IVA alimenti e bevande: due aliquote diverse per somministrazione e cessione

IVA alimenti e bevande: bisogna applicare due aliquote diverse per somministrazione e cessione, come stabilito dal principio di diritto numero 9 del 2019 dell'Agenzia delle Entrate. Il consumatore effettivo e la presenza dello spazio in cui poter consumare quello che si acquista sono i due elementi da considerare.

IVA alimenti e bevande: due aliquote diverse per somministrazione e cessione

IVA alimenti e bevande: somministrazione e cessione prevedono l’applicazione di due aliquote diverse.

Su questo punto controverso della normativa che riguarda l’imposta sul valore aggiunto, si è espressa l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 9 del 22 febbraio 2019.

Con il documento, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato la necessità di fare una distinzione chiara tra la somministrazione e la cessione di alimenti e bevande.

Si tratta di una differenza non solo concettuale, ma necessaria per inquadrare correttamente le operazioni IVA su alimenti e bevande: per la prima si applica, infatti, si applica un’aliquota del 10%, mentre per la seconda la percentuale da considerare dipende dalla tipologia di bene venduto.

L’aliquota IVA da applicare ad alimenti e bevande in base alla modalità di consumo da parte del cliente è un argomento particolarmente caldo in questo momento di ripartenza per bar, ristoranti e pasticcerie dopo la fase 1 dell’emergenza coronavirus: dal 4 maggio 2020, infatti, è possibile garantire ai clienti il servizio take away.

Agenzia delle Entrate: principio di diritto numero 9 del 2019
Aliquota Iva applicabile alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande.

IVA alimenti e bevande: somministrazione e cessione hanno due aliquote diverse

Nel principio di diritto numero 9 del 22 febbraio 2019, diffuso dall’Agenzia delle Entrate si legge:

“La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (cfr. ris. n. 103 del 2016).

Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto”.

I riferimenti, infatti, alla base del principio di diritto numero 9 che stabilisce una differenza di aliquote IVA per cessione e somministrazione di alimenti e bevande sono la Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, e più in particolare la Parte III in cui vengono menzionati tutti i beni e servizi soggetti all’aliquota IVA del 10% e la risoluzione 103 del 2016.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 103/E del 17 novembre 2016
Consulenza giuridica – d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Tabella A, parte III, n. 121) – Somministrazione di alimenti o bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde.

IVA alimenti e bevande, aliquote diverse per somministrazione e cessione: i riferimenti normativi

Nel punto 121 dell’allegato A al Decreto IVA vengono menzionate anche le:

somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

Ma come distinguere cessione da somministrazione?

Nella risoluzione 103 del 2016 dell’Agenzia delle Entrate si definiscono i confini del concetto di somministrazione prendendo spunto dalla richiesta di chiarimenti, arrivata all’Agenzia delle Entrate, in merito al trattamento ai fini IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde.

Nel testo si legge:

Al riguardo si ribadisce, in linea con la citata risoluzione, che l’aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale.

Nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l’aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto.

Le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dagli utilizzatori effettivi, infatti, non possono essere giuridicamente qualificate come “somministrazione di alimenti e bevande”, atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.

La somministrazione di una bevanda o di un alimento avviene nei confronti dell’utilizzatore effettivo.

Il consumatore finale rappresenta, dunque, l’elemento di discrimine, e non deve essere considerato in maniera isolata ma in relazione a uno spazio in cui potenzialmente è possibile bere o mangiare bevande e alimenti.

In altre parole, perché si possa parlare di somministrazione deve esserci l’utilizzatore effettivo e uno spazio in cui poter consumare quello che si acquista.

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