizi di ristorazione, ma non c’è alcun riferimento alla possibilità di procedere con un’aliquota unica del 10% in questo periodo di emergenza coronavirus, così come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 18 novembre 2020 durante le interrogazioni a risposta immediata presso la Commissione Finanze della Camera.

L’eccezione alla regola che permette di prevedere un’IVA ridotta anche per asporto e consegna a domicilio da parte dei ristoranti nasce in seguito alle restrizioni imposte dalla seconda ondata di contagi che limitano le attività di bar e ristoranti sia per quanto riguarda l’orario che per quanto riguarda le modalità. Ma l’Agenzia delle Entrate sembra non considerare in nessun modo questa possibilità.

IVA ristorazione, aliquota del 10% per ordini via app? Solo se c’è somministrazione

L’attenzione sull’IVA ristorazione, tema controverso, si riaccende con la richiesta di chiarimenti che arriva dall’Agenzia delle Entrate da parte di una società che gestisce diversi ristoranti sotto un unico marchio.

In questo periodo di emergenza coronavirus, è stata introdotta un’applicazione per la gestione dei tempi di attesa in coda da remoto e l’effettuazione degli ordini.

L’app funziona come segue:

  • il cliente sceglie uno dei ristoranti tra quelli disponibili;
  • dopodiché indica i prodotti alimentari e le bevande da ordinare, con eventuale personalizzazione;
  • sceglie, poi, la modalità di ritiro dei prodotti selezionati:
    • consegna alla cassa del ristorante;
    • servizio al tavolo del ristorante;
  • procede con il pagamento dell’ordine mediante strumenti di pagamento elettronici.

Alla luce di questa innovazione introdotta, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se all’ordine tramite app può essere applicata l’aliquota del 10% prevista per la somministrazione dei cibi e bevande o bisogna considerare l’aliquota ordinaria del 22% o comunque specifica del prodotto.

Dipende, si legge nei chiarimenti forniti con la risposta all’interpello numero 581 del 14 dicembre 2020:

“Nei casi di consumo dei prodotti presso i locali dell’Istante a seguito dell’ordine effettuato tramite l’Applicazione, si ritiene che l’operazione possa essere qualificata come una somministrazione di alimenti e bevande con applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento prevista dal n. 121), della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Diversamente, nei casi di asporto dei prodotti, qualora il consumo non avvenga presso i locali dell’Istante, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell’applicazione dell’IVA e assoggettate ciascuna all’aliquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi altresì escludere che una delle cessioni di beni inserite nella confezione configuri un’operazione principale, agli effetti dell’IVA, rispetto alle altre cessioni”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 581 del 14 dicembre 2020
: Aliquota Iva applicabile alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande.

IVA ristorazione, aliquota del 10% per ordini via app? Differenza tra somministrazione e vendita

Si tocca un punto controverso della normativa IVA: in alcuni casi il confine tra somministrazione e vendita è sottile e, come sottolinea la risposta all’interpello numero 581 del 14 dicembre 2020, “nell’ordinamento fiscale nazionale non esiste una compiuta definizione di somministrazione di alimenti e bevande che consente di individuare incontrovertibilmente tale tipologia di prestazioni di servizi”.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa con il principio di diritto numero 9 del 22 febbraio 2019 per sottolineare la differenza tra cessione e somministrazione, che in linea generale presuppone la presenza dell’utilizzatore finale e uno spazio per il consumo di ciò che si acquista.

Il nuovo documento con i chiarimenti sull’aliquota iva da applicare alla ristorazione con ordini via app riporta anche alcune indicazioni della Corte di Giustizia UE:

In particolare, la Corte ha giudicato l’operazione di ristorazione come una prestazione di servizi solo se caratterizzata da una serie di elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi rappresenta soltanto una parte e nel cui ambito risultano predominanti ampiamente i servizi, diversamente dal caso di un’operazione di mera cessione avente ad oggetto “alimenti da asportare non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato”.

Di seguito alcuni elementi che possono essere determinanti per stabilire che si tratta di una somministrazione di cibi e bevande e non di una semplice cessione:

  • cottura dei cibi;
  • consegna materiale su un sostegno;
  • infrastruttura che comprende tanto una sala di ristoro con servizi annessi (come, ad esempio, quello di guardaroba) quanto arredi e stoviglie;
  • eventuale presenza di personale addetto ad apparecchiare i tavoli a consigliare il cliente, a fornirgli spiegazioni sulle vivande o sulle bevande proposte, a servire a tavola tali prodotti e infine a sparecchiare dopo il consumo.

Al contrario elementi basilari, come semplici banchi per il consumo, non sono determinanti per stabilire che si tratta di una somministrazione e che è possibile applicare un’IVA ridotta del 10% nell’ambito dei servizi di ristorazione. Ci sono elementi che vanno considerati come prestazioni accessorie minime e non sono tali da modificare il carattere predominante della prestazione principale, cioè quello di una cessione”.

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce:

“Si rileva, pertanto, che al fine di qualificare un’operazione come un servizio di ristorazione, secondo il citato regolamento di esecuzione, deve essere preponderante la componente relativa ai servizi di supporto che consentono al consumatore finale il consumo immediato.

In base a quanto esposto, la sola fornitura di cibi e bevande nell’ambito dei servizi di ristorazione è considerata dal diritto comunitario, così come dalla prassi interna dell’Amministrazione finanziaria, una cessione di beni”.

IVA ristorazione, aliquota del 10% per ordini via app senza distinzioni nel periodo di emergenza coronavirus?

I chiarimenti che riguardano l’IVA da applicare agli ordini via app forniscono dettagli utili a orientarsi nella normativa di riferimento e nessuna sorpresa sulle regole che riguardano l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito della ristorazione: aliquota ridotta al 10% per la somministrazione, ordinaria o comunque specifica del bene ceduto per la semplice cessione.

Ma la risposta all’interpello numero 581 del 14 dicembre 2020 ha una lacuna importante, che somiglia a una presa di posizione: non c’è alcun riferimento all’eccezione alla regola su cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via libera per questo periodo di emergenza coronavirus.

Durante interrogazioni a risposta immediata presso la Commissione Finanze della Camera del 18 novembre 2020, il sottosegretario al MEF Alesso Mattia Villarosa ha chiarito:

“Allo stato attuale, tenuto conto della riduzione dei coperti per il rispetto degli ingenti vincoli igienico sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari dei suddetti esercizi possono svolgere la loro attività anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell’attività di somministrazione abitualmente svolta dagli stessi.

Alla luce di quanto suesposto entrambe le ipotesi possono rientrare nell’applicazione delle aliquote ridotte”.

Il silenzio dell’Agenzia delle Entrate su questo aspetto nell’esposizione delle regole IVA da applicare agli ordini via app nell’ambito della ristorazione fa supporre una posizione diversa rispetto al MEF.

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